13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 875/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Martine REICHERTS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo (denominato «pannello LED») in alloggiamento di alluminio avente dimensioni di circa 40 × 40 × 7 cm che comprende i seguenti componenti:

diodi a emissione luminosa (LED) montati su un circuito stampato con densità di pixel di 72 × 72 ppi e luminosità di 2 000 cd/m2,

connettori per l'alimentazione elettrica (in entrata e in uscita),

connettori per l'immissione di dati (in entrata e in uscita),

staffe e fori per montare più pannelli insieme.

L'articolo è destinato all'uso su una videoparete LED modulare. Non include un videoprocessore.

Il pannello LED, sia esso connesso o meno ad altri pannelli, non è in grado di visualizzare immagini video originate direttamente da una fonte video. Esso può visualizzare solo segnali originati da un videoprocessore dedicato («convertitore analogico-digitale»), che elabora i segnali e li ripartisce sull'insieme dei pannelli presenti sulla videoparete LED.

Il pannello, una volta collegato al videoprocessore, ha la capacità di visualizzare immagini in una vasta gamma di colori (281 000 miliardi).

Cfr. immagini (1).

8529 90 92

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ad esempio la presenza delle staffe di montaggio e dei connettori e la capacità di visualizzare immagini in una vasta gamma di colori, il pannello LED è destinato a essere collegato ad altri pannelli e a un videoprocessore esterno dedicato in una videoparete LED della sottovoce 8528 59.

Il segnale video originario viene elaborato e trasferito dal videoprocessore sulla videoparete LED. Il videoprocessore ripartisce il segnale video completo sull'insieme dei pannelli. Se uno dei pannelli manca o è guasto, il segnale video non è visualizzato completamente dalla videoparete. Ogni singolo pannello è pertanto ritenuto un elemento essenziale per il funzionamento dell'intera videoparete LED.

La classificazione a norma della nota 2 a) della sezione XVI è esclusa in quanto il pannello LED, sia esso connesso o meno agli altri pannelli, può funzionare solo in combinazione con il videoprocessore. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8528 come monitor o alla voce 8531 come apparecchio di segnalazione visiva.

L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8529 90 92 come altre parti di apparecchi della voce 8528.


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(1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.