20.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2014
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e l'applicazione provvisoria del titolo V di detto accordo concernente gli scambi e le questioni commerciali (1),
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 184,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2014/492/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (3) (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2014/492/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(2) |
A norma dell'articolo 464, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle notifiche. L'ultima notifica è stata effettuata il 25 luglio 2014. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(3) |
Nell'allegato XV-A dell'accordo figura l'elenco dei contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di determinati prodotti originari della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per tali prodotti. |
(4) |
Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nel relativo allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. |
(5) |
È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4). |
(6) |
L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. Per garantire l'effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Repubblica di Moldova elencate in allegato.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Repubblica di Moldova elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.
Articolo 3
Le merci elencate in allegato sono accompagnate da una prova dell'origine secondo quanto stabilito nel protocollo II dell'accordo.
Articolo 4
I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4).
(4) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.6800 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
2 000 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
2 000 |
|||
09.6801 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
220 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
220 |
|||
09.6802 |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
10 000 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
10 000 |
|||
09.6803 |
0808 10 80 |
Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
40 000 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
40 000 |
|||
09.6804 |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
10 000 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
10 000 |
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09.6805 |
2009 61 10 |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Dall'1.9.2014 al 31.12.2014 |
500 |
Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
500 |
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2009 69 19 |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
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2009 69 51 2009 69 59 |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
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