21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 682/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

nell'UE il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») di sostanze farmacologicamente attive consentito in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione in base agli LMR consentiti in alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza closantel figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nei grassi, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini e ovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 1o gennaio 2014.

(4)

In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di closantel consentiti nel latte vaccino siano convertiti in definitivi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza closantel di cui alla tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza closantel è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Closantel

Closantel

Bovini

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

Ovini

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte