9.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla trasmissione dei dati relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dai rispettivi registri nazionali alla Commissione.

(2)

Per garantire un trasferimento affidabile ed efficiente dei dati relativi alle flotte, è opportuno aggiornare l'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 per quanto riguarda i codici dei paesi, i codici degli attrezzi da pesca e i codici di segmentazione della flotta da utilizzare per la trasmissione dei dati.

(3)

Per agevolare la trasmissione dei dati a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 26/2004 è necessario definire una tabella recante i codici dei paesi.

(4)

A seguito dell'adesione della Croazia è necessario aggiornare la tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 relativa alla codificazione degli attrezzi da pesca, inserendovi un codice per «arpone», un attrezzo utilizzato dalla flotta croata come attrezzo principale o secondario.

(5)

È opportuno aggiornare la tabella 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 inserendovi alcuni codici dei segmenti di flotta per le regioni ultraperiferiche, poiché il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (3), che istituiva tali codici, ha cessato di avere effetto a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (4). A fini di chiarezza, è inoltre opportuno aggiungere nuovi codici di segmentazione della flotta di Mayotte.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 5).

(3)  Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19).

(4)  Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è così modificato:

1)

dopo la tabella 1 è inserita la seguente tabella 1 bis:

«Tabella 1 bis

Codici paese degli Stati membri

Stati membri

Codice paese

Belgique/België

BEL

България

BGR

Danmark

DNK

Deutschland

DEU

Eesti

EST

Éire/Ireland

IRL

Ελλάδα

GRC

España

ESP

France

FRA

Hrvatska

HRV

Italia

ITA

Κύπρος

CYP

Latvija

LVA

Lietuva

LTU

Malta

MLT

Nederland

NLD

Polska

POL

Portugal

PRT

România

ROM

Slovenija

SVN

Suomi/Finland

FIN

Sverige

SWE

United Kingdom

GBR»

2)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Codificazione degli attrezzi da pesca

Categoria di attrezzo

Attrezzo

Codice

Attrezzo fisso (S) o trainato (T) o mobile (M)

Pelagico (P) o demersale (D)

Reti da circuizione

Ciancioli

PS

M

P

Lampare

LA

M

P

Sciabiche

Sciabiche da spiaggia

SB

T

D/P

Sciabiche danesi

SDN

T

D/P

Sciabiche scozzesi

SSC

T

D/P

Sciabiche a due natanti

SPR

T

D/P

Reti da traino

Sfogliare

TBB

T

D

Reti a strascico a divergenti

OTB

T

D

Reti a strascico a coppia

PTB

T

D

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

T

D/P

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

D/P

Reti da traino gemelle a divergenti

OTT

T

D/P

Draghe

Draghe tirate da natanti

DRB

T

D

Draghe a mano usate a bordo di un natante

DRH

T

D

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

D

Reti da raccolta

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

M

P

Quadre

LNS

M

P

Reti da imbrocco e da posta impiglianti

Reti da posta calate (ancorate)

GNS

S

D

Reti da posta derivanti

GND

S

D/P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

D/P

Reti a tremaglio

GTR

S

D/P

Incasellate

GTN

S

D/P

Trappole

Nasse

FPO

S

D

Lenze e ami

Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)

LHP

S

D/P

Lenze a mano e a canna (meccanizzate)

LHM

S

D/P

Palangari fissi

LLS

S

D

Palangari derivanti

LLD

S

P

Lenze trainate

LTL

M

P

Rampini e arponi

Arponi

HAR

M

P

Attrezzo non conosciuto (1)

 

NK

 

 

Nessun attrezzo (2)

 

NO

 

 

3)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Codificazione dei segmenti

1.   Data dell'evento anteriore al 31.12.2002

Flotta

Codice segmento

Stato membro

Codificazione POP

2.   Data dell'evento a partire dall'1.1.2003

Segmenti della flotta

Codice segmento

Continente

MFL

Acquacoltura

AQU

Spagna — regioni ultraperiferiche:

Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE

CA1

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE

CA2

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

CA3

Francia — regioni ultraperiferiche:

Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FC

Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FD

Guyana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

Guyana francese. Pescherecci per gamberi

4FG

Guyana francese. Specie pelagiche. Pescherecci d'altura

4FH

Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FJ

Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FK

Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FL

Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FM

Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

4FN

Mayotte. Palangari meccanici < 23 m

4FO

Mayotte. Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

4FP

Portogallo — regioni ultraperiferiche:

Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K6

Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4K7

Madera. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4K8

Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K9

Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4KA»


(1)  Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1o gennaio 2003.

(2)  Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.»