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20.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 902/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento, per il Regno Unito, dello sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1954/2003 prevede l'adozione di un regolamento inteso a stabilire lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 di detto regolamento. Pertanto il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (2) ha fissato lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca. |
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(2) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, può effettuare spostamenti dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca. |
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(3) |
Il 2 giugno 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di trasferire 30 000 kW-giorni dalla zona CIEM VII alla zona CIEM VIII. Il 16 giugno 2014 il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari concernenti l'utilizzo dei contingenti e l'attività delle navi nella zona CIEM VIII. Le informazioni trasmesse dal Regno Unito giustificano la richiesta di trasferimento dello sforzo di pesca tra le zone considerate. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1415/2004. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1415/2004
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1415/2004 la colonna della tabella A relativa allo sforzo di pesca annuo massimo per le specie demersali per il Regno Unito, «Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002», è sostituita dalla seguente:
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Totale |
«50 021 901 |
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CIEM V, VI |
24 017 229 |
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CIEM VII |
25 756 266 |
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CIEM VIII |
248 406 |
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CIEM IX |
0 |
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CIEM X |
0 |
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Copace 34.1.1 |
0 |
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Copace 34.1.2 |
0 |
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Copace 34.2.0 |
0» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca (GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1).