25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 811/2014 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento. |
(2) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere individui o entità che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi. |
(3) |
Il 25 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/499/PESC (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede criteri modificati di inserimento nell'elenco per includere le persone fisiche o giuridiche che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi. |
(4) |
Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I comprende:
a) |
le persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati; |
b) |
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; |
c) |
le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o |
d) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).