17.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 978/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (2) stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (in appresso «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2013 debba essere ridotto di 8 126 tonnellate.

(2)

Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che il contingente di pesca per lo sgombro che può essere assegnato alla Spagna per il 2015 e, se del caso, per gli anni successivi, debba essere ridotto di 9 747 tonnellate.

(3)

Il 19 febbraio 2014 la Spagna ha informato la Commissione riguardo al fatto che il suo contingente di pesca per lo sgombro per il 2013 non era stato completamente utilizzato e le ha chiesto di tenere conto del quantitativo non utilizzato allo scopo di compensare il superamento del contingente per lo sgombro nel 2010, come disposto dal regolamento (UE) n. 165/2011. Il quantitativo non utilizzato ammonta a 4 158 tonnellate.

(4)

Tuttavia, la Spagna aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro ad essa assegnato per il 2013 fosse riportata all'anno successivo.

(5)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2014 della Commissione (4)2 022 tonnellate non utilizzate del contingente di pesca per lo sgombro assegnato alla Spagna per il 2013 sono riportate al 2014. Di conseguenza, il quantitativo rimanente non utilizzato per l'anno 2013 è pari a 2 136 tonnellate.

(6)

È opportuno utilizzare il quantitativo di 2 136 tonnellate al fine di rideterminare le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 976/2012 (5). Tale quantitativo dovrebbe essere aggiunto alla detrazione del 2013, che diventa pari a 10 262 tonnellate, e contemporaneamente sottratto dalla detrazione per gli anni successivi.

(7)

L'8 maggio 2014 la Spagna ha chiesto che il quantitativo non utilizzato venga sottratto dalla detrazione per il 2014. Tale richiesta è compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011. Il regolamento (UE) n. 165/2011 modificato dal regolamento (UE) n. 976/2012 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(8)

Poiché la modifica dei limiti di cattura per la Spagna a norma del presente regolamento incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi spagnole, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2014 alcuni quantitativi riportati nel 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 44).

(5)  Regolamento (UE) n. 976/2012 della Commissione, del 23 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 294 del 24.10.2012, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock

Contingente iniziale 2010

Contingente 2010 modificato

Catture 2010 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2)

Detrazione 2011

Detrazione 2012

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % del contingente 2010)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

5 989

9 747»