7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/95


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2014

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 58, paragrafo 4, 62, paragrafo 2, 63, paragrafo 5, 64, paragrafo 7, e 66 paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito dal suddetto regolamento, è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissano le misure necessarie alla sua applicazione per quanto riguarda i suddetti programmi di attività. Gli atti di esecuzione dovranno sostituire le norme previste dal regolamento (CE) n. 867/2008, abrogato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 611/2014 (3).

(2)

Per permettere agli Stati membri produttori di attuare la gestione del regime di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola occorre stabilire le procedure riguardanti i programmi di attività e le relative modifiche, il versamento del finanziamento dell'Unione, compresi gli anticipi di pagamento, gli importi delle cauzioni da costituire, i controlli, le relazioni d'ispezione, le rettifiche e le sanzioni in caso di irregolarità e di negligenze nell'applicazione dei programmi di attività.

(3)

Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile per ciascuno Stato membro, è necessario predisporre una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per l'anno successivo, nell'eventualità di cambiamenti debitamente giustificati rispetto alle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e degli stanziamenti ad essi assegnati, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso di modifiche del programma di attività, e al fine di permettere una flessibilità nell'applicazione dei programmi di attività, occorre fissare la data limite di presentazione della domanda.

(4)

Affinché possano iniziare l'attuazione dei programmi di attività in tempo utile occorre prevedere che le organizzazioni oleicole beneficiarie possano ricevere, mediante la costituzione di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, un anticipo massimo del 90 % del contributo dell'Unione previsto per ogni anno oggetto del programma di attività approvato. Occorre fissare le modalità di pagamento di tale anticipo.

(5)

Occorre stabilire che una domanda di finanziamento deve essere depositata dalle organizzazioni di produttori riconosciute, dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute (in prosieguo: «le organizzazioni beneficiarie») presso l'organismo pagatore dello Stato membro, sulla base di un calendario preciso. Occorre altresì prevedere che tale domanda debba essere redatta in base a un modello che deve essere fornito dall'autorità competente e accompagnata da documenti giustificativi della realizzazione dei programmi di attività e delle spese effettuate. Occorre stabilire che l'organismo pagatore dello Stato membro versa il finanziamento e svincola la cauzione dopo la realizzazione dell'intero programma di attività, delle verifiche dei documenti giustificativi e dei controlli.

(6)

Ai fini della corretta gestione dei programmi di attività occorre che gli Stati membri interessati stabiliscano un piano di controlli in loco concernente un campione di organizzazioni beneficiarie in base a un'analisi dei rischi e verifichino che le condizioni relative alla concessione di un finanziamento dell'Unione siano soddisfatte. Occorre prevedere che ciascun controllo in loco debba essere oggetto di una relazione d'ispezione dettagliata. Occorre altresì che per le irregolarità commesse, gli Stati membri stabiliscano un regime adeguato di rettifiche e di sanzioni per il recupero dell'intero importo indebitamente pagato, maggiorato eventualmente di interessi.

(7)

Per garantire il seguito dell'attuazione dei programmi di attività e la loro valutazione su tutto il periodo di esecuzione di quest'ultimi è necessario che le organizzazioni beneficiarie redigano una relazione delle loro attività e la trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri interessati. Occorre altresì prevedere la trasmissione di tali relazioni alla Commissione.

(8)

Per accrescere l'impatto complessivo dei programmi di attività relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, le organizzazioni beneficiarie e gli Stati membri devono essere tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i risultati delle misure adottate.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di attività nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, le relative modifiche, il versamento dell'aiuto, compresi gli anticipi di pagamento, le procedure da seguire e l'importo della cauzione da costituire in occasione della presentazione di una domanda d'approvazione di un programma di attività e nel caso in cui sia versato un anticipo sull'aiuto.

Articolo 2

Modifica dei programmi di attività

1.   Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un'organizzazione beneficiaria può chiedere di apportare modifiche al contenuto e alla dotazione finanziaria del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell'importo previsto a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte dello Stato membro interessato.

2.   Ogni domanda di modifica di un programma di attività, compresa la fusione dei programmi di attività distinti, è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. La domanda viene presentata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del programma di attività.

3.   In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell'anno che segue la fusione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni beneficiarie che si sono fuse, le quali lo richiedano per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla fusione dei medesimi.

4.   Le modifiche del programma di attività divengono applicabili due mesi dopo il ricevimento da parte dell'autorità competente della domanda di modifiche, salvo il caso in cui l'autorità competente ritiene che le modifiche sottoposte non rispondano alle condizioni applicabili. In tal caso essa informa l'organizzazione beneficiaria, che presenta eventualmente una versione rivista del programma di attività.

5.   Qualora il finanziamento unionale ottenuto dall'organizzazione beneficiaria sia inferiore a quello richiesto nel programma di attività approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto. Essi chiedono l'approvazione di tale modifica del programma di attività all'autorità competente.

6.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, l'autorità competente può accettare nel corso dell'attuazione di un programma di attività, modifiche di una misura del programma di attività purché:

a)

la modifica della misura sia comunicata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente due mesi prima dell'inizio dell'attuazione della misura in questione;

b)

la comunicazione sia corredata da documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica non altera l'obiettivo iniziale del programma di attività;

c)

la dotazione attribuita al settore della misura interessata rimanga stabile;

d)

la ripartizione finanziaria per altre misure nel settore della misura interessata non superi i 40 000 EUR.

7.   Qualora l'autorità competente non presenti obiezioni fondate sul mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6 entro un mese a partire dalla comunicazione della modifica della misura, la modifica è considerata accettata.

Articolo 3

Anticipi

1.   L'organizzazione beneficiaria che ha presentato la domanda di anticipo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % del contributo dell'Unione previsto per ciascuno degli anni del programma di attività approvato.

2.   Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all'organizzazione beneficiaria di cui trattasi la prima rata dell'anticipo, pari a metà dell'importo di cui al paragrafo 1. Una seconda rata dell'anticipo pari alla metà residua del suddetto importo viene versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3.

3.   Lo Stato membro verifica che la prima rata dell'anticipo sia stata effettivamente spesa e le relative misure realizzate prima di versare la seconda rata. Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione prevista a norma dell'articolo 7.

Articolo 4

Cauzione da costituire

1.   I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione, da parte dell'organizzazione beneficiaria interessata, di una cauzione conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un importo pari al 110 % dell'anticipo richiesto.

2.   Prima di una data da stabilire da parte dello Stato membro e comunque entro il 31 marzo le organizzazioni beneficiarie interessate possono presentare presso lo Stato membro interessato, una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, fino a un importo pari al totale delle spese che corrispondono all'importo della prima rata dell'anticipo, effettivamente realizzate e verificate dallo Stato membro. Quest'ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

Articolo 5

Versamento del finanziamento dell'Unione

1.   Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 30 giugno dell'anno seguente a ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.

L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti alle due rate dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono state effettivamente realizzate.

Le domande di finanziamento dell'Unione presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di anticipi sul finanziamento del programma d'attività sono rimborsati secondo la procedura prevista all'articolo 8.

2.   La domanda di finanziamento dell'Unione è redatta secondo un modello fornito dall'autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:

a)

di una relazione comprendente i seguenti elementi:

i)

la descrizione precisa delle fasi del programma di attività realizzate, suddivisa a seconda dei settori di attività e delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

ii)

la giustificazione e le conseguenze finanziarie dell'eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;

iii)

la valutazione del programma di attività realizzato, sulla base dei criteri previsti all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

b)

delle fatture e dei documenti bancari che comprovano il pagamento delle spese sostenute durante il periodo d'esecuzione del programma di attività;

c)

se del caso, dei documenti che giustificano l'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte delle organizzazioni beneficiarie e dello Stato membro interessato.

3.   Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono considerate irricevibili e vengono respinte. L'organizzazione beneficiaria interessata può presentare un'ulteriore domanda di finanziamento corredata dei documenti giustificativi e degli elementi mancanti entro un termine da stabilire da parte dello Stato membro.

4.   Le domande riguardanti spese sostenute per misure realizzate, pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.

5.   Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 e dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è svincolata dopo l'esecuzione dell'intero programma di attività, l'esame dei documenti giustificativi e i controlli di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento unionale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui agli articoli 152, 154, 156, 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare le misure degli investimenti e dei servizi;

c)

le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro attuano un piano di controllo dei programmi di attività concernente un campione di organizzazioni beneficiari selezionato in base a un'analisi dei rischi e comprendente ogni anno almeno il 30 % delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La selezione viene effettuata in modo che:

a)

le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni siano tutte controllate in loco almeno una volta nel corso dell'esecuzione del programma di attività approvato, dopo il versamento dell'anticipo e prima del versamento finale del finanziamento dell'Unione;

b)

le organizzazioni interprofessionali siano tutte controllate ogni anno di esecuzione di ciascun programma di attività approvato. Qualora nel corso dell'anno esse abbiano beneficiato di un anticipo, il controllo segue la data di versamento dell'anticipo.

Se dai controlli emergono irregolarità, l'autorità competente procede a ulteriori controlli entro l'anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni beneficiarie da controllare nell'anno successivo.

3.   L'autorità competente decide quali organizzazioni beneficiarie sottoporre a controllo in base a un'analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:

a)

l'importo del finanziamento del programma di attività approvato;

b)

la natura delle misure finanziate nell'ambito del programma di attività;

c)

lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei programma di attività;

d)

le conclusioni dei controlli in loco precedenti o le verifiche effettuate nel corso della procedura di riconoscimento di cui agli articoli 154, paragrafo 4 e 158, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.

4.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l'organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all'organizzazione beneficiaria controllata un preavviso non superiore a 48 ore.

5.   La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato e dalle spese in investimenti e servizi sostenute.

Articolo 7

Relazioni d'ispezione

Per ciascun controllo in loco previsto all'articolo 6 viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:

a)

la data e la durata del controllo;

b)

l'elenco delle persone presenti;

c)

l'elenco delle fatture controllate;

d)

gli estremi delle fatture selezionate nel registro degli acquisti o delle vendite e nel registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate;

e)

i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;

f)

un'indicazione delle misure già realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco;

g)

i risultati del controllo.

Articolo 8

Pagamenti indebiti e sanzioni

1.   Nel caso in cui la revoca del riconoscimento di cui agli articoli 154 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 risulti dal fatto che l'organizzazione beneficiaria non ha adempiuto ai suoi obblighi deliberatamente o per grave negligenza, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento dell'Unione per tutto il programma di attività.

2.   Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento per l'attività di cui trattasi.

3.   Qualora un'attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l'organizzazione beneficiaria non abbia agito con negligenza o dolo.

4.   In caso di negligenza grave o di false dichiarazioni, l'organizzazione beneficiaria:

a)

è esclusa dal beneficio del finanziamento pubblico per tutto il programma di attività e

b)

è esclusa dal beneficio del finanziamento unionale ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

5.   Nel caso in cui il finanziamento sia escluso ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, l'autorità competente recupera l'importo dell'aiuto pubblico che è già stato versato all'organizzazione beneficiaria.

6.   Gli importi recuperati ai sensi del paragrafo 5 che rientrano nel contributo dell'Unione sono eventualmente maggiorati dagli interessi calcolati:

a)

in base al periodo trascorso tra il pagamento e la restituzione da parte del beneficiario;

b)

in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

7.   Gli importi corrispondenti al finanziamento dell'Unione recuperati a norma del presente articolo sono versati all'organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 9

Relazione delle organizzazioni beneficiarie

1.   Le organizzazioni beneficiarie presentano alle autorità nazionali competenti entro il 1o maggio di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di attività durante l'anno di esecuzione precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:

a)

le fasi del programma di attività realizzate o in corso;

b)

le principali modifiche apportate al programma di attività;

c)

una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

Nell'ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.

2.   La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;

b)

una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;

c)

eventualmente, un'indicazione degli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.

3.   I dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 sono pubblicati sul sito Internet dell'organizzazione beneficiaria una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 10

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Prima dell'inizio di un nuovo programma di attività triennale e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla conclusione del programma precedente, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:

a)

alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni beneficiarie di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

alle condizioni supplementari che specificano le misure ammissibili, stabilite a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;

c)

agli orientamenti e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento delegato;

d)

al termine previsto all'articolo 2, paragrafo 3;

e)

alle modalità del regime di anticipi di cui all'articolo 3 e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;

f)

all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 e alle sanzioni e rettifiche di cui all'articolo 8.

2.   Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione i dati relativi:

a)

ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni beneficiarie, per settori e misure e per zone regionali;

b)

all'importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;

c)

al calendario previsto per l'erogazione del finanziamento unionale per ciascun esercizio finanziario, per l'intera durata dei programmi di attività.

3.   Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:

a)

il numero di programmi di attività finanziati, i beneficiari, le superfici olivicole, i frantoi, gli impianti di trasformazione e i quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;

b)

le caratteristiche delle misure svolte in ciascuno dei settori;

c)

l'eventuale divario tra le misure previste e quelle effettivamente realizzate e la relativa incidenza sulle spese;

d)

la misurazione e la valutazione dei programmi di attività, tenendo conto tra l'altro della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), iii);

e)

le informazioni statistiche sui controlli e sulle relazioni d'ispezione eseguiti in conformità degli articoli 6 e 7 e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell'articolo 8;

f)

le spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché i contributi finanziari unionali, nazionali e delle organizzazioni beneficiarie.

4.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (4).

5.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).