|
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2014 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(2) |
Con sentenza del 16 luglio 2014 nella causa T-572/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(3) |
È opportuno inserire nuovamente Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sulla base di nuove motivazioni. |
|
(4) |
È inoltre opportuno aggiornare le informazioni relative a due entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
ALLEGATO
1.
La seguente persona è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«48. |
Samir (
|
|
Samir Hassan è un eminente uomo d'affari, vicino a figure chiave del regime siriano, come Rami Makhlouf e Issam Anbouba; dal marzo 2014, detiene la posizione di vicepresidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali. In aggiunta sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti. Samir Hassan è pertanto associato con persone che sostengono il regime o ne traggono vantaggio e fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. |
27.9.2014» |
2.
Le voci relative alle entità elencate in appresso di cui alla sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono sostituite dalle seguenti voci.|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«54. |
Overseas Petroleum Trading alias “Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” alias “Overseas Petroleum Company” |
Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano. |
Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano. |
23.7.2014 |
|
55. |
Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy |
35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Il Cairo, Egitto, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi |
Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano. |
23.7.2014» |