9.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla trasmissione dei dati relativi alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dai rispettivi registri nazionali alla Commissione. |
(2) |
Per garantire un trasferimento affidabile ed efficiente dei dati relativi alle flotte, è opportuno aggiornare l'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 per quanto riguarda i codici dei paesi, i codici degli attrezzi da pesca e i codici di segmentazione della flotta da utilizzare per la trasmissione dei dati. |
(3) |
Per agevolare la trasmissione dei dati a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 26/2004 è necessario definire una tabella recante i codici dei paesi. |
(4) |
A seguito dell'adesione della Croazia è necessario aggiornare la tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 relativa alla codificazione degli attrezzi da pesca, inserendovi un codice per «arpone», un attrezzo utilizzato dalla flotta croata come attrezzo principale o secondario. |
(5) |
È opportuno aggiornare la tabella 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 inserendovi alcuni codici dei segmenti di flotta per le regioni ultraperiferiche, poiché il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione (3), che istituiva tali codici, ha cessato di avere effetto a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (4). A fini di chiarezza, è inoltre opportuno aggiungere nuovi codici di segmentazione della flotta di Mayotte. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 5).
(3) Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19).
(4) Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è così modificato:
1) |
dopo la tabella 1 è inserita la seguente tabella 1 bis: «Tabella 1 bis Codici paese degli Stati membri
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2) |
la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Codificazione degli attrezzi da pesca
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3) |
la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Codificazione dei segmenti
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(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1o gennaio 2003.
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.»