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5.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2014
recante la duecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 26 giugno 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica e un'entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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(1) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Shekau Mohammed Abubakar (alias (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed). Titolo: imam. Funzione: leader di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Shekau, Stato di Yobe, Nigeria. Nazionalità: nigeriana. Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: neri; colore dei capelli: neri; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.» |
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(2) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) gruppo creato nel 2012; (b) opera in Nigeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.» |