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16.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2014
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
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(3) |
L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
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(4) |
Il 5 maggio 2006 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'etil lauroil arginato come conservante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
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(5) |
Successivamente, nell'aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha sottoposto a valutazione la sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare e ne ha fissato la dose giornaliera ammissibile (ADI) a 0,5 mg/kg di peso corporeo (4). Secondo stime prudenti dell'esposizione alla sostanza, negli adulti e nei bambini, è probabile che l'ADI sia superata ai livelli massimi d'uso proposti per varie categorie di alimenti. |
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(6) |
A seguito di tali conclusioni, il richiedente ha riveduto i suoi usi e livelli d'uso e ha chiesto un'autorizzazione all'uso della summenzionata sostanza in prodotti a base di carne trattati termicamente. Nel luglio 2013 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione su una valutazione approfondita dell'esposizione all'etil lauroil arginato, basata sugli usi proposti riveduti come additivo alimentare (5), e ha concluso che l'esposizione per tutti i gruppi di popolazione è al di sotto della dose giornaliera ammissibile (ADI) pari a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. |
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(7) |
La necessità di usare l'etil lauroil arginato come conservante nei prodotti a base di carne trattati termicamente allo scopo di migliorarne la qualità microbiologica, compresa l'inibizione della proliferazione di microorganismi nocivi come il Listeria monocytogenes, è giustificata da ragioni tecniche. Poiché l'uso dell'etil lauroil arginato nei prodotti a base di carne trattati termicamente contribuirà a mantenere la loro qualità e sicurezza, è opportuno autorizzarne l'uso nei prodotti a base di carne trattati termicamente e assegnare il numero E 243 a tale additivo alimentare. |
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(8) |
È auspicabile includere le specifiche per l'etil lauroil arginato (E 243) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal (2007) 511, pag. 1.
(5) EFSA Journal 2013; 11(6):3294.
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
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1) |
Nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 242 Dimetilcarbonato è inserita la nuova voce seguente
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2) |
Nella parte E, nella categoria di alimenti 08.2.2, «Carne trasformata trattata termicamente», è inserita la nuova voce seguente
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ALLEGATO II
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 242 è inserita la nuova voce seguente:
«E 243 ETIL LAUROIL ARGINATO
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Sinonimi |
Etil estere lauroil arginato; laurammide arginina etil estere; etil-Να-lauroil-L-arginato·HCl; LAE; |
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Definizione |
L'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato. |
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ELINCS |
434-630-6 |
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Denominazione chimica |
Etil-Να-dodecanoil-L-arginato·HCl |
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Formula chimica |
C20H41N4O3Cl |
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Peso molecolare |
421,02 |
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Tenore |
Non meno dell'85 % e non più del 95 % |
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Descrizione |
Polvere bianca |
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Identificazione |
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Solubilità |
Facilmente solubile in acqua, etanolo, propilenglicole e glicerolo |
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Purezza |
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Να-lauroil-L-arginina |
Non più di 3 % |
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Acido laurico |
Non più di 5 % |
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Laurato di etile |
Non più di 3 % |
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L-arginina· HCl |
Non più di 1 % |
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Etil arginato· 2HCl |
Non più di 1 % |
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Piombo |
Non più di 1 mg/kg |
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Arsenico |
Non più di 3 mg/kg |
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Cadmio |
Non più di 1 mg/kg |
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Mercurio |
Non più di 1 mg/kg» |