20.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
Il triclabendazolo figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti per i seguenti tessuti: muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I LMR provvisori per tale sostanza indicati nell'allegato per il latte di tutti i ruminanti sono scaduti il 1o gennaio 2014. |
(4) |
A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il triclabendazolo relativi al latte di tutti i ruminanti siano convertiti in definitivi. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «triclabendazolo» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Triclabendazolo |
Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo |
Tutti i ruminanti |
225 μg/kg 100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg 10 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |