20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 523/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I profitti o le perdite sulle passività dell'ente derivanti dalle variazioni del rischio di credito proprio dell'ente stesso non dovrebbero, in linea di principio, essere inclusi tra gli elementi dei fondi propri. Tuttavia, nei modelli di business basati sul principio del match funding o dell'equilibrio tale regola non si applica, in base al presupposto che un calo o un aumento del valore di una passività è interamente compensato da un pari calo o aumento di valore dell'attività con cui tale passività è in perfetta corrispondenza.

(2)

È importante stabilire i requisiti per determinare se esista una stretta corrispondenza tra le passività di un ente consistenti in obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il valore delle attività dell'ente sottostanti le obbligazioni garantite.

(3)

La stretta corrispondenza dovrebbe riflettersi nel trattamento contabile di tali obbligazioni e dei sottostanti prestiti ipotecari; in caso contrario non sarebbe prudente rilevare gli utili e le perdite derivanti da variazioni del rischio di credito proprio dell'ente.

(4)

L'opzione di consegna dell'obbligazione consente al mutuatario di riacquistare sul mercato l'obbligazione garantita specifica che finanzia il prestito ipotecario e consegnarla alla banca come rimborso anticipato del prestito stesso. A causa dell'esistenza di tale possibilità per il mutuatario, il valore equo dei prestiti ipotecari dovrebbe sempre essere uguale al valore equo delle obbligazioni garantite che li finanziano. Di conseguenza il calcolo del valore equo dei prestiti ipotecari dovrebbe comprendere anche la determinazione del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione incorporata in base alle pratiche di mercato consolidate.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(6)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1)   «obbligazione garantita»: obbligazione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

2)   «opzione di consegna dell'obbligazione»: possibilità di rimborso del prestito ipotecario tramite il riacquisto dell'obbligazione garantita al valore di mercato o nominale conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Stretta corrispondenza

1.   Si considera che esista una stretta corrispondenza tra il valore di un'obbligazione garantita e il valore delle attività dell'ente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

qualsiasi variazione nel valore equo delle obbligazioni garantite emesse dall'ente determina sempre variazioni identiche nel valore equo delle attività sottostanti le obbligazioni garantite. Il valore equo è stabilito in base alla disciplina contabile applicabile definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

i prestiti ipotecari sottostanti le obbligazioni garantite emesse dall'ente per finanziarli possono essere rimborsati in qualsiasi momento riacquistando le obbligazioni garantite al valore di mercato o al valore nominale tramite l'esercizio dell'opzione di consegna dell'obbligazione;

c)

esiste un meccanismo trasparente per determinare il valore equo dei prestiti ipotecari e delle obbligazioni garantite. Il calcolo del valore dei prestiti ipotecari comprende il calcolo del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione.

2.   Si considera che non esista una stretta corrispondenza qualora, in conformità al paragrafo 1, un utile netto o una perdita netta derivino da variazioni del valore delle obbligazioni garantite o dei prestiti ipotecari sottostanti con opzione di consegna dell'obbligazione incorporata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).