12.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che sostengono attivamente o realizzano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, delle persone fisiche, delle entità o degli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina; delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sostengono attivamente materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.

(2)

L'8 settembre 2014 il Consiglio ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere le persone o le entità che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass. Il Consiglio ha adottato la decisione 2014/658/PESC (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede a tal fine criteri modificati di inserimento nell'elenco.

(3)

Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera seguente:

«e)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione 2014/658/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.