20.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 902/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento, per il Regno Unito, dello sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1954/2003 prevede l'adozione di un regolamento inteso a stabilire lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 di detto regolamento. Pertanto il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (2) ha fissato lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca.

(2)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, può effettuare spostamenti dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca.

(3)

Il 2 giugno 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di trasferire 30 000 kW-giorni dalla zona CIEM VII alla zona CIEM VIII. Il 16 giugno 2014 il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari concernenti l'utilizzo dei contingenti e l'attività delle navi nella zona CIEM VIII. Le informazioni trasmesse dal Regno Unito giustificano la richiesta di trasferimento dello sforzo di pesca tra le zone considerate.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1415/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1415/2004

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1415/2004 la colonna della tabella A relativa allo sforzo di pesca annuo massimo per le specie demersali per il Regno Unito, «Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002», è sostituita dalla seguente:

Totale

«50 021 901

CIEM V, VI

24 017 229

CIEM VII

25 756 266

CIEM VIII

248 406

CIEM IX

0

CIEM X

0

Copace 34.1.1

0

Copace 34.1.2

0

Copace 34.2.0

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca (GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1).