21.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 682/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
nell'UE il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») di sostanze farmacologicamente attive consentito in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione in base agli LMR consentiti in alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
La sostanza closantel figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nei grassi, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini e ovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 1o gennaio 2014. |
(4) |
In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di closantel consentiti nel latte vaccino siano convertiti in definitivi. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza closantel di cui alla tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(6) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza closantel è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
«Closantel |
Closantel |
Bovini |
1 000 μg/kg 3 000 μg/kg 1 000 μg/kg 3 000 μg/kg 45 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
Ovini |
1 500 μg/kg 2 000 μg/kg 1 500 μg/kg 5 000 μg/kg 45 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |