1.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2014 da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese.

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

4.   MOTIVAZIONE

(5)

Il richiedente afferma di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure antidumping, vale a dire nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).

(6)

Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ad alcun produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame, che sia soggetto alle summenzionate misure antidumping.

(7)

Il richiedente afferma inoltre di avere iniziato a esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5.   PROCEDURA

(8)

I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(9)

Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente.

(10)

Qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame, effettuate da società non singolarmente menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

a)   Questionari

(11)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(12)

Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

(13)

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, purché esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Selezione del paese a economia di mercato

(14)

Poiché il richiedente ha espressamente rinunciato al diritto di far valere nel suo caso condizioni di economia di mercato, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Ai fini della determinazione del valore normale per la RPC verrà pertanto utilizzato un idoneo paese ad economia di mercato. La Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone a tale scopo, come per l'inchiesta conclusasi con l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame in provenienza dalla RPC. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro il termine specifico indicato all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, altri fornitori a economia di mercato dell'Unione possono aver sede, tra l'altro, in Svizzera, Malesia e Indonesia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

6.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(15)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente, dovrebbe essere abrogato. Tali importazioni dovrebbero al contempo essere soggette a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base al fine di garantire che, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase della procedura non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

7.   TERMINI

(16)

Ai fini di una buona amministrazione dovrebbero essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le informazioni di cui occorre tener conto nell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale,

è importante notare che al rispetto dei termini indicati all'articolo 4 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8.   COMUNICAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

(17)

Si invitano le parti interessate a presentare via posta elettronica tutte le comunicazioni e le richieste, comprese le scansioni di procure e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno pervenire su CD-ROM o su DVD consegnato a mano o per posta raccomandata. L'uso della posta elettronica sarà soggetto ad un accordo per la comunicazione via posta elettronica e all'accettazione delle condizioni specificate nelle istruzioni di comunicazione con le parti interessate, pubblicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro controllato quotidianamente. Ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate solo via posta elettronica, a meno che esse richiedano espressamente di ricevere tutti i documenti della Commissione mediante un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare imponga l'uso della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni via posta elettronica, è opportuno che le parti interessate consultino le summenzionate istruzioni di comunicazione con le parti interessate.

(18)

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, corredate di una versione non riservata delle stesse, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 8/21

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: trade-tcca-review-bis@ec.europa.eu

9.   OMESSA COLLABORAZIONE

(19)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(20)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni vengono ignorate ed è possibile avvalersi dei dati disponibili.

(21)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

(22)

La mancata risposta su supporto informatico non è considerata una forma di omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

10.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(23)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di apertura del presente riesame.

11.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(24)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

12.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(25)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

(26)

Le domande di audizione presso il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(27)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020), originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l'esportazione nell'Unione da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A101), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione alle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le risposte al questionario di cui al considerando (11) del presente regolamento o qualsiasi informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

2.   Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

3.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.