7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/29


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 608/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.

(2)

Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

(3)

Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettivamente sostenute in un esercizio finanziario dovrebbe essere riportata all'esercizio finanziario successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini per accertare e mettere a disposizione le risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(5)

Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli in materia di risorse proprie dell'Unione, tenendo conto della natura specifica di ciascuna risorsa propria. Si dovrebbero determinare le condizioni alle quali gli agenti delegati svolgono le loro funzioni, e in particolare le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.

(6)

Per motivi di coerenza, si dovrebbero includere nel presente regolamento alcune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (2). Si tratta delle disposizioni riguardanti il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, i pertinenti obblighi in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e le relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.

(9)

Un'adeguata vigilanza parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessaria per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e riguardano il controllo e la supervisione delle entrate, inclusi i pertinenti obblighi in materia di comunicazione.

(10)

È opportuno abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio (4).

(11)

La Corte dei conti europea e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati e hanno espresso il loro parere (5).

(12)

Per motivi di coerenza e tenendo conto dell'articolo 11 della decisione 2014/335/UE, Euratom, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno di detta decisione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 1

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2014/335/UE, Euratom, il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso, il «regolamento finanziario») (6).

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

a)

gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

b)

l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2.   Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

CAPO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO E LA SUPERVISIONE, INCLUSI OBBLIGHI PERTINENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Articolo 2

Misure di controllo e di supervisione

1.   Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (7) e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (8).

2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

3.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom:

a)

gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie;

b)

gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti;

c)

gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti;

d)

la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli;

e)

i controlli di cui alle lettere da a) a d) non ostano:

i)

ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

ii)

alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

iii)

ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b) TFUE.

4.   Ove riguardino la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2014/335/UE, Euratom, le misure di controllo e di supervisione sono effettuate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

5.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2014/335/UE, Euratom:

a)

la Commissione verifica ogni anno, insieme con lo Stato membro interessato, che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone.

b)

La Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

6.   Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per metterle a disposizione della Commissione.

Articolo 3

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1.   La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 2 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»).

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Nel corso dei controlli delle risorse proprie tradizionali e della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 rispettivamente, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Ai fini dei controlli della risorsa propria basata sull'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 5, la Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.

Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3.   Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscerle, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4.   La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nonché le altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

Articolo 4

Preparazione e gestione dei controlli

1.   In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2.   Per i controlli delle risorse proprie tradizionali ai quali la Commissione è associata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi coinvolti nel controllo è affidata al servizio scelto dallo Stato membro interessato.

3.   I controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

4.   I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, detti agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

5.   Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6.   I risultati dei controlli ai sensi dell'articolo 2, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti la risorsa propria basata sull'IVA, sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso in cui i controlli in loco o i controlli associati delle risorse proprie tradizionali mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Articolo 5

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali

1.   Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5 TFUE.

Articolo 6

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione 2014/335/UE, Euratom e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1o marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

CAPO III

PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 abrogato dal regolamento 2014/609/UE, Euratom del Consiglio (11), quali figurano nella tavola di concordanza contenuta nell'allegato del presente regolamento, sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo tale tavola.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio,

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  Cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie delle Comunità (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

(5)  Parere n. 2/2012 della Corte dei conti europea del 20 marzo 2012 (GU C 112, del 18.4.2012, pag. 1) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 45).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Il presente regolamento

 

Articoli da 1 a 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articoli da 7 a 12

 

Articolo 15

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 16, terzo comma

 

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 17, paragrafo 5, prima, seconda e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 17, paragrafo 5, terza frase

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), prima e seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c), prima frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), terza frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), terza frase

 

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo comma

 

Articolo 18, paragrafo 3, prima frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), prima frase

 

Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d), seconda frase

 

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)

 

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 19, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 1, primo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, terzo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafo 3, prima frase

 

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase

 

Articolo 4, paragrafo 3, terza frase

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 19, terza frase

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 3, prima e seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 6

 

Articolo 4, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 7

 

Articolo 8

 

 

Articoli da 20 a 23

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9