15.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2014

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.

(10)

La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11)

Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.

(12)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(13)

Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1.

La parte 1 è così modificata:

a)

le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Azinfos-metile (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorottani sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

e altri

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr»

 

b)

la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Clorato (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

e altri

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

 

c)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Azociclotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanolo (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon etile (+)

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciclanilide (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Ciexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etossisulfuron (+)

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p(1)

b

 

Cloruro di didecildimetilammonio

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenone (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarina

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

 

2.

La parte 2 è così modificata:

a)

la voce relativa ai perfluorottani sulfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da:

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perforazioni sulfonili

57589-85-2

68081-83-4

e altri

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr»

b)

la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Clorato

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

e altri

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

c)

la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

d)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanolo

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon etile

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p

 

Ciclanilide

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Ciexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etossisulfuron

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p

 

Oxadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenone

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

 

3.

Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura

Codice HS

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria

«Azinfos-metile

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticida

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

e altri

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industriale»