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24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. |
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(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 204/2011, il Consiglio ha proceduto a un riesame dell'elenco di cui all'allegato III dello stesso. |
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(3) |
Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011. |
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(4) |
Non vi sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco che figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
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1) |
la voce relativa all'entità «Capitana Seas Limited» è sostituita dalla seguente:
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2) |
le voci relative alle seguenti entità sono soppresse:
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