5.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/22 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 950/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2014
che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. Il prodotto lattiero-caseario più colpito dal divieto è il formaggio, visto che le esportazioni verso la Russia rappresentano il 33 % delle esportazioni totali di formaggi dell'Unione. Per questo prodotto, inoltre, la Russia è un partner commerciale esclusivo per la Finlandia e i paesi baltici e una destinazione importante per altri Stati membri quali la Germania, i Paesi Bassi o la Polonia. |
(2) |
Nel 2013 le esportazioni di formaggi verso la Russia sono ammontate a più di 250 000 tonnellate, un quantitativo che rischia di dover essere assorbito in gran parte dal mercato interno, causando uno squilibrio del mercato e una pressione dei prezzi al ribasso. |
(3) |
Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a fronte della situazione creatasi di recente, in quanto sono limitate ai formaggi con indicazione geografica. |
(4) |
La minaccia di un grave squilibrio del mercato dei formaggi potrebbe essere attenuata o eliminata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggio e fissarne anticipatamente l'importo. |
(5) |
L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato per il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il divieto di importazione colpisce i formaggi con indicazione geografica, che tuttavia rappresentano solo una quota minima dell'intera gamma di formaggi esportati verso la Russia. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi. |
(6) |
È opportuno escludere i formaggi freschi, che non si prestano all'ammasso. |
(7) |
In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso privato sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione. |
(8) |
Per consentire un controllo adeguato del regime, occorre che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché gli obblighi delle parti contraenti. |
(9) |
Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo e devono definire gli obblighi della parte contraente, segnatamente quelli che consentono all'autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso. |
(10) |
L'ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno ammettere un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto. |
(11) |
Per garantire la corretta gestione dell'ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l'importo dell'aiuto da versare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e se il periodo di ammasso non è pienamente rispettato. |
(12) |
L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento. |
(13) |
Occorre precisare le condizioni in cui può essere concesso un pagamento anticipato, l'adeguamento dell'aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all'aiuto, le eventuali sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. |
(14) |
È opportuno prevedere la possibilità di fissare un coefficiente di riduzione per le domande in sospeso quando ciò sia necessario per evitare che le misure superino i volumi per i quali è istituito il regime di aiuto all'ammasso privato. |
(15) |
È opportuno definire norme relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui ai codici NC 0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90 e la cagliata congelata di cui al codice NC 0406 10.
Il volume massimo del prodotto oggetto del presente regime temporaneo è fissato a 155 000 tonnellate.
Articolo 2
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 3
Ammissibilità dei prodotti
1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, di seguito «l'aiuto», i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio del contratto di ammasso, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore dei formaggi.
2. I formaggi devono essere conformi ai seguenti requisiti:
(a) |
ciascun lotto pesa almeno 0,5 tonnellate; |
(b) |
recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione; |
(c) |
recano la data di entrata all'ammasso; |
(d) |
non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza. |
3. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso di cui al paragrafo 2, lettera c), sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
Articolo 4
Domande di aiuto
1. Un operatore che intende ottenere l'aiuto presenta una domanda presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immagazzinati.
2. Gli operatori che presentano una domanda di aiuto sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.
3. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014.
4. Le domande di aiuto si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.
5. Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (5), e dalle pertinenti modalità di applicazione.
6. La domanda è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) |
reca un riferimento al presente regolamento; |
(b) |
reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA; |
(c) |
indica il prodotto con il corrispondente codice NC a sei cifre; |
(d) |
indica il quantitativo di prodotti; |
(e) |
indica il periodo di ammasso; |
(f) |
indica il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso, il numero della partita all'ammasso e, se del caso, il numero di riconoscimento dello stabilimento; |
(g) |
non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dal richiedente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento; |
(h) |
è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata. |
7. Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.
Articolo 5
Conclusione dei contratti
1. I contratti sono conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono ammassati i prodotti e il richiedente, di seguito denominato «parte contraente».
2. I contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f), fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità dei prodotti, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
Articolo 6
Obblighi della parte contraente
1. Il contratto impone alla parte contraente almeno i seguenti obblighi:
(a) |
conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso. Su richiesta motivata della parte contraente, l'autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati; |
(b) |
conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso; |
(c) |
consentire all'autorità competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; |
(d) |
fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La parte contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
(a) |
il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; |
(b) |
l'origine e la data di fabbricazione dei prodotti; |
(c) |
la data di conferimento all'ammasso; |
(d) |
il peso e il numero dei colli imballati; |
(e) |
la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino; |
(f) |
la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall'ammasso. |
3. La parte contraente o, eventualmente, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
(a) |
l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto; |
(b) |
le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso; |
(c) |
il quantitativo indicato all'ammasso per lotto; |
(d) |
l'ubicazione dei prodotti nel deposito. |
Articolo 7
Periodo di ammasso contrattuale
1. Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f).
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 210 giorni.
Articolo 8
Svincolo dall'ammasso
1. Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.
3. La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 14, paragrafo 5.
4. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato, ma l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.
5. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove da essa ritenute soddisfacenti circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi.
Articolo 9
Importo dell'aiuto
L'aiuto ammonta a:
— |
15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di ammasso, |
— |
0,40 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. |
Articolo 10
Anticipo dell'aiuto
1. Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta della parte contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %.
2. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni o tre mesi, se del caso. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.
Articolo 11
Pagamento dell'aiuto
1. L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell'articolo 10, il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.
2. Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.
3. Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.
4. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.
5. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.
6. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.
7. Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.
I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.
8. Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per ogni giorno di calendario di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.
Articolo 12
Comunicazioni e monitoraggio
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, ripartiti per periodo di ammasso, e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.
La Commissione informa gli Stati membri non appena accerta che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all'articolo 1.
Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all'articolo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di aiuto il giorno lavorativo precedente.
2. Sulla base delle comunicazioni ricevute a norma del paragrafo 1, la Commissione si accerta che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 non venga superato.
Qualora accerti, sulla base delle suddette comunicazioni, che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 è stato superato, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri.
3. Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 è stato superato, gli Stati membri informano di conseguenza gli operatori.
4. Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:
(a) |
i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi; |
(b) |
i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi; |
(c) |
i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale. |
5. Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 4 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6).
Articolo 13
Misure per il rispetto del quantitativo massimo
Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali in un determinato giorno sono state presentate domande di aiuto comporti il superamento del quantitativo massimo di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicate alla Commissione in quel giorno. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al quantitativo massimo di cui all'articolo 1.
Articolo 14
Controlli
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all'ammasso entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f).
Fatto salvo il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all'ammasso siano ammissibili all'aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all'ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, i lotti all'ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.
3. Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni.
4. L'autorità preposta al controllo:
(a) |
provvede, al momento del controllo di cui al paragrafo 2, a sigillare i prodotti per contratto, per lotto all'ammasso o per quantitativo inferiore, oppure |
(b) |
effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso. |
Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica del peso, del tipo di prodotti e dell'identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.
5. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per almeno metà del numero di contratti, peso e identificazione dei prodotti all'ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l'organismo competente, indicando i lotti interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:
(a) |
della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale o |
(b) |
dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale. |
Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
6. Se si applica l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera a), alla fine del periodo di ammasso contrattuale sono controllate la presenza e l'integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.
7. Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell'autorità preposta ai controlli o in loro presenza.
All'atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.
Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e la documentazione controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.
Articolo 15
Relazione di audit
1. Dopo ciascun controllo in loco l'autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
La relazione riporta:
(a) |
la data e l'ora di inizio del controllo; |
(b) |
precisazioni sul preavviso dato; |
(c) |
la durata del controllo; |
(d) |
i responsabili presenti; |
(e) |
la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati; |
(f) |
i risultati e le conclusioni; |
(g) |
l'eventuale necessità di un seguito. |
La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.
2. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall'autorità preposta al controllo.
3. L'autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
Articolo 16
Sanzioni
1. Se l'autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un richiedente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per l'attribuzione del diritto, l'autorità competente esclude il richiedente dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all'autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (7) si applicano mutatis mutandis.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (8).
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(4) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
(5) Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).
(6) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, | recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).
(8) Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).