15.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2014
recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) |
È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(3) |
L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(4) |
Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(5) |
Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(6) |
La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(7) |
L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(8) |
L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(9) |
In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato. |
(10) |
La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. |
(11) |
Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza. |
(13) |
Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2) Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012 è modificato come segue:
1. |
La parte 1 è così modificata:
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2. |
La parte 2 è così modificata:
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3. |
Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:
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