15.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 760/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un contenitore cilindrico in materiale plastico, di circa 8 cm di altezza, avente un diametro di 6 cm, contenente 180 ml di olio per lampade a base di paraffina (una miscela di paraffina contenente il 68 % di tetradecano, il 25 % di pentadecano e circa il 4 % di esadecano) con uno stoppino. È coperto da un sigillo metallico munito di tappo in plastica volto a evitare l'evaporazione dell'olio e a tenere fermo lo stoppino (una cosiddetta «lampada a olio»).

Il contenitore non può essere riempito una volta esaurito l'olio.

Il prodotto funge da illuminazione d'atmosfera. Può essere collocato in un recipiente (per esempio un vaso di vetro) oppure può essere usato da solo.

 (*1) Cfr. illustrazione.

9405 50 00

Classificazione a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) 1 e 6 e del testo dei codici NC 9405 e 9405 50 00 .

La classificazione in quanto olio nella voce 2710 è esclusa poiché il prodotto è munito di un sigillo metallico con un tappo in plastica e uno stoppino e di conseguenza è composto da più elementi rispetto al solo olio e al contenitore solitamente utilizzato per confezionare questo genere di merce, come disposto dalla RGI 5 b).

Il prodotto ha le caratteristiche e la forma di un apparecchio per l'illuminazione a sé stante della voce 9405 in quanto è munito di un corpo autonomo che contiene l'olio, di un sigillo metallico con un tappo di plastica e di uno stoppino. Detta voce ricomprende apparecchi per l'illuminazione elettrici e non elettrici che possono essere costituiti di qualsiasi materia e usare qualsiasi sorgente di luce [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9405 , parte I)].

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 50 00 nella categoria «apparecchi per l'illuminazione non elettrici».

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(*1)  L'immagine ha scopo puramente informativo.