29.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 822/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2014

relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2014, l'Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (4) definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Lo stesso regolamento prevede la possibilità di concedere, in circostanze ben definite, deroghe a tale definizione a favore dei paesi beneficiari dell'SPG. Le disposizioni in materia di cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013, che ha precisato che il cumulo regionale si applica solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG. Tali modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(3)

Il 15 maggio 2013 la Cambogia ha presentato una richiesta di periodo transitorio, secondo la quale l'industria delle biciclette cambogiana, per determinare l'origine delle biciclette della voce 8712 del SA nelle esportazioni della Cambogia verso l'Unione, continuerebbe ad essere autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia e di Singapore come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG dal 1o gennaio 2014, data in cui si applicano le disposizioni modificate in materia di cumulo regionale.

(4)

Il settore delle biciclette in Cambogia è in crescita, ma rimane fragile e dipende in ampia misura dalla fornitura di parti originarie dei paesi vicini che erano paesi beneficiari dell'SPG e appartenevano allo stesso gruppo di cumulo regionale, in particolare Singapore e la Malaysia.

(5)

Con lettera del 9 agosto 2013, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 26 settembre 2013 la Cambogia ha trasmesso la risposta: con questa il fascicolo è stato considerato completo.

(6)

Dal 1o gennaio 2014, Singapore non è più beneficiario dell'SPG né ammissibile al sistema di preferenze generalizzate, pertanto cessa di esistere la possibilità di cumulo con gli altri paesi del gruppo di cumulo regionale I. Dal 1o gennaio 2014 la Malaysia non è più beneficiaria dell'SPG, ma rimane nell'elenco dei paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate.

(7)

Di conseguenza, dal 1o gennaio 2014, le parti di biciclette originarie di Singapore e della Malaysia non possono considerarsi originarie della Cambogia ai sensi del cumulo regionale, il che impedisce alla Cambogia di soddisfare la norma di origine applicabile ai paesi meno sviluppati per tale prodotto (voce 8712 del SA). In realtà, benché tale norma consenta di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari, la percentuale di materiali non originari di alcune biciclette assemblate in Cambogia supererebbe tale limite.

(8)

La Cambogia, nella domanda alla Commissione, ha presentato i propri piani volti a incentivare i fabbricanti di parti di biciclette a investire nel paese nei prossimi tre anni, per orientare il settore verso una maggiore indipendenza nelle forniture e la creazione di un'industria locale che fornisca materiali originari per la fabbricazione di biciclette. Nel frattempo, secondo quanto afferma la Cambogia, affinché il settore rimanga vitale a breve termine, i fabbricanti cambogiani sono ancora costretti ad utilizzare parti di biciclette ai sensi delle norme sul cumulo regionale, ai fini dell'esportazione verso l'UE nell'ambito dell'SPG.

(9)

Pertanto, la Cambogia sollecita una deroga di tre anni in modo da aver tempo sufficiente per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine.

(10)

Alla luce delle spiegazioni fornite dalla Cambogia, al fine di consentire al paese di consolidare realmente il settore della fabbricazione di parti di biciclette, si ritiene che non sia necessaria una deroga illimitata. È pertanto necessario prevedere una limitazione dei quantitativi di biciclette originarie della Cambogia ed esportate, nell'ambito della presente deroga, sotto forma di contingente, i cui quantitativi dovrebbero diminuire nel corso dei tre anni di applicazione della deroga. I quantitativi sono stati definiti in base ai modelli di biciclette per i quali il paese ha bisogno della deroga per soddisfare il predetto limite del 70 % e devono essere gestiti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(11)

Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è opportuno prevedere l'obbligo per le autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga.

(12)

La deroga deve riguardare prodotti della voce 8714 del SA originari della Malaysia.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Cambogia è autorizzata ad utilizzare parti di biciclette della voce 8714 del SA originarie della Malaysia conformemente alle norme di origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, nell'ambito del cumulo dell'origine, per la produzione di biciclette della voce 8712 del SA.

2.   Le prove dell'origine per tali parti sono redatte secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica alle biciclette della voce 8712 del SA esportate dalla Cambogia e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 29 luglio 2014 al 31 dicembre 2016, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia ai sensi del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione»

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità con l'articolo 1 e l'articolo 4 del presente regolamento, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della presente deroga e della cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi che con gli Stati membri come previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(4)  Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Anno

Quantitativo (in unità)

09.8094

8712

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  A decorrere dal 29 luglio 2014.