20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

Il triclabendazolo figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti per i seguenti tessuti: muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I LMR provvisori per tale sostanza indicati nell'allegato per il latte di tutti i ruminanti sono scaduti il 1o gennaio 2014.

(4)

A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il triclabendazolo relativi al latte di tutti i ruminanti siano convertiti in definitivi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «triclabendazolo» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Triclabendazolo

Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo

Tutti i ruminanti

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»