19.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 896/2014 della COMMISSIONE

del 18 agosto 2014

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013 della Commissione che istituisce misure con riguardo alle Isole Fær Øer per garantire la conservazione dello stock di aringa atlantico-scandinava

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013 della Commissione, del 20 agosto 2013, che istituisce misure con riguardo alle Isole Fær Øer per garantire la conservazione dello stock di aringa atlantico-scandinava (2) identifica le Isole Fær Øer come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e adotta determinate misure relative alla pesca dell'aringa atlantico-scandinava e delle specie ad essa associate, in conformità al regolamento (UE) n. 1026/2012.

(2)

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1026/2012 dispone che tali misure cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta, in maniera autonoma o nel quadro di consultazioni, misure correttive adeguate per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune che non compromettano gli effetti delle misure adottate dall'Unione.

(3)

Secondo quanto annunciato il 12 giugno 2014 dal ministro della Pesca delle isole Fær Øer, tale paese ha adottato un limite di cattura di 40 000 tonnellate di aringhe per il 2014, un quantitativo che, in termini assoluti e relativi, è ben al di sotto del limite di cattura di 105 230 tonnellate adottato per il 2013. Ciò aumenterebbe del 4,4 % il TAC complessivo per il 2014 proposto dagli altri Stati costieri nel quadro dell'attuale piano di gestione a lungo termine.

(4)

Secondo i più recenti pareri scientifici, l'effetto stimato di tale aumento della cattura nel 2014 sulla biomassa dello stock di aringa all'inizio del 2015 sarebbe solo dello 0,4 %, un dato che non può essere considerato significativo in termini di conservazione dello stock.

(5)

La misura correttiva adottata dalle Isole Fær Øer, combinata alle ripartizioni stabilite di concerto dagli altri Stati costieri, ossia Federazione russa, Norvegia, Islanda e Unione europea, non pregiudicherà pertanto gli sforzi di conservazione concordati tra l'UE e gli altri Stati costieri.

(6)

Di conseguenza le misure adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013 dovrebbero cessare di applicarsi conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1026/2012. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013.

(7)

Dato che non è necessario continuare ad applicare tali misure, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8)

Ciò non pregiudica la fissazione dei contingenti futuri da parte delle Isole Fær Øer o le prossime consultazioni degli Stati costieri sulla gestione comune dello stock di aringa atlantico-scandinava.

(9)

Il Comitato per la pesca e l'acquacoltura non ha emesso pareri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2013 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

(2)   GU L 223 del 21.8.2013, pag. 1.