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3.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2014
che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine. |
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(2) |
La Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5. |
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(3) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(4) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(5) |
Il 18 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, del precitato regolamento per l'utilizzo dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui», in talune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, sulle praterie di Posidonia oceanica e entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità. |
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(6) |
La Francia ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano le deroghe. |
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(7) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Francia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato nell'ambito della riunione plenaria svoltasi dall'11 al 15 luglio 2011. |
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(8) |
Le deroghe chieste dalla Francia sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(9) |
La richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(10) |
Le attività di pesca in questione riguardano circa il 27,5 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione e il 9 % delle praterie nelle acque territoriali della Francia, in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(11) |
Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale. |
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(12) |
Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino. |
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(13) |
La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di imbarcazioni (36). |
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(14) |
La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» si concentra su una vasta gamma di specie che corrispondono a una nicchia ecologica; la composizione delle catture, in particolare per quanto riguarda il numero di specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi. |
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(15) |
Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 36 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per uno sforzo totale di 1 745 kW. |
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(16) |
La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Francia il 15 aprile 2014 (2), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(17) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(18) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h) e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(19) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3). |
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(20) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(21) |
Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. |
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(22) |
L'attività di tali pescherecci non è mirata alla cattura di cefalopodi. |
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(23) |
Il piano di gestione francese include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(24) |
È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste. |
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(25) |
È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
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(26) |
Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga. |
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(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroghe
L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Provence-Alpes-Côte d'Azur ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:
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a) |
recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 6 giugno 2017 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Cfr. JORF n. 0101 del 30 aprile 2014, pag. 7452.
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).