11.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO (UE) N. 957/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Gli esteri dell'acido montanico (E 912) sono cere autorizzate come agenti di rivestimento per il trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaie, manghi, avocado e ananassi, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede che tutti gli additivi alimentari autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(5)

A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) istituisce un programma per la nuova valutazione degli additivi alimentari. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010, la nuova valutazione degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, taluni additivi alimentari, compresi gli esteri dell'acido montanico (E 912), hannomaggiore priorità e dovrebbero essere valutati anteriormente a tale scadenza.

(6)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 257/2010, l'operatore/gli operatori d'impresa interessato/i e qualsiasi altra parte interessata presentano i dati connessi alla nuova valutazione di un additivo alimentare entro la scadenza prevista dall'Autorità nel proprio invito a presentare dati.

(7)

Il 15 febbraio 2012 l'Autorità ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici sugli esteri dell'acido montanico (E 912) (4) nel quale invitava le parti interessate a presentare i dati richiesti o a fornire informazioni entro il 1o giugno 2012.

(8)

Il 7 giugno 2013 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) come additivi alimentari (5). Il parere afferma che non sono disponibili dati sulla tossicocinetica e sulla tossicità degli esteri dell'acido montanico per la riproduzione e nella fase dello sviluppo. I dati disponibili sulla tossicità a breve termine e subcronica, sulla genotossicità e sulla tossicità cronica e sulla cancerogenicità degli esteri dell'acido montanico erano limitati. Non sono stati presentati dati sull'uso. Sulla base di tali limitazioni, l'Autorità ha concluso che non è stato possibile valutare gli esteri dell'acido montanico come additivo alimentare.

(9)

L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 257/2010 stabilisce che, nei casi in cui l'operatore d'impresa interessato e qualsiasi altra parte interessata non presentano le informazioni necessarie allo svolgimento della nuova valutazione di un determinato additivo alimentare entro il termine fissato, l'additivo alimentare in questione può essere cancellato dall'elenco dell'Unione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Analogamente, le specifiche di tale additivo alimentare dovrebbero essere cancellate anche dal regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati deve essere modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(12)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati cancellando gli esteri dell'acido montanico (E 912) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, a causa dell'assenza di dati scientifici recenti, la loro inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli alimenti contenenti esteri dell'acido montanico (E 912) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  The EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa;

2)

nella parte E, nella categoria alimentare 4.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi», la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa.


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa all'additivo alimentare E 912 è soppressa.