10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2014 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2014
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 giugno 2014 al 4 luglio 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1o luglio — 31 dicembre 2014. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 27 giugno 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(4) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso. |
(5) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d'importazione per il granturco, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 27 giugno 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 7,692996 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente,
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).