7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/55


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 611/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. È necessario completare tali norme al fine di garantire che i fondi dell'Unione vengano utilizzati in modo efficace ed efficiente. Tali nuove norme dovranno sostituire quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione (2), che di conseguenza è opportuno abrogare.

(2)

Per consentire di eseguire efficacemente i programmi di attività, è opportuno stabilire che i finanziamenti dell'Unione vengano assegnati proporzionalmente alla durata dei programmi, garantendo al contempo che le spese annuali destinate all'esecuzione di programmi di attività approvati non superino l'importo stabilito all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Per assicurare la coerenza globale delle attività delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute (in appresso: le «organizzazioni beneficiarie»), è opportuno precisare le tipologie di misure ammissibili al finanziamento dell'Unione e le tipologie di attività non ammissibili. È opportuno altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi di attività e i criteri per la loro selezione. È opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le misure alle realtà nazionali del settore oleicolo.

(4)

Alla luce dell'esperienza acquisita, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento dell'Unione almeno per il settore del miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura, del miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione e della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l'esecuzione di un minimo di misure in ambiti prioritari e sensibili.

(5)

Per garantire l'attuazione dei programmi di attività in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1308/2013 e per una efficace gestione amministrativa del regime di sostegno delle organizzazioni beneficiarie, è opportuno stabilire le modalità relative alle domande di approvazione nonché alla selezione e all'approvazione dei programmi di attività.

(6)

L'articolo 231 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) fino alla loro scadenza. È pertanto opportuno stabilire che il regolamento (CE) n. 867/2008 continui ad applicarsi per quanto riguarda i programmi di attività in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione, la percentuale minima del finanziamento dell'Unione che gli Stati membri devono destinare ad ambiti specifici, nonché i criteri e le modalità di approvazione dei programmi di attività nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 2

Finanziamento dell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia assegnato proporzionalmente alla durata dei programmi di attività di cui al medesimo articolo, assicurando che la spesa annua sostenuta per l'esecuzione di programmi di attività approvati non superi l'importo stabilito al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Articolo 3

Misure ammissibili al finanziamento dell'Unione

1)   Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le seguenti misure:

a)

in relazione al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

realizzazione di studi su temi correlati alle altre misure previste dal programma di attività delle organizzazioni beneficiarie di cui trattasi;

b)

in relazione al miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura:

i)

operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione,

ii)

elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica,

iii)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale,

iv)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata,

v)

iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione;

c)

in relazione al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione:

i)

miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali,

ii)

sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi,

iii)

formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali,

iv)

iniziative di formazione e comunicazione;

d)

in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

i)

miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività,

iii)

miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva,

iv)

assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti,

v)

creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine,

vi)

formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola;

e)

in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola mediante, in particolare, il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale:

i)

creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall'autorità nazionale competente,

ii)

creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,

iii)

creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;

f)

in relazione alla diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e),

ii)

creazione e gestione di un sito Internet sulle iniziative attuate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e).

2)   Per quanto riguarda le misure previste al paragrafo 1, lettera c), punto ii), e lettera d), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l'investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell'azienda lasci l'organizzazione di produttori.

3)   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le misure ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.

4)   Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), alle seguenti condizioni:

a)

stipulazione di un contratto scritto tra l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e un'altra entità per la realizzazione della misura in questione. L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimane tuttavia responsabile della realizzazione di tale misura, nonché del controllo globale di gestione e della supervisione generale del contratto scritto;

b)

ai fini del controllo di gestione e della supervisione effettivi, il contratto di cui alla lettera a):

i)

autorizza l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori a emanare istruzioni vincolanti e comprende clausole che consentono all'organizzazione o all'associazione di porre fine al contratto qualora il prestatore dei servizi non rispetti le prescrizioni del contratto stesso,

ii)

stipula in modo dettagliato le prescrizioni, anche per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione e le scadenze che consentono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori di valutare le misure esternalizzate e di esercitare un reale controllo su di esse.

Articolo 4

Attività e costi non ammissibili al finanziamento dell'Unione

1)   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 le attività seguenti:

a)

attività che beneficiano di un finanziamento dell'Unione diverso da quello previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione;

c)

attività correlate all'acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un'incidenza sul prezzo di questi prodotti;

d)

attività correlate alla promozione commerciale dell'olio di oliva o delle olive da tavola;

e)

attività correlate alla ricerca scientifica, tranne la divulgazione dei risultati della ricerca alle aziende oleicole;

f)

attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività economica delle organizzazioni beneficiarie;

g)

attività correlate alla lotta alla mosca dell'olivo, tranne le misure previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

2)   Per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.

3)   Non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i seguenti costi correlati alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 3:

a)

rimborso, segnatamente sotto forma di rate annue, di prestiti contratti per una misura realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma di attività;

b)

pagamenti corrisposti alle organizzazioni beneficiarie in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito;

c)

spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dalle organizzazioni beneficiarie del contributo del FEAGA a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

d)

acquisto di terreni non edificati;

e)

acquisto di materiale usato;

f)

spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi);

g)

noleggio come alternativa all'acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati.

4)   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e ai costi non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 5

Ripartizione del finanziamento dell'Unione

1)   In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), una percentuale minima del 15 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e una percentuale minima del 10 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

2)   Se la percentuale minima stabilita al paragrafo 1 non è interamente utilizzata negli ambiti di cui allo stesso paragrafo, gli importi non utilizzati non possono essere stornati ad altri ambiti di attività, ma sono riversati al bilancio dell'Unione.

Articolo 6

Criteri di selezione e ammissibilità dei programmi di attività

1)   Gli Stati membri selezionano i programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base dei criteri seguenti:

a)

la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata;

b)

la credibilità finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispongono per la realizzazione delle misure proposte;

c)

l'estensione della zona regionale interessata dal programma di attività;

d)

la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata prese in considerazione dal programma di attività;

e)

l'esistenza di vari ambiti di attività e l'entità della partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie;

f)

gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma;

g)

la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (5), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (6) o del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione.

Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni beneficiarie in ciascuna zona regionale.

2)   Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all'articolo 4.

Articolo 7

Selezione e approvazione dei programmi di attività

1)   Il primo periodo triennale dei programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1308/2013 inizia il 1o aprile 2015. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.

2)   Ciascuna organizzazione beneficiaria riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.

3)   La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:

a)

identificazione dell'organizzazione beneficiaria richiedente;

b)

informazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c)

descrizione e giustificazione di ciascuna delle misure proposte e relativo calendario di esecuzione;

d)

piano delle spese, ripartito secondo le misure e gli ambiti di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e suddiviso in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa;

e)

piano di finanziamento per ciascuno degli ambiti di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento dell'Unione richiesto ed eventualmente la partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e il contributo dello Stato membro;

f)

descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;

g)

prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7);

h)

una domanda di anticipo;

i)

la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

j)

per le organizzazioni beneficiarie: identificazione delle organizzazioni beneficiarie responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;

k)

una dichiarazione attestante che le misure previste nei programmi delle organizzazioni beneficiarie non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento.

4)   L'approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all'inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l'organizzazione beneficiaria interessata comunica il proprio accordo all'inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione delle stesse.

Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione sia assegnato nell'ambito di ciascuna categoria di beneficiari in funzione del valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni beneficiarie.

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni beneficiarie sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente.

Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera g).

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 867/2008 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per i programmi di attività in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16).

(6)  Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).