26.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste presentate da Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) ha riconosciuto alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire informazioni esaustive necessarie a dimostrare l'assenza di manifestazioni dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di prodigare ogni sforzo per eradicare tale organismo.

(2)

Alcune parti del territorio del Portogallo erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Bemisia tabaci è ormai insediato a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Madera, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta del Portogallo nei confronti del Bemisia tabaci.

(3)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Dendroctonus micans Kugelan. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Dendroctonus micans dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(4)

L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, l'Irlanda ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016.

(5)

Il Portogallo ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2010 e il 2013, il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Portogallo dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016.

(6)

Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus solo fino al 30 aprile 2016.

(7)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Gilpinia hercyniae (Hartig). È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Gilpinia hercyniae dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(8)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Gonipterus scutellatus Gyll. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti del Gonipterus scutellatus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(9)

Il territorio della Corsica (Francia) era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus Eichhof. La Francia ha chiesto la revoca della sua zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus vista l'assenza della sua principale specie ospite in Corsica. Il territorio della Corsica (Francia), pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus Eichhof.

(10)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Ips amitinus Eichhof. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips amitinus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(11)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che l'Ips cembrae Heer non è più presente nel suo territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips cembrae dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(12)

Dalle informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua ad essere indenne da Ips duplicatus Sahlberg. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento della Grecia come zona protetta nei confronti dell'Ips duplicatus dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(13)

L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea L. Sulla base di indagini svolte tra il 2011 e il 2013, l'Irlanda ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2016.

(14)

Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea L., ad eccezione delle seguenti autorità amministrative locali: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, distretto di Elmbridge, distretto di Epsom and Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, distretto di Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, distretto di Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth e West Berkshire. Sulla base di indagini svolte tra il 2007 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, ad eccezione di tali unità amministrative locali, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di tali unità amministrative locali, dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2016.

(15)

Alcune parti del territorio della Spagna erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nelle comunità autonome di Aragona, Castiglia La Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, nella provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), nelle comarche di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e nelle municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunità Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Le comunità autonome di Aragona, Castiglia La Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le comarche di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e le municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunità Valenciana), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Spagna nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(16)

Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Sondrio (Lombardia). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Sondrio (Lombardia), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta dell'Italia nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(17)

L'intero territorio dell'Irlanda era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. L'Irlanda ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediato nella città di Galway. Le misure adottate tra il 2005 e il 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. La città di Galway, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Irlanda nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(18)

L'intero territorio della Lituania era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nelle municipalità di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. Le municipalità di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta della Lituania nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(19)

Alcune parti del territorio della Slovenia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediato nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava, pertanto, non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Slovenia nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(20)

Alcune parti del territorio della Slovacchia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovacchia ha fornito informazioni da cui risulta che l'organismo nocivo Erwinia amylovora è ormai insediato nei comuni di Čenkovce, Topoln'íky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per due anni successivi, nel 2012 e nel 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. I comuni di Čenkovce, Topol'níky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), pertanto, non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Slovacchia nei confronti dell'Erwinia amylovora.

(21)

Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sulla base di indagini svolte tra il 2010 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che gli organismi nocivi in questione non sono presenti nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al loro insediamento nello stesso. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2016.

(22)

Il Regno Unito ha chiesto che il suo intero territorio, compresa l'Isola di Man, sia riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Sulla base di indagini svolte tra il 2006 e il 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nell'Isola di Man, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. La zona protetta del Regno Unito nei confronti dell'organismo nocivo Cryphonectria parasitica dovrebbe pertanto essere riconosciuta, in relazione all'Isola di Man, solo fino al 30 aprile 2016.

(23)

Alcune parti del territorio della Grecia erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Citrus tristeza virus. La Grecia ha fornito informazioni da cui risulta che il Citrus tristeza virus è ormai insediato nell'unità regionale di Chania. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. L'unità regionale di Chania, pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta della Grecia nei confronti del Citrus tristeza virus.

(24)

Il territorio della Corsica (Francia) era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti dei ceppi europei del Citrus tristeza virus. La Francia ha fornito informazioni da cui risulta che ceppi europei del Citrus tristeza virus sono ormai insediati in Corsica e non possono essere eradicati. Il territorio della Corsica (Francia), pertanto, non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti dei ceppi europei del Citrus tristeza virus.

(25)

La Francia ha chiesto che alcune parti del «vignoble Champenois», vale a dire la Picardie (dipartimento dell'Aisne) e l'Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne), siano riconosciute come parti della zona protetta della Francia nei confronti dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Tali parti erano state oggetto delle indagini nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO, condotte nel «vignoble Champenois», senza essere state elencate come parti della zona protetta perché non appartenevano in senso stretto all'area amministrativa della Champagne. La zona protetta della Francia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO dovrebbe pertanto essere riconosciuta anche in relazione alla Picardie (dipartimento dell'Aisne) e all'Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne).

(26)

L'Italia ha chiesto che la Puglia sia riconosciuta come parte della sua zona protetta nei confronti dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée MLO. Sulla base di indagini svolte nel 2013, l'Italia ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente in Puglia, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale territorio. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. La Puglia dovrebbe pertanto essere riconosciuta come parte della zona protetta dell'Italia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO solo fino al 30 aprile 2016.

(27)

Dalle informazioni fornite dall'Italia risulta che il territorio della Sardegna continua ad essere indenne da Grapevine flavescence dorée MLO. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il riconoscimento del territorio della Sardegna come parte della zona protetta dell'Italia nei confronti del Grapevine flavescence dorée MLO dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2016.

(28)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(29)

Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le zone protette riconosciute fino al 31 marzo 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2014.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

1)

la lettera a) è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo [Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], Finlandia, Svezia, Regno Unito»;

b)

I punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Dendroctonus micans Kugelan

Irlanda, Grecia, (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

4.1.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Irlanda (fino al 30 aprile 2016), Portogallo (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito (fino al 30 aprile 2016)

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlanda, Grecia (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

c)

I punti da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«7.

Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia (fino al 30 aprile 2016), Portogallo (Azzorre)

8.

Ips amitinus Eichhof

Irlanda, Grecia (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito

9.

Ips cembrae Heer

Irlanda, Grecia (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10.

Ips duplicatus Sahlberg

Irlanda, Grecia (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito»;

d)

Dopo il punto 15 è aggiunto il seguente punto 16:

«16.

Thaumetopoea processionea L.

Irlanda (fino al 30 aprile 2016), Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; distretto di Elmbridge; distretto di Epsom and Ewell; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Kingston upon Thames; distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth e West Berkshire) (fino al 30 aprile 2016)»;

2)

alla lettera b), il punto 2. è sostituito dal seguente:

«2.

Erwinia amylovora (Burrill)Winslow et al.

Estonia, Spagna [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castiglia La Mancha, Castiglia y León, Estremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le comarche di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e le municipalità di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunità Valenciana)], Francia (Corsica), Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

e, fino al 30 aprile 2016, Irlanda (ad eccezione della città di Galway), Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (escluse la province di Mantova e Sondrio), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], Lituania [eccetto le municipalità di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topol'níky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kl'ačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Vel'ké Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]»;

3)

alla lettera c), il punto 01 è sostituito dal seguente:

«01.

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.

Regno Unito (fino al 30 aprile 2016)

02.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Repubblica ceca, Irlanda, Svezia, Regno Unito (per l'Isola di Man fino al 30 aprile 2016)»;

4)

alla lettera d), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

Citrus tristeza virus (ceppi europei)

Grecia (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), Malta, Portogallo (esclusi Algarve e Madera)

4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Repubblica ceca, Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena], Italia [Puglia (fino al 30 aprile 2016), Sardegna (fino al 30 aprile 2016) e Basilicata]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).