26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 703/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2014
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze etossichina e flusilazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze quinoclamine e warfarin non sono stati stabiliti LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che esse non sono incluse nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Riguardo all'acibenzolar-s-metile, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 dello stesso regolamento (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le banane e i pomodori e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per le mele, le pere e i manghi e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
La non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stabilita dalla decisione 2011/143/UE della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti etossichina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III dovrebbero quindi essere soppressi, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai CXL basati sugli impieghi nei paesi terzi, a condizione che tali livelli siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza per i consumatori. Analogamente, non si applica nei casi in cui gli LMR sono stati fissati in modo specifico come tolleranze all'importazione. |
(4) |
Riguardo all'etossichina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti i CXL per le pere e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per le pere è stato constatato un rischio per i consumatori e quindi è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha constatato alcune incertezze per quanto concerne i valori di riferimento tossicologici per l'etossichina. Dato che non può essere escluso un rischio per i consumatori a livelli di residui inferiori agli attuali LMR, per le pere si dovrebbe applicare il valore di 0,05 mg/kg a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(5) |
Il periodo di iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE previsto dalla decisione 2006/133/CE della Commissione (6) è scaduto il 30 giugno 2008. Dato che il flusilazolo non è più riconosciuto come sostanza attiva e tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari che lo contengono sono state revocate, è opportuno sopprimere gli LMR stabiliti per tale sostanza attiva nell'allegato III, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. |
(6) |
Riguardo al flusilazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (7). Esso ha constatato un rischio per i consumatori per quanto concerne i CXL per mele, pere, uve da tavola, pesche, fegato, rene, carni e grasso di bovini e carni e grasso di ovini e di suini. Questo rischio per i consumatori è constatato per le pesche a livelli di residui inferiori agli attuali LMR. Per le pesche dovrebbe perciò essere applicato Il valore di 0,01 mg/kg a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo all'isoxaflutole, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per il granturco dolce, la granella di mais e la canna da zucchero. L'Autorità ha riscontrato la mancanza di informazioni concernenti gli LMR per i semi di papavero e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per i semi di papavero l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Riguardo al molinate, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (9). Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per il riso e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, occorre fissare l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Riguardo al propoxycarbazone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (10). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. |
(10) |
Riguardo al piraflufen-etile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (11). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, frutta a nocciolo, uve da tavola e da vino, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, bacche di sambuco, olive da tavola, patate, colza, olive da olio, grano, orzo, segale, avena, frumento e luppolo e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha riscontrato la mancanza di informazioni concernenti gli LMR per i semi di cotone e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per i semi di cotone dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Riguardo al quinoclamine, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (12). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine sono limitate alle colture non commestibili. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(12) |
Riguardo al warfarin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento (13). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti warfarin sono limitate al solo impiego come rodenticida e non prevedono l'applicazione diretta su colture commestibili. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione. |
(13) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili i LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda alcune sostanze, tali laboratori hanno concluso che per vari prodotti lo sviluppo tecnico richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(15) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(16) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(17) |
Per consentire la commercializzazione, la trasformazione e il consumo normali dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR, per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(18) |
È opportuno accordare un periodo di tempo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati, al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(19) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio in merito ai nuovi LMR e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 16 gennaio 2015:
1) |
per quanto riguarda le sostanze attive acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in e su tutti i prodotti, |
2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva etossichina in e su tutti i prodotti escluse le pere, |
3) |
per quanto riguarda la sostanza attiva flusilazolo in e su tutti i prodotti escluse le pesche. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3122. [41 pp.].
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Decisione 2011/143/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, concernente la non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 71).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3231. [25 pagg.].
(6) Direttiva 2006/133/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 27).
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3186. [62 pagg.]
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3123. [30 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3140. [27 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3164. [30 pagg.].
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3142. [37 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(3):3141. [11 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(2):3124. [8 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II le colonne relative ad acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III le colonne relative ad acibenzolar, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone e piraflufen-etile sono soppresse; |
3) |
l'allegato V è così modificato:
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa in acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Isoxaflutole (somma di isoxaflutole e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa in isoxaflutole)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Molinate
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazone, espressa in propoxycarbazone)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per 2-idrossi-propoxycarbazone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen, espressa in piraflufen-etile)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per piraflufen. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa in acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Isoxaflutole (somma di isoxaflutole e del relativo metabolita dichetonitrile, espressa in isoxaflutole)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Molinate
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, i suoi sali e 2-idrossipropoxycarbazone, espressa in propoxycarbazone)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per 2-idrossi-propoxycarbazone. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen, espressa in piraflufen-etile)
(A)= I laboratori di riferimento dell'UE hanno riscontrato la mancanza sul mercato di uno standard di riferimento per piraflufen. Al momento del riesame degli LMR, la Commissione terrà conto della disponibilità commerciale dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 26 giugno 2015, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, la sua mancanza.
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Quinoclamine
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
0840040 Barbaforte o cren |
Warfarin
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
0840040 Barbaforte o cren» |
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Etossichina (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Flusilazolo (F) (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Flusilazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 ([bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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