29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/7


REGOLAMENTO (UE) N. 544/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3) («convenzione»).

(2)

Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (4) è stato adottato al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali a livello dell’Unione.

(3)

Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali rivedute a livello dell’Unione.

(4)

Nella sua diciottesima riunione straordinaria del 2012, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03, che modifica ulteriormente il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Ai fini di un migliore adeguamento delle campagne di pesca all’attività delle flotte, la raccomandazione 12-03 prevede una modifica delle campagne di pesca, che sono ora definite come periodi di autorizzazione della pesca in contrapposizione ai periodi di divieto della pesca indicati nelle precedenti raccomandazioni dell’ICCAT. È stata inoltre apportata una modifica delle date in cui è autorizzata la pesca con pescherecci con reti a circuizione, tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate. Infine, per evitare ogni incertezza con riguardo agli attrezzi non soggetti a norme specifiche sulle campagne di pesca, era necessario includere una disposizione che autorizzasse esplicitamente tutti gli altri attrezzi, ad eccezione di tutti i tipi di reti da posta derivanti, a pescare tutto l’anno. I periodi e le date relativi alle campagne di pesca nell’Atlantico possono essere riesaminati dall’ICCAT nel 2015, sulla base del parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT (SCRS).

(5)

Nella sua 23a riunione ordinaria del novembre 2013, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 13-08, che integra la raccomandazione 12-03, al fine di consentire talune modifiche delle campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale che non incidono sulla protezione delle zone di riproduzione del tonno rosso nel Mediterraneo. Tale raccomandazione ICCAT indica che le parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti possono fissare una data di inizio diversa per le campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale, pur mantenendo la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca. Tale raccomandazione ICCAT stabilisce inoltre le modalità di utilizzo di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento. L’obiettivo è che tutte le specifiche tecniche, tra cui l’intensità di campionamento, il metodo di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto tra lunghezza e peso) siano riviste dall’SCRS alla riunione del 2014 e, se necessario, modificate dall’ICCAT alla riunione del 2014 sulla base delle raccomandazioni formulate dall’SCRS.

(6)

Al fine di recepire nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 12-03, garantire una conservazione efficace dello stock di tonno rosso, fornire certezza giuridica con riguardo alle campagne di pesca interessate e, infine, consentire agli Stati membri di definire in modo adeguato i propri piani di pesca, di capacità e di ispezione nonché di adempiere ai propri obblighi in materia di relazioni, e al fine di recepire nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 13-08 per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento e l’eventuale fissazione di una data di inizio diversa per le campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale, è necessario modificare quanto prima le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Campagne di pesca

1.   La pesca del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è autorizzata durante il periodo dal 1° agosto al 31 gennaio.

2.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno.

3.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 ottobre.

In deroga al primo comma, per gli anni 2014 e 2015, e poiché ciò non incide sulla protezione delle zone di riproduzione, gli Stati membri possono fissare, nei loro piani di pesca annuali, una data d’inizio diversa per le tonniere con lenze a canna e le imbarcazioni con lenze trainate battenti la loro bandiera che operano nell’Atlantico orientale, purché la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca continui ad essere conforme al primo comma.

Il piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso all’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno specifica se le date d’inizio relative a tali tipi di pesca sono state modificate, come pure le coordinate delle zone interessate.

4.   La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è autorizzata nell’Atlantico orientale durante il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

5.   La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

6.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l’anno. Ciononostante è vietata la pesca del tonno rosso con tutti i tipi di reti da posta derivanti.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Utilizzo di fotocamere stereoscopiche durante le operazioni di ingabbiamento

L’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento deve essere conforme alle condizioni seguenti:

a)

l’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza fra 2 e 8 metri dalla fotocamera;

b)

le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza;

c)

se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. Gli algoritmi più aggiornati definiti dal comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento;

d)

la convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento, utilizzando una barra graduata a una distanza fra 2 e 8 metri;

e)

nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore insito nelle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare il 5 per cento in più o in meno.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 157.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.

(3)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(4)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1).