14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/9


REGOLAMENTO (UE) N. 634/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 20 maggio 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Tributi.

(3)

In applicazione del principio contabile internazionale IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, le varie pratiche relative alla tempistica di contabilizzazione quando un'entità rileva una passività per il pagamento di un tributo sono cambiate.

(4)

L'obiettivo dell'interpretazione 21 dell'IFRIC è quello di fornire una guida per il trattamento contabile appropriato dei tributi che rientrano nel campo di applicazione del principio contabile internazionale IAS 37, al fine di migliorare la comparabilità dei bilanci per gli utenti.

(5)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'interpretazione 21 dell'IFRIC soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è inserito il testo dell'interpretazione 21 dell'IFRIC Tributi come esso figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'interpretazione 21 dell'IFRIC Tributi al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 17 giugno 2014 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 21   Interpretazione dell'IFRIC n. 21 Tributi  (1)

RIFERIMENTI

IAS 1

Presentazione del bilancio

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 12

Imposte sul reddito

IAS 20

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

IAS 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 34

Bilanci intermedi

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

IFRIC 6

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico—Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PREMESSA

1.

Un'amministrazione pubblica può imporre un tributo a carico di una entità. L'IFRS Interpretations Committee ha ricevuto richieste di fornire linee guida circa la contabilizzazione di tributi nel bilancio dell'entità che li sta pagando. La questione fa riferimento al momento in cui va rilevata una passività per il pagamento di un tributo contabilizzato in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37. Essa tratta anche la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti.

3.

La presente Interpretazione non tratta la contabilizzazione dei costi legati alla rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo. Le entità dovrebbero applicare altri Principi per decidere se la rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo genera un'attività o un costo.

4.

Ai fini della presente Interpretazione, un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazione pubbliche alle entità in conformità alla legislazione (ossia, leggi e/o regolamenti), diverso da:

a)

quegli impieghi di risorse che rientrano nell'ambito di applicazione di altri Principi (come le imposte sul reddito che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 12 Imposte sul reddito); e

b)

multe o altre sanzioni imposte per la violazione di leggi.

Con il termine amministrazione pubblica si fa riferimento all'amministrazione centrale, agli enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

5.

Un pagamento effettuato da un'entità per l'acquisizione di un'attività, ovvero per la prestazione di servizi ai sensi di un accordo contrattuale con un'amministrazione pubblica non soddisfa la definizione di tributo.

6.

Un'entità non deve applicare la presente Interpretazione alle passività che insorgono da piani di assegnazione di certificati ambientali.

PROBLEMI

7.

Al fine di chiarire la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:

a)

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo?

b)

l'obbligo economico di continuare a operare in un esercizio futuro crea un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in tale esercizio futuro?

c)

l'assunto di base relativo alla continuità aziendale implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in un esercizio futuro?

d)

la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sorge in un determinato istante o, in alcune circostanze, progressivamente nel corso del tempo?

e)

qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo che scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima?

f)

i principi per la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sono uguali per un bilancio annuale e per un bilancio intermedio?

INTERPRETAZIONE

8.

Il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo è l'attività che genera il pagamento dello stesso, come definito dalla legislazione. Per esempio, se l'attività da cui scaturisce il pagamento di un tributo è la generazione di ricavi nell'esercizio corrente e il calcolo di tale tributo è basato sui ricavi generati in un esercizio precedente, il fatto vincolante che dà origine al tributo è rappresentato dalla generazione di ricavi nell'esercizio corrente. La generazione di ricavi nell'esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a creare un'obbligazione attuale.

9.

Un'entità non ha un'obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro in conseguenza del fatto che l'entità è economicamente obbligata a continuare a operare in tale esercizio futuro.

10.

La preparazione del bilancio secondo l'assunto di base relativo alla continuità aziendale non implica che un'entità ha un'obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dall'operare in un esercizio futuro.

11.

La passività relativa al pagamento di un tributo è rilevata progressivamente se il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo (ossia, se l'attività da cui scaturisce il pagamento del tributo, come definito dalla legislazione, si verifica in un determinato arco temporale). Per esempio, se il fatto vincolante è rappresentato dalla generazione di ricavi in un determinato arco temporale, la passività corrispondente è rilevata a mano a mano che l'entità genera tali ricavi.

12.

Se un'obbligazione a pagare un tributo scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima, la contabilizzazione della passività che nasce da tale obbligazione deve essere coerente con i principi stabiliti nei paragrafi 8–14 della presente Interpretazione (in particolare, i paragrafi 8 e 11). Per esempio, se il fatto vincolante è il raggiungimento di una soglia minima di attività (come un ammontare minimo di ricavi o di vendite generati o di produzione prodotta), la passività corrispondente è rilevata nel momento in cui tale soglia minima di attività è conseguita.

13.

Un'entità deve applicare nel bilancio intermedio gli stessi principi di rilevazione che applica nel bilancio annuale. Di conseguenza, nel bilancio intermedio, una passività relativa al pagamento di un tributo:

a)

non deve essere rilevata se non esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio; e

b)

deve essere rilevata se esiste un'obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio intermedio.

14.

Un'entità deve rilevare un'attività se ha pagato anticipatamente un tributo ma non ha ancora un'obbligazione attuale a pagarlo.


(1)  «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Appendice A

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione.

A1

L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2

I cambiamenti dei principi contabili risultanti dall'applicazione iniziale della presente Interpretazione devono essere contabilizzati retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.