25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 800/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Al medesimo strumento si applicano pertanto i regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 514/2014.

(2)

I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 802/2014 (3) e (UE) n. 799/2014 (4), stabiliscono, segnatamente, i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri, i modelli per i programmi nazionali e i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 autorizza gli Stati membri a utilizzare fino al 40 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Prima dell'approvazione del programma nazionale, lo Stato membro che intende finanziare il sostegno operativo nell'ambito del programma nazionale dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni specifiche, in particolare per permettere alla Commissione di valutare le condizioni fissate all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo.

(4)

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna risorse alla Lituania come sostegno operativo supplementare specifico nell'ambito del regime di transito speciale tra la Lituania e la Commissione. La Lituania dovrebbe essere tenuta a fornire informazioni specifiche al riguardo, in particolare per consentire alla Commissione di valutare l'ammissibilità dei costi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014 che tale Stato prevede di applicare nell'ambito dello strumento. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo per il regime di transito speciale.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(6)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(9)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità pratiche relative al sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale

1.   Lo Stato membro che decida di chiedere un sostegno operativo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Lo Stato membro inoltre trasmette alla Commissione un modulo di programmazione indicativa redatto secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

2.   Se decide di usare il sostegno operativo disponibile per il regime di transito speciale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 515/2014, la Lituania fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

3.   Le informazioni e i moduli di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Articolo 2

Modello per la rendicontazione del sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale

1.   Quando il sostegno operativo è finanziato nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro interessato ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.

Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, lo Stato membro fornisce le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2.   Quando il sostegno operativo per il regime di transito speciale è finanziato nell'ambito del programma nazionale della Lituania, quest'ultima ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.

Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, la Lituania fornisce le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.

3.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

(2)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO I

PROGRAMMAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE

Quando il sostegno operativo è incluso nel programma nazionale lo Stato membro deve confermare di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014.

Obiettivo nazionale: indicare sommariamente come sarà utilizzato il sostegno operativo, compresi gli obiettivi generali e specifici da realizzare e i servizi e i compiti che saranno finanziati nell'ambito del meccanismo di sostegno operativo.

Se il programma nazionale include il sostegno operativo nel settore dei visti o delle frontiere, deve essere compilato e accluso il «modulo di programmazione indicativa». Detto modulo non farà parte della decisione della Commissione che approva il programma nazionale.

OBIETTIVO SPECIFICO: sostegno operativo/articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014

 

conferma di rispettare l'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti.

 

conferma di rispettare le norme e gli orientamenti dell'Unione per la buona governance in materia di frontiere e visti, in particolare il catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il manuale pratico per le guardie di frontiera e il manuale sui visti.

Obiettivo nazionale: sostegno operativo nel settore dei visti

 

Obiettivo nazionale: sostegno operativo nel settore delle frontiere

 


ALLEGATO II

MODULO DI PROGRAMMAZIONE INDICATIVA PER IL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE

Il presente modulo non farà parte della decisione della Commissione che approva il programma nazionale.

Per ciascun tipo di sostegno operativo (visti o frontiere) fornire:

i)

l'elenco indicativo dei beneficiari:

nome del beneficiario (ad esempio, ministero degli Affari esteri, sezione Immigrazione della polizia, guardia costiera, autorità portuale, forze armate) e status giuridico (ad esempio, autorità pubblica, società per azioni ecc.)

responsabilità statutarie

principali tipi di compiti svolti in relazione alla gestione delle frontiere/visti, compresi i compiti da finanziare.

Aggiungere altre righe se necessario;

ii)

l'elenco indicativo dei compiti: descrivere i principali tipi di compiti svolti dal beneficiario in relazione:

al rilascio dei visti, compresi i compiti da finanziare ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014, oppure

alla gestione delle frontiere, compresi i compiti da finanziare ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014. Non è necessario descrivere tutti i compiti svolti dal beneficiario, ma solo quelli connessi alla gestione delle frontiere e al controllo dell'immigrazione (ad esempio, forze armate che effettuano sorveglianza in mare per impedire ingressi illegali).

I compiti devono essere raggruppati in funzione del luogo geografico in cui devono essere svolti (ad esempio, consolato generale a Pechino, ministero degli Affari esteri o frontiera slovacco-ucraina). Nella misura del possibile, indicare la sezione di frontiera interessata per ogni compito descritto nell'ambito del sostegno operativo nel settore delle frontiere;

iii)

il numero indicativo di personale:se del caso, indicare per ogni beneficiario e per ogni compito il numero di membri del personale interessati per i quali è chiesto il sostegno (in equivalenti tempo pieno per la durata totale del sostegno operativo);

iv)

la ripartizione indicativa del bilancio per tipo di beneficiario nelle seguenti categorie di costi:

 

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti).

Modulo di programmazione indicativa I: sostegno operativo nel settore dei visti

Parte I.1: Elenco indicativo dei compiti

Compiti

Beneficiario

Personale

1.

Consolati e altri servizi situati in altri paesi

1.1

 

 

1.n

 

 

2.

Servizi centrali e di altro tipo (servizi centralizzati specializzati nel rilascio dei visti le cui prestazioni non sono legate a un luogo specifico, ad esempio ministero degli Affari esteri — sezione Visti)

2.1

 

 

2.n

 

 

Parte I.2: Ripartizione indicativa del bilancio

Totale per beneficiario

Beneficiario:

 

1.1

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

1.2

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

1.3

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

1.4

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

1.5

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

1.6

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti)

 

Totale:

 


Modulo di programmazione indicativa II: sostegno operativo nel settore delle frontiere

Parte II.1: Elenco indicativo dei compiti

Compiti

Beneficiario

Personale

1.

Frontiere terrestri

1.1

 

 

 

1.n

 

 

 

2.

Frontiere marittime

2.1

 

 

 

2.n

 

 

 

3.

Frontiere aeree

3.1

 

 

 

3.n

 

 

 

4.

Servizi centrali e di altro tipo (servizi centralizzati specializzati nella gestione delle frontiere le cui prestazioni non sono legate a un luogo specifico, ad esempio analisi dei rischi effettuate presso il comando delle guardie di frontiera, attività di formazione)

4.1

 

 

 

4.n

 

 

 

Parte II.2: Ripartizione indicativa del bilancio

Totale per beneficiario

1.

Beneficiario:

 

1.1

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

1.2

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

1.3

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

1.4

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

1.5

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

1.6

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti)

 

Totale:

 


ALLEGATO III

PROGRAMMAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO SPECIALE

Sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania): indicare la strategia nazionale per l'attuazione del regime di transito speciale, le sue esigenze e gli obiettivi nazionali per soddisfarle. Indicare i risultati e l'effetto finale auspicato della strategia.

Tipi di costi supplementari: indicare i tipi di costi supplementari da finanziare in relazione all'attuazione del regime di transito speciale.

Caso particolare: Sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania)

 

Tipi di costi supplementari

 


ALLEGATO IV

RENDICONTAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO

Sintesi: indicare sinteticamente i progressi effettuati nell'attuazione del sostegno operativo nel corso dell'esercizio finanziario relativamente alla situazione di partenza e agli obiettivi generali e specifici realizzati.

Azioni: elencare le principali azioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

OBIETTIVO SPECIFICO: Sintesi del sostegno operativo

 

Sostegno operativo nel settore dei visti

 

Sostegno operativo nel settore delle frontiere

 


ALLEGATO V

RENDICONTAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO SPECIALE

Regime di transito speciale (come stabilito nei regolamenti specifici): descrivere per sommi capi l'attuazione del regime di transito speciale.

Indicare eventuali modifiche della strategia o degli obiettivi nazionali, o eventuali fattori che possano comportare future modifiche.

Indicare tutti gli aspetti significativi che incidono sull'efficacia del regime di transito speciale.

Obiettivi nazionali: elencare le principali azioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

OBIETTIVO SPECIFICO: sintesi del sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania)

 

Obiettivo nazionale: azioni nell'ambito del regime di transito speciale