12.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 869/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2014
relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 10 della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri hanno aperto il loro mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia forniti da un'impresa ferroviaria titolare di licenza ai sensi della stessa direttiva. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, incluse le stazioni situate nello stesso Stato membro. |
(2) |
Tuttavia, l'introduzione di nuovi servizi di trasporto internazionale di passeggeri ad accesso aperto con fermate intermedie non dovrebbe servire ad aprire il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, bensì riguardare semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale. La finalità principale dei nuovi servizi dovrebbe essere il trasporto di passeggeri sulle tratte internazionali. Su richiesta delle autorità competenti o delle imprese ferroviarie interessate, l'organismo di regolamentazione di cui alla sezione 4 del capo IV della direttiva 2012/34/UE dovrebbe determinare la finalità principale di un nuovo servizio proposto. |
(3) |
Aprire i servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri alla concorrenza può avere implicazioni per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri prestati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico conformemente al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato se tale diritto può compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico. Su richiesta delle autorità competenti, il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, l'organismo di regolamentazione dovrebbe stabilire se un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri può compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. |
(4) |
Per evitare l'interruzione di un nuovo servizio passeggeri già avviato e fornire certezza del diritto circa la possibilità di operare il nuovo servizio, il periodo per la presentazione di una domanda di esame della finalità principale o dell'equilibrio economico dovrebbe essere limitato e collegato al momento in cui il richiedente ha notificato il suo interesse a operare un nuovo servizio passeggeri internazionale. Per la stessa ragione, anche le procedure dell'organismo di regolamentazione per questi esami dovrebbe essere limitate nel tempo. |
(5) |
Una domanda di esame della finalità principale dovrebbe comprendere tutte le informazioni pertinenti per giustificare che la finalità principale del nuovo servizio proposto è diversa dal trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi. Per soddisfare tale requisito, i soggetti che richiedono l'esame dovrebbero poter utilizzare moduli standard di domanda pubblicati dagli organismi di regolamentazione. |
(6) |
L'organismo di regolamentazione dovrebbe svolgere un'analisi qualitativa e quantitativa per individuare la natura del nuovo servizio proposto a medio termine più che le sue caratteristiche in un determinato momento. I criteri di valutazione dovrebbero essere determinati nella metodologia adottata dall'organismo di regolamentazione per l'esame della finalità principale in relazione alle specificità del trasporto ferroviario nello Stato membro interessato. Non è opportuno applicare una soglia quantificata in modo sistematico o caso per caso. |
(7) |
Una domanda di esame dell'equilibrio economico dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti per giustificare che l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico risulterebbe compromesso dal nuovo servizio proposto. L'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico dovrebbe essere considerato compromesso dal nuovo servizio proposto se il valore del contratto di servizio pubblico subisce una modifica sostanziale, cosa che implica che i servizi operati nell'ambito del contratto in un mercato con struttura competitiva non sarebbero più sostenibili e in grado di operare con un margine di profitto ragionevole. |
(8) |
La valutazione dell'impatto del nuovo servizio proposto sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico dovrebbe basarsi su un metodo obiettivo e su criteri di valutazione da determinare nella metodologia adottata dall'organismo di regolamentazione per l'esame dell'equilibrio economico in relazione alle specificità del trasporto ferroviario nello Stato membro interessato. L'analisi economica dovrebbe concentrarsi sull'impatto economico complessivo del nuovo servizio proposto sul contratto di servizio pubblico, compresi i servizi direttamente interessati, per l'intera durata del contratto. Non è opportuno applicare una soglia quantificata predefinita in modo sistematico o caso per caso. Oltre all'analisi economica dell'impatto del nuovo servizio proposto sul contratto di servizio pubblico, l'organismo di regolamentazione dovrebbe anche prendere in considerazione i vantaggi per i clienti a breve e medio termine. |
(9) |
La possibilità di riesaminare una decisione adottata dall'organismo di regolamentazione a seguito di un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere limitata ai casi in cui si registra un cambiamento significativo nel nuovo servizio rispetto ai dati analizzati dall'organismo di regolamentazione o quando sussiste una differenza sostanziale fra l'impatto reale e quello stimato sui servizi nell'ambito del contratto di servizio pubblico. Per garantire un minimo di certezza del diritto per l'operatore del nuovo servizio, è opportuno prevedere un periodo in cui non è possibile chiedere il riesame. |
(10) |
Fatto salvo il principio dell'indipendenza degli organismi di regolamentazione sotto il profilo decisionale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione dovrebbero scambiarsi informazioni e, ove opportuno nei singoli casi, coordinare i principi e le azioni riguardanti l'esame della finalità principale e dell'equilibrio economico, al fine di evitare differenze rilevanti fra le prassi adottate, cosa che causerebbe incertezza sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. |
(11) |
In tutte le loro attività riguardanti l'esame della finalità principale e dell'equilibrio economico, gli organismi di regolamentazione dovrebbero rispettare la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale ricevute dalle parti coinvolte in questi esami. |
(12) |
Gli organismi di regolamentazione non sono tenuti a chiedere un contributo per l'esame della finalità principale o dell'equilibrio economico o per il riesame di un esame dell'equilibrio economico. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di imporre il pagamento di un contributo ai soggetti che richiedono tali azioni per il lavoro svolto a copertura del costo netto delle valutazioni. In questo caso, il contributo dovrebbe essere non discriminatorio, ragionevole e applicato effettivamente su tutti i soggetti richiedenti in modo trasparente. |
(13) |
Tenendo conto dei risultati della consultazione delle parti interessate e degli scambi di informazioni con altri organismi di regolamentazione, gli organismi di regolamentazione dovrebbero mettere a punto una metodologia coerente per l'esame della finalità principale e, se opportuno, per l'esame dell'equilibrio economico. Questa responsabilità non dovrebbe essere limitata da altri soggetti. L'esame dovrebbe basarsi su un'analisi caso per caso invece che sulla semplice applicazione di soglie prestabilite. Negli atti legislativi nazionali non dovrebbero essere determinate delle soglie. Il metodo di valutazione dovrebbe essere tale da garantire la coerenza con gli sviluppi del mercato e da permetterne l'evoluzione nel corso del tempo, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce i dettagli della procedura e i criteri da seguire per determinare:
a) |
se la finalità principale di un servizio ferroviario sia il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi; |
b) |
se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulti compromesso da un servizio di trasporto internazionale di passeggeri. |
Articolo 1 bis
Esclusioni dall'ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica ai servizi organizzati da un'impresa per trasportare i propri dipendenti al e dal luogo di lavoro e ai servizi per i quali non vendono venduti biglietti al pubblico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «nuovo servizio internazionale di trasporto passeggeri»: un servizio internazionale di trasporto passeggeri che si intende attivare sul mercato o che comporta una modifica sostanziale in termini di aumento delle frequenze o del numero di fermate di un servizio internazionale di trasporto passeggeri esistente;
2) «esame della finalità principale»: il processo di valutazione svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di un soggetto di cui all'articolo 5 al fine di determinare se la finalità principale di un nuovo servizio ferroviario proposto sia il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi o il trasporto di passeggeri fra stazioni situate nello stesso Stato membro;
3) «esame dell'equilibrio economico»: il processo di valutazione svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di un soggetto di cui all'articolo 10, applicabile solo negli Stati membri che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE, hanno deciso di limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviaria internazionali di trasporto passeggeri fra una stazione di partenza e una di destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico, al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico potrebbe risultare compromesso da un nuovo servizio ferroviario internazionale di trasporto passeggeri;
4) «contratto di servizio pubblico»: un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007, riguardante il trasporto ferroviario;
5) «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007;
6) «effetto finanziario netto»: l'effetto di un contratto di servizio pubblico sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole, calcolato conformemente al punto 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007.
Articolo 3
Notifica di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
1. Il richiedente notifica agli organismi di regolamentazione l'intenzione di operare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri prima di richiedere la capacità di infrastruttura al gestore dell'infrastruttura.
2. Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano sul loro sito web un modulo standard di notifica, ad uso dei richiedenti, che contiene le informazioni seguenti:
a) |
nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; |
b) |
estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; |
c) |
dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente o indicazione della fase della procedura per il loro conseguimento; |
d) |
itinerario dettagliato, indicante la stazione di partenza e le stazioni di destinazione, nonché tutte le fermate intermedie e le distanze fra di esse; |
e) |
la data prevista di inizio dell'esercizio del nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri; |
f) |
l'orario, la frequenza e la capacità del nuovo servizio proposto, compresi gli orari di partenza, le fermate intermedie, gli orari di arrivo e le coincidenze proposti ed eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto all'orario standard, in ciascuna direzione; |
g) |
la dimostrazione che la finalità principale del servizio passeggeri proposto è il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi. |
3. Le informazioni riguardanti l'esercizio previsto del nuovo servizio proposto coprono almeno i primi tre anni e, per quanto possibile, i primi cinque anni di esercizio.
4. L'organismo di regolamentazione pubblica tempestivamente sul suo sito web la notifica trasmessa dal richiedente, ad eccezione delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, e ne informa i soggetti di cui all'articolo 5 o 10, secondo i casi.
5. Il richiedente giustifica l'eventuale richiesta di non pubblicare informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica il rifiuto al richiedente. Tale procedura lascia impregiudicato il ricorso a una procedura di appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale.
6. Tutte le informazioni fornite dal richiedente con il modulo standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
Articolo 4
Termini per la presentazione della domanda di esame della finalità principale o dell'equilibrio economico
1. Le domande di esame della finalità principale o dell'equilibrio economico da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 o 10, a seconda dei casi, devono essere presentate entro quattro settimane dalla pubblicazione della notifica del richiedente sul sito web dell'organismo di regolamentazione. I soggetti che hanno il diritto di richiedere entrambi gli esami, possono presentare una domanda simultanea per entrambi.
2. I due esami, se entrambi richiesti, possono essere svolti contemporaneamente. Se da un esame della finalità principale risulta che la finalità principale del servizio proposto è diversa dal trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi e viene adottata una decisione negativa, l'esame dell'equilibrio economico viene interrotto con una decisione che rimanda alla decisione negativa riguardante la finalità principale del servizio proposto.
Articolo 5
Soggetti aventi diritto di chiedere un esame della finalità principale
L'esame della finalità principale può essere richiesto dai seguenti soggetti:
a) |
le autorità competenti che hanno concluso contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario in un'area geografica interessata dal nuovo servizio proposto; |
b) |
le imprese ferroviarie che operano servizi internazionali o nazionali di trasporto passeggeri sulle tratte che il nuovo servizio proposto intende servire, su una base commerciale o sulla base di un contratto di servizio pubblico. |
Articolo 6
Informazioni da trasmettere nella domanda di esame della finalità principale
1. Il soggetto richiedente fornisce le seguenti informazioni nella domanda di esame della finalità principale:
a) |
nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; |
b) |
estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; |
c) |
una spiegazione che illustri i motivi per cui il soggetto richiedente è interessato a una decisione sulla finalità principale del nuovo servizio proposto; |
d) |
una spiegazione che illustri i motivi per cui, secondo il soggetto richiedente, la finalità principale del nuovo servizio proposto è diversa dal trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi; |
e) |
informazioni e documentazione a sostegno delle spiegazioni di cui alle lettere c) e d). |
2. Il soggetto richiedente giustifica l'eventuale richiesta di non pubblicare informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica il rifiuto al richiedente. Tale procedura lascia impregiudicato il ricorso a una procedura di appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale.
3. Gli organismi di regolamentazione pubblicano sui loro siti web un modulo standard con cui i richiedenti sono tenuti a trasmettere una domanda di esame della finalità principale.
4. Tutte le informazioni fornite con il modulo standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
Articolo 7
Procedura per l'esame della finalità principale
1. L'organismo di regolamentazione esamina la domanda trasmessa dal soggetto richiedente.
2. Se l'organismo di regolamentazione ritiene che il soggetto richiedente non abbia fornito nella sua domanda informazioni complete, può richiedere ulteriori informazioni entro tre settimane dal ricevimento della richiesta. Se il soggetto richiedente risponde a tale richiesta di informazioni ma la risposta risulta ancora incompleta, l'organismo di regolamentazione può trasmettere una seconda domanda di informazioni aggiuntive entro tre settimane dal ricevimento della risposta alla prima domanda di informazioni. Il soggetto richiedente trasmette le informazioni di cui nelle richieste di ulteriori informazioni entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 56, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE. Se il soggetto richiedente non fornisce le informazioni richieste entro i termini fissati dall'organismo di regolamentazione, la domanda è respinta.
3. L'organismo di regolamentazione più chiedere al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni. Può fissare un ulteriore termine per l'invio dei chiarimenti qualora le informazioni trasmesse non siano chiare.
4. Se una domanda non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), è respinta.
5. L'organismo di regolamentazione adotta una decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
Articolo 8
Criteri di valutazione per l'esame della finalità principale
1. L'organismo di regolamentazione verifica la finalità principale di un nuovo servizio proposto. Svolge un'analisi sia qualitativa che quantitativa che prende in considerazione l'evoluzione prevedibile del servizio e i cambiamenti prevedibili delle condizioni di mercato durante il periodo coperto dalla notifica del richiedente.
2. Durante la procedura di valutazione e in aggiunta alle informazioni trasmesse nel modulo standard di notifica l'organismo di regolamentazione tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
a) |
la proporzione del volume d'affari e di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri internazionali prevista dal richiedente rispetto ai passeggeri nazionali nello Stato membro in cui l'organismo di regolamentazione ha sede; |
b) |
la distanza coperta dal nuovo servizio proposto nei vari Stati membri e l'ubicazione delle fermate; |
c) |
la domanda dei passeggeri in relazione ai nuovo servizio; |
d) |
la strategia commerciale del richiedente; |
e) |
la natura del materiale rotabile da utilizzare per il nuovo servizio. |
3. L'organismo di regolamentazione può stabilire e applicare soglie espresse sotto forma di proporzione del volume d'affari o del volume di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri internazionali. Queste soglie non superano il 50 % del volume d'affari e di carico rappresentati dal trasporto di tutti i passeggeri, stimati per l'intero periodo coperto dalla decisione dell'organismo di regolamentazione, affinché il servizio sia considerato di tipo internazionale e non si applicano caso per caso.
Articolo 9
Risultato dell'esame della finalità principale
1. A seguito della valutazione del nuovo servizio proposto, l'organismo di regolamentazione determina se la finalità principale del nuovo servizio proposto è:
a) |
il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi; o |
b) |
il trasporto di passeggeri fra stazioni situate nello Stato membro in cui l'organismo di regolamentazione ha sede. |
2. Se l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'accesso all'infrastruttura ferroviaria per il nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri è autorizzato.
3. Se l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), l'organismo di regolamentazione trasforma la domanda in una domanda di servizio di trasporto nazionale di passeggeri e ne informa il richiedente. Il richiedente segue quindi le norme nazionali pertinenti per chiedere l'accesso all'infrastruttura ferroviaria.
4. L'organismo di regolamentazione notifica al richiedente la decisione adottata.
5. La decisione dell'organismo di regolamentazione è debitamente giustificata e pubblicata tempestivamente sul suo sito web, nel rispetto della riservatezza da applicare alle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Articolo 10
Soggetti aventi diritto di chiedere un esame dell'equilibrio economico
Quando uno Stato membro interessato dal nuovo servizio proposto di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri decide di limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri fra una stazione di partenza e una di destinazione oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico, i seguenti soggetti possono chiedere un esame dell'equilibrio economico:
a) |
le autorità competenti che hanno concluso un contratto di servizio pubblico che copre una stazione di partenza e una di destinazione del nuovo servizio proposto; |
b) |
qualsiasi altra autorità competente interessata, dotata del diritto di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE; |
c) |
il gestore dell'infrastruttura nell'area geografica coperta dal nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri; |
d) |
qualsiasi impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico aggiudicato dall'autorità di cui alla lettera a). |
Articolo 11
Requisiti in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico
1. Il soggetto richiedente fornisce le seguenti informazioni:
a) |
nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se necessario) del soggetto richiedente; |
b) |
estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; |
c) |
una spiegazione che illustri l'interesse del soggetto richiedente nei confronti di una decisione sull'esame dell'equilibrio economico; |
d) |
le prove che dimostrino che l'equilibrio economico sarebbe compromesso dal nuovo servizio; |
e) |
informazioni e documentazione a sostegno delle spiegazioni di cui alle lettere c) e d). |
2. L'organismo di regolamentazione può chiedere ai soggetti che hanno partecipato all'esame ulteriori informazioni, fra cui:
a) |
all'autorità competente:
|
b) |
all'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico:
|
c) |
al richiedente:
|
d) |
al gestore dell'infrastruttura: informazioni riguardanti le linee o sezioni pertinenti al fine di assicurare che il nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri possa circolare sull'infrastruttura. Tale obbligo di informazione del gestore dell'infrastruttura lascia impregiudicati gli obblighi di quest'ultimo previsti dalla procedura di assegnazione di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE. |
3. I soggetti interessati dall'esame dell'equilibrio economico giustificano le eventuali richieste di esclusione di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica la decisione negativa al richiedente. Tale procedura non esclude la possibilità di ricorrere in appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale.
Articolo 12
Procedura dell'esame dell'equilibrio economico
1. L'organismo di regolamentazione esamina la domanda trasmessa dal soggetto richiedente.
2. Se l'organismo di regolamentazione ritiene che il soggetto richiedente non abbia fornito nella sua domanda informazioni complete, può richiedere ulteriori informazioni entro tre settimane dal ricevimento della richiesta. Se il soggetto richiedente risponde a tale richiesta di informazioni ma la risposta risulta ancora incompleta, l'organismo di regolamentazione può trasmettere una seconda domanda di informazioni aggiuntive entro tre settimane dal ricevimento della risposta alla prima domanda di informazioni. Il soggetto richiedente trasmette le informazioni di cui nelle richieste di ulteriori informazioni entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 56, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE. Se il soggetto richiedente non fornisce le informazioni richieste entro i termini fissati dall'organismo di regolamentazione, la domanda è respinta.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'organismo di regolamentazione chiede la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 11 da parte di altri soggetti pertinenti, in particolare l'impresa ferroviaria che chiede accesso all'infrastruttura al fine di operare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri. Può fissare un ulteriore termine per l'invio dei chiarimenti qualora le informazioni trasmesse non siano chiare.
4. Se una domanda non può essere sufficientemente giustificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), è respinta.
5. Se le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente giustificano la domanda di esame dell'equilibrio economico e le informazioni trasmesse dal soggetto che richiede l'accesso non sono tali da invalidare la domanda di esame, l'accesso non è consentito.
6. L'organismo di regolamentazione stabilisce un termine per l'adozione delle sue decisioni non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
7. Tutte le informazioni sono trasmesse all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
Articolo 13
Contenuti dell'esame dell'equilibrio economico
1. L'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è considerato compromesso se il nuovo servizio proposto ha un impatto negativo sostanziale su:
i) |
la redditività dei servizi effettuati nell'ambito del contratto di servizio pubblico; e/o |
ii) |
il costo netto per l'autorità competente che aggiudica il contratto di servizio pubblico. |
2. L'organismo di regolamentazione valuta se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è compromesso dal nuovo servizio proposto. L'analisi svolta dall'organismo di regolamentazione si concentra sull'impatto economico del nuovo servizio proposto sul contratto di servizio pubblico nel suo complesso, non sui singoli servizi effettuati nel suo contesto, per l'intera durata del contratto. Si possono applicare soglie predefinite su criteri specifici, ma non separatamente da altri criteri.
3. L'organismo di regolamentazione considera anche i vantaggi per i clienti derivanti dal nuovo servizio a breve e medio termine.
Articolo 14
Criteri di valutazione per l'esame dell'equilibrio economico
Durante la procedura di valutazione l'organismo di regolamentazione considera, in particolare, i seguenti criteri:
a) |
l'impatto sull'effetto finanziario netto dei servizi nell'ambito del contratto di servizio pubblico considerato nel corso della durata del contratto; |
b) |
le possibili reazioni concorrenziali da parte dell'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico: |
c) |
i possibili risparmi sui costi per l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico (per esempio in termini di mancata sostituzione del materiale rotabile a fine vita o di personale con contratto in scadenza) e i potenziali benefici per la stessa impresa ferroviaria derivanti dal nuovo servizio proposto (per esempio trasporto di passeggeri internazionali potenzialmente interessati a una coincidenza con un servizio regionale nell'ambito del contratto di servizio pubblico); |
d) |
le possibilità di restringere l'ambito di applicazione del contratto di servizio pubblico, in particolare se è prossimo alla scadenza al momento della valutazione; |
e) |
l'impatto sulle prestazioni e la qualità dei servizi ferroviari; |
f) |
l'impatto sulla pianificazione dell'orario dei servizi ferroviari; |
g) |
l'impatto sugli investimenti in materiale rotabile da parte delle imprese ferroviarie o delle autorità competenti, se pertinente. |
Articolo 15
Risultato dell'esame dell'equilibrio economico
1. A seguito dell'esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, in base al quale il diritto di accesso all'infrastruttura è concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato.
2. Prima di adottare una decisione di rifiuto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione offre al richiedente l'opportunità di adeguare il piano in modo che non comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
3. L'organismo di regolamentazione pubblica la decisione sul suo sito web, corredandola di una giustificazione nel rispetto della riservatezza da applicare alle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Articolo 16
Riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico
1. I soggetti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE possono chiedere il riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico alle condizioni definite dall'organismo di regolamentazione, fra cui:
a) |
se il nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri risulta profondamente modificato rispetto ai dati analizzati dall'organismo di regolamentazione; oppure |
b) |
se esiste una differenza sostanziale fra l'impatto reale e quello stimato sui servizi nell'ambito del contratto di servizio pubblico; oppure |
c) |
se il contratto di servizio pubblico è scaduto prima del termine iniziale. |
2. Salvo indicazione contraria dell'organismo di regolamentazione nella sua decisione, il riesame di una decisione non può essere richiesto nei primi tre anni dopo la pubblicazione della decisione, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1, lettera a).
Articolo 17
Cooperazione dell'organismo di regolamentazione con altri organismi di regolamentazione competenti per il nuovo servizio proposto
1. Dopo aver ricevuto la notifica del richiedente in merito alla sua intenzione di avviare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti per l'itinerario del nuovo servizio proposto. Gli organismi di regolamentazione verificano che le informazioni trasmesse nel modulo di notifica sul sito web del primo organismo di regolamentazione siano coerenti con quelle ricevute dal richiedente e informano l'organismo di regolamentazione di eventuali incongruenze.
2. Dopo aver ricevuto una domanda di esame della finalità principale o dell'equilibrio economico da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 o all'articolo 10, l'organismo di regolamentazione informa gli altri organismi di regolamentazione competenti per le parti dell'itinerario del nuovo servizio proposto.
3. Gli organismi di regolamentazione trasmettono i risultati degli esami agli altri organismi competenti per le parti della tratta del nuovo servizio proposto. La trasmissione avviene con un anticipo sufficiente rispetto all'adozione finale della decisione tale da permettere agli altri organismi di regolamentazione di trasmettere i loro commenti sui risultati degli esami.
4. Nello scambio di informazioni riguardanti gli esami gli organismi di regolamentazione rispettano la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale ricevute dalle parti interessate dagli esami. Le informazioni possono essere usate solo per il caso in questione.
Articolo 18
Contributi
Gli Stati membri o, se pertinente, gli organismi di regolamentazione possono chiedere al richiedente il pagamento di un contributo per l'esame della finalità principale, l'esame dell'equilibrio economico e il riesame di un esame dell'equilibrio economico. In tal caso, il contributo è non discriminatorio, ragionevole, effettivamente applicato a tutti i richiedenti in modo trasparente e non supera il costo del lavoro svolto dal personale e delle spese associate alla domanda.
Articolo 19
Metodologia
1. Gli organismi di regolamentazione elaborano una metodologia per gli esami della finalità principale e, se opportuno, per gli esami dell'equilibrio economico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tale metodologia è chiara, trasparente e non discriminatoria e viene pubblicata sul sito web dell'organismo di regolamentazione.
2. Il metodo di valutazione deve essere tale da risultare coerente con gli sviluppi del mercato e da permetterne l'evoluzione nel corso del tempo, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.
(2) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).