23.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 916/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2014

relativo all'approvazione della sostanza di base saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 24 aprile 2013 la ITAB ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione del saccarosio come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte dall'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») la quale, il 12 giugno 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). L'11 luglio 2014 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il presente progetto di regolamento relativo all'approvazione del saccarosio al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il saccarosio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo impiegato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è utile in tale ambito in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che il saccarosio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il saccarosio come sostanza di base.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza saccarosio, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base saccarosio e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sugli specifici punti sollevati. 2014:EN-616.27 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Saccarosio

N. CAS 57-50-1

α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside o β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside

Di qualità alimentare

1o gennaio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«3

Saccarosio

N. CAS 57-50-1

α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside o β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside

Di qualità alimentare

1o gennaio 2015

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di elicitore delle difese naturali delle piante.

Il saccarosio deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul saccarosio (SANCO/11406/2014), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014.»


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.