29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 580/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» deve essere registrata.

(3)

Con lettera di accompagnamento alla domanda di registrazione ricevuta il 26 aprile 2012, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei avevano legalmente commercializzato il prodotto protetto dalla denominazione di vendita «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» utilizzando in modo continuativo questa denominazione da oltre cinque anni e che questo punto era stato sollevato durante la procedura nazionale di opposizione. Alle suddette imprese era stato quindi concesso un periodo di adattamento con decorrenza dalla data di deposito della domanda di registrazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (3) vigente al momento della presentazione della domanda.

(4)

Inoltre, considerato che le suddette imprese rispettavano le condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, nella stessa lettera di accompagnamento della domanda di registrazione le autorità francesi hanno richiesto alla Commissione di fissare un periodo transitorio ai sensi del suddetto articolo al fine di permettere alle imprese di cui sopra di utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 510/2006 è stato sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in vigore dal 3 gennaio 2013. Le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono state riprese all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Dato che le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è necessario concedere alle suddette imprese un periodo transitorio di cinque anni per autorizzarle a utilizzare la denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu». Tuttavia, dato che esse hanno già beneficiato del periodo di adattamento nazionale, i cinque anni devono decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione presso la Commissione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Le imprese L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies e Etablissements Semidei sono autorizzate a continuare in via transitoria l'utilizzo della denominazione registrata «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (DOP) fino al 27 aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 81 del 20.3.2013, pag. 14.

(3)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).