|
20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/21 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 527/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2014
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La remunerazione variabile attribuita sotto forma di strumenti dovrebbe promuovere una gestione sana ed efficace del rischio scoraggiando l'assunzione di rischi superiori al livello tollerato dall'ente. Le categorie degli strumenti utilizzabili a tal fine dovrebbero quindi far convergere gli interessi del personale e quelli di azionisti, creditori e altre parti interessate offrendo al personale incentivi che lo inducano ad agire nell'interesse a lungo termine dell'ente e lo scoraggino dall'assumere rischi eccessivi. |
|
(2) |
Per mantenere in modo continuativo un collegamento saldo con la qualità del credito dell'ente, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dovrebbero essere corredati di adeguati eventi attivatori di una loro svalutazione o conversione che ne riduca il valore in caso di deterioramento della qualità continuativa del credito dell'ente. Gli eventi attivatori previsti per la remunerazione non dovrebbero alterare l'ordine gerarchico degli strumenti, ossia non dovrebbero determinare la «squalifica» di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 come strumenti di fondi propri. |
|
(3) |
Gli articoli 52 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono le condizioni applicabili agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2, ma tale regolamento non prevede condizioni specifiche per gli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE che possono essere convertiti integralmente in capitale primario di classe 1 oppure svalutati, perché non sono classificati come fondi propri ai fini prudenziali. È pertanto opportuno fissare i requisiti specifici applicabili alle diverse categorie di strumenti per garantirne l'idoneità a essere usati ai fini della remunerazione variabile in considerazione della loro diversa natura. Il fatto che gli strumenti siano utilizzati ai fini della remunerazione variabile non dovrebbe precludere, di per sé, la possibilità di considerarli fondi propri dell'ente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, né essere visto come un incentivo al rimborso degli strumenti, perché il personale può in genere ottenere altrimenti fondi liquidi al termine del periodo di differimento o di mantenimento. |
|
(4) |
Si annoverano tra gli altri strumenti gli strumenti di debito non monetari o gli strumenti collegati al debito non ammessi come fondi propri. Gli altri strumenti non si limitano agli strumenti finanziari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma possono includere anche ulteriori strumenti non monetari, eventualmente specificati in accordi tra l'ente e il suo personale. Affinché tali strumenti riflettano la qualità del credito dell'ente in modo continuativo, è opportuno stabilire requisiti adeguati che ne fanno scattare la svalutazione o conversione in situazioni che esulano dal mero risanamento o risoluzione delle crisi. |
|
(5) |
In caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, l'operazione non dovrebbe in linea generale aumentare il valore della remunerazione attribuita determinando il pagamento di importi superiori al valore dello strumento o la conversione in strumenti di valore superiore allo strumento inizialmente attribuito, e questo per evitare che la remunerazione sia pagata mediante veicoli o metodi che favoriscano l'elusione dell'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. |
|
(6) |
Quando è attribuita una remunerazione variabile e in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati a tal fine, l'operazione dovrebbe basarsi sui valori calcolati secondo il principio contabile applicabile. In tali situazioni è pertanto opportuno imporre che sia fissato il valore dello strumento, in modo da escludere l'elusione degli obblighi previsti dalla direttiva 2013/36/UE in materia di remunerazione, per quanto riguarda in particolare il rapporto tra componente fissa e componente variabile e l'allineamento all'assunzione dei rischi. |
|
(7) |
L'articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce i meccanismi di svalutazione e di conversione degli strumenti aggiuntivi di classe 1, mentre l'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE prevede che gli altri strumenti possano essere pienamente convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 o svalutati. Poiché, sotto il profilo economico, il risultato della conversione o svalutazione degli altri strumenti è identico a quello degli strumenti aggiuntivi di classe 1, i meccanismi di svalutazione o conversione dei primi dovrebbero ispirarsi a quelli applicabili ai secondi, adattandoli tuttavia per tener conto del fatto che gli altri strumenti non sono considerati strumenti di fondi propri ai fini prudenziali. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non prevede requisiti normativi per la svalutazione e la conversione degli strumenti di classe 2. Per assicurare che, al deteriorarsi della qualità di credito dell'ente, sia diminuito il valore di tutti questi strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, è opportuno precisare le situazioni che impongono la svalutazione o la conversione dello strumento. Ai fini della coerenza applicativa, è opportuno precisare i meccanismi di svalutazione, di rivalutazione e di conversione degli strumenti di classe 2 e degli altri strumenti. |
|
(8) |
Il pagamento delle distribuzioni generate dagli strumenti può assumere forme diverse: variabile o fissa, periodica o alla scadenza finale dello strumento. Secondo gli orientamenti sulle politiche e le pratiche di remunerazione pubblicati dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (3), per promuovere una gestione sana ed efficace del rischio non si dovrebbero pagare distribuzioni al personale nel corso dei periodi di differimento, ma soltanto rispetto ai periodi che seguono il trasferimento della titolarità sullo strumento. Ne consegue che, ai fini della remunerazione variabile, sono adeguati soltanto gli strumenti che implicano una distribuzione periodica al possessore, mentre il computo della parte sostanziale della remunerazione che dev'essere composta da un bilanciamento degli strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2013/36/UE dovrebbe escludere sia le obbligazioni a cedola zero sia gli strumenti che non prevedono la distribuzione degli utili, perché altrimenti il personale beneficerebbe durante il periodo di differimento di un aumento del valore assimilabile al ricevimento di una distribuzione. |
|
(9) |
Le distribuzioni molto elevate possono ridurre l'incentivo a lungo termine alla prudenza nell'assunzione dei rischi, perché aumentano di fatto la parte variabile della remunerazione. È in particolare inopportuno pagare le distribuzioni a cadenze superiori ad un anno, perché ne deriverebbero di fatto l'accumularsi nei periodi di differimento e il pagamento al momento del trasferimento della titolarità sulla remunerazione variabile. L'accumularsi delle distribuzioni eluderebbe l'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, nella lettera g), relativa al rapporto tra componente fissa e componente variabile della remunerazione, e nella lettera m), che stabilisce il principio che la titolarità sulla remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è trasferita non più velocemente che pro rata. Le distribuzioni effettuate dopo il trasferimento della titolarità sullo strumento non dovrebbero quindi superare i corsi di mercato. A tal fine, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, o gli strumenti cui sono collegati, dovrebbero essere emessi principalmente ad altri investitori oppure essere vincolati a un tetto massimo di distribuzione. |
|
(10) |
Gli obblighi di differimento e di mantenimento applicabili all'attribuzione della remunerazione variabile a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE devono essere assolti in ogni fase pertinente, compreso in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile. In tali situazioni, è pertanto opportuno permutare gli strumenti con strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e altri strumenti che riflettono la qualità del credito dell'ente in modo continuativo, presentano caratteristiche equivalenti a quelle dello strumento inizialmente attribuito e sono dello stesso valore, tenuto conto degli eventuali importi svalutati. In caso di strumenti, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1, con scadenza fissa, è opportuno prescrivere requisiti minimi riguardo alla loro durata residua al momento in cui sono attribuiti, affinché ne sia assicurata la conformità ai requisiti relativi ai periodi di differimento e di mantenimento per la remunerazione variabile. |
|
(11) |
La direttiva 2013/36/UE non limita le categorie di strumenti utilizzabili ai fini della remunerazione variabile a una categoria specifica di strumenti finanziari. Dovrebbe essere possibile utilizzare strumenti sintetici, o contratti conclusi tra ente e personale, collegati a strumenti aggiuntivi di classe 1 e a strumenti di classe 2 convertibili o svalutabili integralmente. Sarebbe in tal modo possibile inserire nei termini di tali strumenti condizioni specifiche valide soltanto per gli strumenti attribuiti al personale e non per gli altri investitori. |
|
(12) |
Nell'ambito di gruppi è possibile che la gestione delle emissioni sia accentrata nell'ente impresa madre. Non sempre, quindi, gli enti che fanno parte del gruppo possono emettere strumenti adeguati ad essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile. Il regolamento (UE) n. 575/2013 permette, a determinate condizioni, che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi per il tramite di un soggetto che rientra nell'ambito del consolidamento siano computati nei fondi propri dell'ente. Dovrebbe pertanto essere altresì possibile utilizzare tali strumenti ai fini della remunerazione variabile, purché esista un collegamento evidente tra la qualità del credito dell'ente che li utilizza e la qualità del credito dell'emittente, collegamento che si può solitamente presumere esista tra l'ente impresa madre e una sua filiazione. In presenza di condizioni equivalenti, si dovrebbero poter utilizzare ai fini della remunerazione variabile anche strumenti, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, non emessi direttamente dall'ente. Se l'evento attivatore contempla l'utilizzo da parte dell'ente di strumenti sintetici di questo tipo, è opportuno ammettere all'utilizzo ai fini della remunerazione variabile gli strumenti collegati a strumenti di riferimento emessi dall'ente impresa madre in paesi terzi e equivalenti a strumenti aggiuntivi di classe 1 o a strumenti di classe 2. |
|
(13) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione europea. |
|
(14) |
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile
1. Le seguenti categorie di strumenti soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE:
|
a) |
categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 2 e conformi all'articolo 5, paragrafo 9, e paragrafo 13, lettera c); |
|
b) |
categorie di strumenti di classe 2 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 3 e conformi all'articolo 5; |
|
c) |
categorie di strumenti (di seguito «altri strumenti») integralmente convertibili in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutabili, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, nei casi contemplati all'articolo 4 laddove tali categorie rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 e siano conformi all'articolo 5. |
2. Le categorie di strumenti di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni seguenti:
|
a) |
gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti del possessore; |
|
b) |
se le disposizioni che lo disciplinano ne permettono la conversione, lo strumento è utilizzato ai fini dell'attribuzione della remunerazione variabile soltanto se il rapporto o fattore di conversione è fissato a un livello tale che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello che quest'ultimo aveva al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile; |
|
c) |
le disposizioni che disciplinano gli strumenti convertibili utilizzati al solo fine della remunerazione variabile assicurano che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello di quest'ultimo al momento della conversione; |
|
d) |
le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che le distribuzioni siano pagate al possessore dello strumento a cadenza almeno annuale; |
|
e) |
il prezzo dello strumento corrisponde al suo valore al momento dell'attribuzione, calcolato secondo il principio contabile applicabile; la valutazione tiene conto della qualità del credito dell'ente ed è soggetta a revisione indipendente; |
|
f) |
le disposizioni che disciplinano gli strumenti emessi al solo fine della remunerazione variabile impongono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento, ne sia effettuata la valutazione secondo il principio contabile applicabile. |
Articolo 2
Condizioni relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1
Le categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 soddisfano le condizioni seguenti:
|
a) |
le disposizioni che disciplinano lo strumento specificano l'evento attivatore ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
|
b) |
l'evento attivatore di cui alla lettera a) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
|
|
c) |
è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:
|
Articolo 3
Condizioni relative agli strumenti di classe 2
Le categorie di strumenti di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti:
|
a) |
al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano alla remunerazione variabile in base all'attribuzione degli strumenti in questione; |
|
b) |
le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; |
|
c) |
l'evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
|
|
d) |
è soddisfatto uno dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c). |
Articolo 4
Condizioni relative a categorie di altri strumenti
1. Poste le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), gli altri strumenti rispondono alle condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE in ciascuno dei casi seguenti:
|
a) |
soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2; |
|
b) |
sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3; |
|
c) |
sono collegati a uno strumento che, se non fosse stato emesso dall'impresa madre dell'ente sfuggente all'ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sarebbe uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2, e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4. |
2. Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti;
|
a) |
gli altri strumenti sono emessi direttamente dall'ente o tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché sia ragionevole attendersi che una variazione della qualità creditizia dell'emittente determini un'analoga variazione della qualità creditizia dell'ente che utilizza gli altri strumenti ai fini della remunerazione variabile; |
|
b) |
le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i pagamenti programmati delle distribuzioni o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente; |
|
c) |
al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua degli altri strumenti è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano in base all'attribuzione degli strumenti in questione; |
|
d) |
le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; |
|
e) |
l'evento attivatore di cui alla lettera d) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
|
|
f) |
è soddisfatto uno dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c). |
3. Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti;
|
a) |
gli altri strumenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e); |
|
b) |
gli altri strumenti sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 emesso tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 («strumento di riferimento»); |
|
c) |
lo strumento di riferimento risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), al momento dell'attribuzione dello strumento come remunerazione variabile; |
|
d) |
il valore dell'altro strumento è collegato a quello dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il primo sia superiore al secondo; |
|
e) |
le distribuzioni pagate a seguito del trasferimento della titolarità sull'altro strumento sono collegate a quelle dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il valore delle prime sia superiore a quello delle seconde; |
|
f) |
le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti prevedono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento di riferimento nel corso del periodo di differimento o di mantenimento, essi siano collegati a uno strumento di riferimento equivalente e rispondente alle condizioni stabilite dal presente articolo, in modo da assicurare che il valore totale degli altri strumenti non aumenti. |
4. Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti;
|
a) |
le autorità competenti hanno accertato, ai fini dell'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE, che l'ente che emette lo strumento cui sono collegati gli altri strumenti è soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati da detta direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
|
b) |
gli altri strumenti soddisfano le condizioni cui rimanda il paragrafo 3, lettera a), e lettere da c) a f). |
Articolo 5
Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti rispettano le procedure e i tempi che i paragrafi da 2 a 14 prevedono per il calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1 e degli importi da svalutare, rivalutare o convertire. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 rispettano le procedure previste dal paragrafo 9 e dal paragrafo 13, lettera c), riguardo agli importi da svalutare, rivalutare o convertire.
2. Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti ne prescrivono la conversione in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi dell'evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
|
a) |
il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata; |
|
b) |
un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1. |
3. Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono la svalutazione del valore nominale al verificarsi dell'evento attivatore, la svalutazione riduce stabilmente o in via temporanea tutti i seguenti elementi:
|
a) |
il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente; |
|
b) |
l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento; |
|
c) |
le distribuzioni effettuate sullo strumento. |
4. Le distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull'importo nominale ridotto.
5. La svalutazione o conversione degli strumenti genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1.
6. Se l'ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento, l'organo di gestione o qualsiasi altro organo competente dell'ente accerta senza indugio l'evento attivatore, e vi è l'obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.
7. L'importo aggregato degli strumenti da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
|
a) |
l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente alla percentuale in cui le disposizioni che disciplinano lo strumento hanno fissato l'evento attivatore; |
|
b) |
l'intero valore nominale dello strumento. |
8. In caso di evento attivatore, l'ente provvede a:
|
a) |
informare i membri del personale cui sono stati attribuiti gli strumenti in questione come remunerazione variabile e le persone che ne conservano il possesso; |
|
b) |
svalutare il valore nominale degli strumenti o convertirli in strumenti di capitale primario di classe 1 al più presto, e comunque entro un mese conformemente ai requisiti di cui al presente articolo. |
9. Se l'evento attivatore si situa allo stesso livello per strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e altri strumenti, la svalutazione o conversione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di tali strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile.
10. L'importo dello strumento da svalutare o convertire è soggetto a revisione indipendente. La revisione è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all'ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento.
11. L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti convertibili nel caso di evento attivatore. L'ente è tenuto a disporre sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali, al verificarsi dell'evento attivatore, saranno convertiti gli strumenti in questione.
12. L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistano impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.
13. Perché la svalutazione di uno strumento sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
a) |
le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l'emittente dello strumento ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; |
|
b) |
qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell'ente, fatte salve le restrizioni di cui alle lettere c), d) ed e), senza che l'ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche; |
|
c) |
la rivalutazione è applicata proporzionalmente agli strumenti aggiuntivi di classe 1, agli strumenti di classe 2 e agli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile svalutati; |
|
d) |
l'importo massimo da attribuire alla somma tra la rivalutazione degli strumenti di classe 2 e degli altri strumenti e il pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto è uguale all'utile dell'ente moltiplicato per l'importo ottenuto dividendo l'importo determinato al punto i) per l'importo determinato al punto ii):
|
|
e) |
la somma tra le rivalutazioni e i pagamenti delle cedole sull'importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l'ammontare massimo distribuibile di cui all'articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. |
14. Ai fini del paragrafo 13, lettera d), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, Orientamenti sulle politiche e le pratiche di remunerazione, 10 dicembre 2010.
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).