7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/130


REGOLAMENTO (UE) N. 560/2014 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2014

che istituisce l’impresa comune Bioindustrie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati previsti inizialmente dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio (3) ha individuato specifici partenariati pubblico-privato che devono essere sostenuti.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e sull’innovazione associando i finanziamenti di Orizzonte 2020 con quelli del settore privato nell’ambito di un partenariato pubblico-privato in settori chiave, nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell’Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un’ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributo finanziario a imprese comuni istituite in virtù dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.

(4)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE del Consiglio (5) è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nell’ambito di Orizzonte 2020 alle condizioni specificate in tale decisione.

(5)

La comunicazione della Commissione, intitolata «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione.

(6)

Il consorzio di bioindustrie («consorzio BIC») ha elaborato un documento prospettico e un’agenda strategica di ricerca e innovazione basandosi sui risultati di un’ampia consultazione del pubblico e delle parti interessate private. Tale agenda strategica di ricerca e innovazione descrive le principali problematiche tecnologiche e innovative che occorre superare per sviluppare bioindustrie sostenibili e competitive in Europa; essa individua le attività di ricerca, di dimostrazione e di diffusione da attuare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie («iniziativa BBI»).

(7)

Il consorzio BIC è un’organizzazione senza scopo di lucro creata per rappresentare il gruppo industriale che sostiene l’iniziativa BBI. I suoi membri coprono l’intera catena del biovalore e sono costituiti da grandi industrie, piccole e medie imprese (PMI), poli regionali, sindacati europei e piattaforme tecnologiche europee. L’obiettivo del consorzio BIC è garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico delle bioindustrie in Europa. Possono chiedere di aderire all’organizzazione tutte le parti interessate della catena del biovalore. Tale organizzazione applica i principi generali di apertura e trasparenza in materia di adesione, garantendo un’ampia partecipazione industriale.

(8)

Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell’ambito dei progetti selezionati.

(9)

La comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, intitolata «L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa», e in particolare il suo piano d’azione, promuove un partenariato pubblico-privato per sostenere la creazione di bioindustrie e catene del valore sostenibili e competitive in Europa. In vista del passaggio ad una società post petrolio, la comunicazione si prefigge una maggiore integrazione dei settori che producono e trasformano la biomassa per conciliare tra loro le esigenze connesse alla sicurezza alimentare, alla scarsità di risorse naturali e agli obiettivi ambientali con l’uso di biomassa a fini industriali ed energetici.

(10)

La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012, intitolata «Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» conferma l’importanza strategica delle bioindustrie per la futura competitività dell’Europa, come già precisato nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2007, intitolata «Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa», e sottolinea la necessità di un’iniziativa BBI.

(11)

Le bioindustrie e le rispettive catene del valore devono affrontare sfide complesse ed essenziali in fatto di tecnologia e innovazione. Un settore nascente come quello delle bioindustrie deve superare la dispersione di competenze tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla reale disponibilità di risorse per poter creare catene del valore sostenibili e competitive. Per superare queste difficoltà occorre raggiungere una massa critica in modo coerente e mirato a livello europeo in termini di scala di attività, eccellenza e potenziale innovativo.

(12)

L’iniziativa BBI dovrebbe mitigare i fallimenti del mercato di diverso tipo che scoraggiano gli investimenti privati nelle attività precompetitive di ricerca, dimostrazione e diffusione per le bioindustrie in Europa. In particolare, nel quadro di tale iniziativa tecnologica sarebbe opportuno verificare la disponibilità di un approvvigionamento garantito di biomassa, tenendo conto di altri fabbisogni concorrenti sul piano sociale e ambientale, e promuovere lo sviluppo di tecnologie di trasformazione avanzate, attività di dimostrazione su larga scala e strumenti politici, in modo da ridurre i rischi, per gli investimenti privati in ricerca e innovazione, connessi allo sviluppo di bioprodotti e biocarburanti sostenibili e competitivi.

(13)

L’iniziativa BBI dovrebbe assumere la forma di un partenariato pubblico-privato destinato a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo di un settore bioindustriale sostenibile in Europa. Dovrebbe offrire vantaggi ambientali e socioeconomici ai cittadini europei, incrementare la competitività europea e contribuire a fare dell’Europa una protagonista di primo piano delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione di bioprodotti e biocarburanti avanzati.

(14)

L’obiettivo dell’iniziativa BBI è di attuare un programma di attività di ricerca e innovazione in Europa che permetta di valutare la disponibilità di risorse biologiche rinnovabili utilizzabili per la produzione di biomateriali e che possono quindi supportare la creazione di catene del biovalore sostenibili. Queste attività dovrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra i soggetti interessati lungo l’intera catena del biovalore, compresa la produzione primaria e le industrie di trasformazione, i prodotti di consumo, le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

(15)

L’ambizione e la portata degli obiettivi dichiarati dell’iniziativa BBI e, l’entità delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia tra risorse e finanziamenti richiedono un intervento dell’Unione. Per questo motivo, per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie è opportuno costituire un’impresa comune («impresa comune Bioindustrie») come soggetto giuridico.

(16)

L’obiettivo dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere raggiunto mediante il sostegno delle attività di ricerca e innovazione utilizzando risorse provenienti dai settori pubblico e privato. A tal fine è opportuno che l’impresa comune Bioindustrie organizzi inviti a presentare proposte per sostenere le attività di ricerca, dimostrazione e diffusione.

(17)

Per massimizzare l’impatto ricercato, l’impresa comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare strette sinergie con altri programmi dell’Unione in settori come l’istruzione, l’ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

(18)

Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all’interno dell’Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi ESI). L’impresa comune Bioindustrie dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell’ambito dell’impresa comune Bioindustrie e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(19)

I membri fondatori dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbero essere l’Unione e il consorzio BIC.

(20)

È opportuno che le modalità organizzative e operative dell’impresa comune Bioindustrie siano stabilite nello statuto della medesima nel quadro del presente regolamento.

(21)

Il consorzio BIC ha espresso per iscritto l’accordo di portare avanti le attività di ricerca nel settore dell’impresa comune Bioindustrie all’interno di una struttura che si adatta bene alla natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno che il consorzio BIC aderisca allo statuto figurante nell’allegato del presente regolamento firmando una lettera di approvazione.

(22)

Per raggiungere i suoi obiettivi, è opportuno che l’impresa comune Bioindustrie fornisca un sostegno finanziario alle azioni attraverso procedure aperte e trasparenti, principalmente mediante sovvenzioni a partecipanti selezionati in esito a un invito aperto e competitivo.

(23)

I contributi dei membri diversi dall’Unione non dovrebbero limitarsi esclusivamente alle spese amministrative dell’impresa comune Bioindustrie e al cofinanziamento necessario per eseguire le attività di ricerca e innovazione supportate dall’impresa comune Bioindustrie.

I loro contributi dovrebbero riguardare anche le attività supplementari che devono essere intraprese dai membri diversi dall’Unione come precisato in un piano delle attività supplementari; per acquisire un’adeguata valutazione d’insieme dell’effetto leva, tali attività supplementari dovrebbero costituire contributi all’iniziativa BBI.

(24)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’impresa comune Bioindustrie dovrebbe altresì assicurare un’applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(25)

L’impresa comune Bioindustrie dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l’apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l’altro alle proposte, ai richiedenti, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall’impresa comune Bioindustrie a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

(26)

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere gestito secondo il principio di sana gestione finanziaria e in conformità alle norme applicabili sulla gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

(27)

Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati in conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013.

(28)

Gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(29)

Il revisore interno della Commissione dovrebbe esercitare nei confronti dell’impresa comune Bioindustrie le stesse competenze di cui dispone nei confronti della Commissione.

(30)

In considerazione della natura specifica e dell’attuale status delle imprese comuni e al fine di assicurare continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico distinta. In deroga all’articolo 60, paragrafo 7, e all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Bioindustrie ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(31)

L’impresa comune Bioindustrie dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e diffusione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbe essere reso pubblico.

(32)

Per agevolarne la costituzione, è opportuno che la Commissione sia responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

(33)

In considerazione dell’obiettivo di Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune Bioindustrie dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020.

(34)

Poiché gli obiettivi dell’impresa comune Bioindustrie per il rafforzamento della ricerca industriale e dell’innovazione nell’Unione non possono essere conseguiti in modo sufficiente dai singoli Stati membri ma, per evitare duplicazioni, conservare massa critica e garantire l’uso ottimale dei fondi pubblici possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1.   Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie («iniziativa BBI»), è costituita, fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 TFUE («impresa comune Bioindustrie»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune Bioindustrie sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

2.   L’impresa comune Bioindustrie è un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   L’impresa comune Bioindustrie è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati membri. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

4.   L’impresa comune Bioindustrie ha sede a Bruxelles (Belgio).

5.   Lo statuto dell’impresa comune Bioindustrie («statuto») figura nell’allegato.

Articolo 2

Obiettivi

L’impresa comune Bioindustrie persegue i seguenti obiettivi:

a)

contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e in particolare della parte III della decisione 2013/743/UE del Consiglio;

b)

contribuire agli obiettivi dell’iniziativa BBI per conseguire un’economia più efficiente nell’impiego delle risorse, più sostenibile e a basse emissioni di carbonio e per incrementare la crescita economica e l’occupazione, in particolare nelle zone rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, che si avvalgono di bioraffinerie avanzate che trasformano biomassa ottenuta in maniera sostenibile e in particolare:

i)

dimostrare le tecnologie che permettono di creare nuovi componenti chimici di base, nuovi materiali e nuovi prodotti di consumo a partire da biomassa prodotta in Europa, in sostituzione di fattori di produzione a base fossile;

ii)

sviluppare modelli di impresa basati sull’integrazione degli attori economici lungo tutta la catena del valore, dall’approvvigionamento in biomassa delle bioraffinerie fino ai consumatori di biomateriali, prodotti biochimici e biocarburanti, anche creando nuove interconnessioni intersettoriali e promuovendo la creazione di poli industriali; e

iii)

creare impianti modello di bioraffinazione capaci di diffondere modelli tecnologici e d’impresa per i biomateriali, i prodotti biochimici e i biocarburanti e di dimostrare i miglioramenti in termini di costi e di prestazioni a livelli tali da risultare concorrenziali con le alternative a base fossile.

Articolo 3

Contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Bioindustrie, compresi gli stanziamenti dell’EFTA, a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi ammonta sino a 975 000 000 EUR. Il contributo dell’Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati al programma specifico che attua Orizzonte 2020, stabilito dalla decisione 743/2013/UE in conformità all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all’articolo 209 del medesimo regolamento.

2.   Le modalità del contributo finanziario dell’Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che la Commissione deve concludere, per conto dell’Unione, con l’impresa comune Bioindustrie.

3.   L’accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto delle disposizioni stabilite dall’articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dall’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, oltre che, in particolare, dei seguenti elementi:

a)

i requisiti relativi al contributo dell’impresa comune Bioindustrie per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

i requisiti relativi al contributo dell’impresa comune Bioindustrie ai fini del controllo di cui all’allegato III della decisione 2013/743/UE;

c)

gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell’impresa comune Bioindustrie;

d)

gli accordi circa la fornitura dei dati necessari a mettere la Commissione in condizione di adempiere i propri obblighi di diffusione e comunicazione, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

e)

le disposizioni in materia di pubblicazione di inviti a presentare proposte dell’impresa comune Bioindustrie anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;

f)

l’impiego di risorse umane e le relative modifiche, in particolare l’assunzione per gruppo di funzioni, grado e categoria, la riclassificazione e qualsiasi modifica dell’organico.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall’Unione

1.   I membri dell’impresa comune Bioindustrie diversi dall’Unione apportano, oppure concordano con le loro entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno 2 730 000 000 EUR nel corso del periodo definito nell’articolo 1.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo consta dei seguenti elementi:

a)

contributi all’impresa comune Bioindustrie secondo quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto;

b)

contributi in natura di almeno 1 755 000 000 EUR nel periodo definito dall’articolo 1 da parte dei membri diversi dall’Unione, o delle loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell’attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell’impresa comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell’iniziativa BBI. Tali costi possono essere supportati da altri programmi di finanziamento dell’Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In tali casi il finanziamento dell’Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall’Unione o dalle loro entità costitutive.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell’impresa comune Bioindustrie. Le attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività supplementari che indica il valore stimato di tali contributi.

3.   I membri dell’impresa comune Bioindustrie diversi dall’Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati ne è anch’esso informato tempestivamente.

4.   Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, e al punto 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l’entità è stabilita e ai vigenti principi contabili internazionali e principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune Bioindustrie qualora il contenuto della certificazione desse adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell’impresa comune Bioindustrie o di qualsiasi organo dell’Unione.

5.   La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri al momento della notifica della decisione all’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 5

Regolamento finanziario

Fatto salvo l’articolo 12 del presente regolamento, l’impresa comune Bioindustrie adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione (9).

Articolo 6

Personale

1.   Al personale dell’impresa comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (10) («statuto dei funzionari» e «regime applicabile»), e le norme comuni adottate dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell’impresa comune Bioindustrie i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può con decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e ogni subdelega quest’ultimo. In tal caso, il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune Bioindustrie diverso dal direttore esecutivo.

3.   Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune Bioindustrie che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell’impresa comune.

5.   Il personale dell’impresa comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto.

6.   Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.   L’impresa comune Bioindustrie può avvalersi di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono dipendenti dell’impresa comune Bioindustrie. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’articolo 6, paragrafo 4, conformemente al bilancio annuale.

2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune Bioindustrie e all’impiego di tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All’impresa comune Bioindustrie e al suo personale si applica il protocollo n. 7, sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

Articolo 9

Responsabilità dell’impresa comune Bioindustrie

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune Bioindustrie destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell’impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle proprie risorse.

4.   L’impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi:

a)

in virtù di una clausola compromissoria contenuta in convenzioni o contratti conclusi dall’impresa comune Bioindustrie, o nelle sue decisioni;

b)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune Bioindustrie nell’esercizio delle sue funzioni;

c)

sulle controversie tra l’impresa comune Bioindustrie e il suo personale nei limiti e alle condizioni stabiliti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto giuridico dell’Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 11

Valutazione

1.   La Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune Bioindustrie entro il 30 giugno 2017. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune Bioindustrie sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   In base alle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può agire nei modi previsti dall’articolo 4, paragrafo 5, oppure prendere ogni altra misura appropriata.

3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune Bioindustrie, ma non oltre i due anni successivi all’avvio della procedura di liquidazione di cui all’articolo 20 dello statuto, la Commissione esegue una valutazione finale dell’impresa comune Bioindustrie. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

In deroga all’articolo 60, paragrafo 7, e all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Bioindustrie è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 13

Audit ex post

1.   Gli audit ex post sulle spese relative alle azioni indirette sono realizzati dall’impresa comune Bioindustrie a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell’ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.

2.   La Commissione può decidere di eseguire essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, si attiene alle norme applicabili, in particolare ai regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.   L’impresa comune Bioindustrie dà accesso al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dall’impresa comune Bioindustrie o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, alle proprie sedi e ai propri locali e a tutte le informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico, necessarie per l’esecuzione degli audit.

2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune Bioindustrie, la Corte dei conti e l’OLAF a eseguire tali audit e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.

4.   L’impresa comune Bioindustrie garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

5.   L’impresa comune Bioindustrie aderisce all’Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). L’impresa comune Bioindustrie adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 16, l’impresa comune Bioindustrie protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 16

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune Bioindustrie.

2.   Il consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Fatto salvo l’articolo 10 del presente regolamento, le decisioni adottate dall’impresa comune Bioindustrie a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 228 TFUE.

Articolo 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune Bioindustrie. In conformità a tale regolamento, l’impresa comune Bioindustrie è considerata un organismo di finanziamento e dà un sostegno finanziario alle azioni indirette come stabilito dall’articolo 1 dello statuto.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra l’impresa comune Bioindustrie e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi le immunità ed altre agevolazioni che detto Stato deve concedere all’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 19

Azioni iniziali

1.   La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune Bioindustrie fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell’Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell’impresa comune Bioindustrie.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell’articolo 8 dello statuto, la Commissione può distaccare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

b)

in deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore ad interim esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina;

c)

la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell’impresa comune Bioindustrie dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune Bioindustrie.

4.   Il direttore esecutivo ad interim, d’accordo con il direttore esecutivo dell’impresa comune Bioindustrie e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l’impresa comune Bioindustrie avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività dell’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. STOURNARAS


(1)  Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

(4)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(5)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(6)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(10)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ALLEGATO

STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE BIOINDUSTRIE

Articolo 1

Compiti

L’impresa comune Bioindustrie svolge i seguenti compiti:

a)

assicura l’istituzione e la gestione sostenibile dell’iniziativa BBI;

b)

mobilita i fondi pubblici e privati necessari;

c)

istituisce e sviluppa una stretta collaborazione a lungo termine tra l’Unione, l’industria e gli altri soggetti interessati;

d)

garantisce l’efficienza dell’iniziativa BBI;

e)

raggiunge la massa critica di ricerca necessaria per avviare un programma di lungo periodo;

f)

monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune Bioindustrie;

g)

fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

h)

conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione mediante l’attuazione, mutatis mutandis, dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;

i)

assicura il collegamento con un’ampia gamma di parti interessate, incluse le organizzazioni di ricerca e le università;

j)

svolge ogni altro compito necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

1.

I membri dell’impresa comune Bioindustrie sono:

a)

l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b)

previa accettazione del presente statuto, attraverso una lettera di approvazione, il consorzio bioindustriale Aisbl («consorzio BIC»), organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede permanente a Bruxelles, Belgio.

2.

Le entità costitutive sono le entità che costituiscono ciascun membro dell’impresa comune Bioindustrie diverso dall’Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

Articolo 3

Modifiche della composizione

1.

Tutti i soggetti giuridici che sostengono direttamente o indirettamente la ricerca e l’innovazione in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all’impresa comune Bioindustrie purché contribuiscano al finanziamento di cui all’articolo 12 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune Bioindustrie enunciati all’articolo 2 del presente regolamento e accettino lo statuto dell’impresa comune Bioindustrie.

2.

Le domande di adesione all’impresa comune Bioindustrie sono indirizzate al consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie, corredate di una proposta di adattamento della composizione di detto consiglio di direzione.

3.

Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del richiedente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’impresa comune Bioindustrie e decide in merito alla domanda stessa.

4.

Qualsiasi membro può porre fine alla sua adesione all’impresa comune Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l’ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune Bioindustrie prima del recesso.

5.

L’adesione all’impresa comune Bioindustrie può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

6.

Immediatamente dopo ogni modifica della composizione ai sensi del presente articolo l’impresa comune Bioindustrie pubblica sul proprio sito Internet un elenco aggiornato dei suoi membri, insieme alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organizzazione dell’impresa comune Bioindustrie

1.

Gli organi dell’impresa comune Bioindustrie sono:

a)

il consiglio di direzione;

b)

il direttore esecutivo;

c)

il comitato scientifico;

d)

il gruppo di rappresentanti degli Stati.

2.

Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

a)

cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell’Unione; e

b)

cinque rappresentanti dei membri diversi dall’Unione, almeno uno dei quali è costituito da un rappresentante di piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1.

L’Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. Il diritto di voto dell’Unione è indivisibile. I membri diversi dall’Unione detengono un numero corrispondente di voti. I membri fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei rappresentanti assenti.

2.

Il consiglio di direzione elegge il suo presidente per un mandato di due anni.

3.

Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie due volte all’anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza di rappresentanti dei membri diversi dall’Unione o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune Bioindustrie.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il presidente del comitato scientifico ha il diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei suoi compiti, di assistere alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell’Unione e rappresentanti della società civile.

4.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

5.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

1.

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell’orientamento strategico e dell’operato dell’impresa comune Bioindustrie e sovrintende all’attuazione delle sue attività.

2.

La Commissione, nell’ambito del ruolo da essa svolto all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell’impresa comune Bioindustrie e le pertinenti attività di Orizzonte 2020, al fine di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.

3.

Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri in conformità all’articolo 3 del presente statuto;

b)

decide di porre fine all’adesione all’impresa comune Bioindustrie di qualsiasi membro inadempiente;

c)

adotta il regolamento finanziario dell’impresa comune Bioindustrie, conformemente all’articolo 5 del presente regolamento;

d)

adotta il bilancio annuale dell’impresa comune Bioindustrie, compresa la corrispondente tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

e)

esercita, nei confronti del personale, i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

f)

nomina e destituisce il direttore esecutivo, proroga il suo mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l’operato;

g)

approva la struttura organizzativa dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

h)

approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

i)

approva il piano annuale di attività supplementari di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento in base alla proposta dei membri diversi dall’Unione e previa consultazione, se del caso, di un gruppo consultivo ad hoc;

j)

approva la relazione annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

k)

provvede, se del caso, all’istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell’impresa comune Bioindustrie;

l)

approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

m)

approva l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;

n)

definisce la strategia di comunicazione dell’impresa comune Bioindustrie, su raccomandazione del direttore esecutivo;

o)

se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile in conformità all’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;

p)

se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune Bioindustrie e per l’impiego di tirocinanti ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento;

q)

se del caso, istituisce gruppi di consulenza che affiancano gli organi dell’impresa comune Bioindustrie;

r)

se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentate da membri dell’impresa comune Bioindustrie;

s)

è responsabile di qualsiasi compito non espressamente assegnato a un particolare organo dell’impresa comune Bioindustrie e può assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione associa opportunamente alla procedura di selezione una rappresentanza degli altri membri dell’impresa comune Bioindustrie.

In particolare, è garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell’impresa comune Bioindustrie nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo i membri diversi dall’Unione nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2.

Il direttore esecutivo fa parte del personale dell’impresa comune Bioindustrie ed è assunto come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune Bioindustrie è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3.

Il mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato, la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione i membri diversi dall’Unione, l’operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell’impresa comune Bioindustrie.

4.

Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

5.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.

Il direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente i membri diversi dall’Unione.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

1.

Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune Bioindustrie, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune Bioindustrie e risponde al consiglio di direzione.

3.

Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Bioindustrie.

4.

Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

a)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

b)

prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa;

c)

sottopone al parere del consiglio di direzione i conti annuali;

d)

prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;

e)

presenta per approvazione al consiglio di direzione l’elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;

f)

informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;

g)

firma le singole convenzioni e decisioni;

h)

firma i contratti di appalto;

i)

attua la strategia di comunicazione dell’impresa comune Bioindustrie;

j)

organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell’impresa comune Bioindustrie nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

k)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

l)

provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi;

m)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune Bioindustrie nel perseguimento dei suoi obiettivi;

n)

svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.

Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all’esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è composto dal personale dell’impresa comune Bioindustrie e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

coadiuva la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell’impresa comune Bioindustrie;

b)

gestisce gli inviti a presentare proposte in base al piano di lavoro annuale e gestisce le convenzioni e le decisioni, compreso il loro coordinamento;

c)

fornisce ai membri e agli altri organi dell’impresa comune Bioindustrie tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

d)

funge da segretariato per gli organi dell’impresa comune Bioindustrie e fornisce sostegno ai gruppi consultivi creati dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Comitato scientifico

1.

Il comitato scientifico è composto da quindici membri al massimo. Il comitato elegge un presidente fra i suoi membri.

2.

I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall’industria, da PMI, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all’impresa comune Bioindustrie.

3.

Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell’impresa comune Bioindustrie.

4.

Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a)

dà il proprio parere sulle priorità scientifiche da trattare nei piani di lavori annuali;

b)

dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

5.

Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono indette dal presidente.

6.

Il comitato scientifico può, con l’accordo del presidente, invitare altre persone alle sue riunioni.

7.

Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Gruppo di rappresentanti degli Stati

1.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono indette dal presidente. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di direzione, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell’Unione, rappresentanti della società civile o rappresentanti di associazioni di PMI.

3.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a)

progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune Bioindustrie e conseguimento dei suoi obiettivi, inclusi gli inviti e il processo di valutazione delle proposte;

b)

aggiornamento dell’orientamento strategico;

c)

legami con Orizzonte 2020;

d)

piani di lavoro annuali;

e)

partecipazione delle PMI.

4.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce anche informazioni all’impresa comune Bioindustrie e agisce da interfaccia con essa sui seguenti aspetti:

a)

stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;

b)

misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a eventi di diffusione, workshop tecnici specializzati e attività di comunicazione;

c)

misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse all’iniziativa BBI.

5.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, oppure indica le ragioni dell’eventuale mancato seguito.

6.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune Bioindustrie, all’esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell’Unione e all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Bioindustrie.

7.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Fonti di finanziamento

1.

L’impresa comune Bioindustrie è finanziata congiuntamente dall’Unione e dai membri diversi dall’Unione, o dalle loro entità costitutive, mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi consistenti in costi da essi sostenuti nell’attuazione di azioni indirette che non sono rimborsati dall’impresa comune Bioindustrie.

2.

Le spese amministrative dell’impresa comune Bioindustrie non superano 58 500 000 EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione. La parte dei contributi destinati alle spese amministrative eventualmente non utilizzata può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune Bioindustrie.

3.

I costi operativi dell’impresa comune Bioindustrie sono coperti mediante:

a)

il contributo finanziario dell’Unione;

b)

il contributo finanziario dei membri diversi dall’Unione;

c)

contributi in natura dei membri diversi dall’Unione, o delle loro entità costitutive, consistenti in costi da essi sostenuti nell’attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell’impresa comune Bioindustrie e di qualunque altro contributo dell’Unione a tali costi.

4.

Il contributo finanziario dei membri diversi dall’Unione ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), è di almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

5.

Le risorse dell’impresa comune Bioindustrie iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;

b)

contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;

c)

eventuali entrate generate dall’impresa comune Bioindustrie;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri all’impresa comune Bioindustrie sono considerate entrate dell’impresa comune stessa.

6.

Tutte le risorse dell’impresa comune Bioindustrie e tutte le sue attività sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

7.

L’impresa comune Bioindustrie è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi.

8.

Eccetto in caso di liquidazione dell’impresa comune Bioindustrie, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell’impresa comune Bioindustrie.

Articolo 13

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell’impresa comune Bioindustrie non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

Articolo 14

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 15

Pianificazione operativa e finanziaria

1.

Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di direzione per adozione un progetto di piano di lavoro annuale, comprensivo di un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa per l’anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende anche il valore stimato dei contributi da versare in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c) dello statuto.

2.

Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è adottato entro la fine dell’anno precedente. Il piano di lavoro annuale è reso pubblico.

3.

Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l’esercizio successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4.

Il bilancio annuale per un determinato esercizio è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell’esercizio precedente.

5.

Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell’importo del contributo finanziario dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione.

Articolo 16

Relazioni operative e finanziarie

1.

Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all’espletamento delle sue funzioni, conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune Bioindustrie.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all’approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall’impresa comune Bioindustrie nell’anno civile precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo a tale anno. La relazione annuale contiene, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a)

attività di ricerca, d’innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

b)

le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

c)

le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione del contributo erogato dall’impresa comune Bioindustrie ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

2.

Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è resa pubblica.

3.

Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile dell’impresa comune Bioindustrie trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, l’impresa comune Bioindustrie trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’impresa comune Bioindustrie ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 il contabile dell’impresa comune Bioindustrie redige i conti definitivi dell’impresa comune Bioindustrie e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell’impresa comune Bioindustrie.

Entro il 1o luglio successivo all’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di direzione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno finanziario successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

Articolo 17

Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’impresa comune Bioindustrie le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

Articolo 18

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.

La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’impresa comune Bioindustrie è limitata al contributo da essi già versato per le spese amministrative.

2.

L’impresa comune Bioindustrie sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

Articolo 19

Conflitto di interessi

1.

L’impresa comune Bioindustrie, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.

Il consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni specifiche intese a evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

Articolo 20

Liquidazione

1.

L’impresa comune Bioindustrie è liquidata alla scadenza del periodo di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.

Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune Bioindustrie.

3.

Ai fini della procedura di liquidazione dell’impresa comune Bioindustrie, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.

In caso di liquidazione dell’impresa comune Bioindustrie, gli attivi sono impiegati per coprire le passività e le spese relative alla liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi finanziari all’impresa comune Bioindustrie. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio dell’Unione.

5.

È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o decisioni adottate dall’impresa comune Bioindustrie, nonché di tutti i contratti d’appalto la cui durata sia superiore a quella dell’impresa comune Bioindustrie.