14.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda le condizioni di importazione e l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione.

(2)

L'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che la Commissione redige un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (2) elenca il fieno e la paglia come prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V, parte I, di detto regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia.

(4)

L'Ucraina ha chiesto recentemente l'autorizzazione di esportare paglia in pellets nell'Unione e l'inserimento nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004.

(5)

La Bielorussia è già inserita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 ed è autorizzata ad esportare nell'Unione fieno e paglia di qualsiasi tipo. Alcuni Stati membri hanno tuttavia avanzato riserve sull'evoluzione della situazione zoosanitaria in Bielorussia, riferendosi ai focolai di peste suina africana. Essi temono che l'esportazione da questo paese terzo di fieno e paglia non lavorati possa comportare un rischio elevato per la salute degli animali nell'Unione. È stata quindi chiesta l'adozione di misure precauzionali con la fissazione di condizioni d'importazione più restrittive per il fieno e la paglia provenienti dalla Bielorussia.

(6)

In base alle analisi, la situazione zoosanitaria in Bielorussia e in Ucraina non comporta il rischio di diffusione di malattie animali infettive o contagiose nell'Unione, se si permette unicamente l'importazione di paglia in pellets destinata alla combustione, purché venga trasportata direttamente dal posto d'ispezione frontaliero (PIF) di entrata nell'Unione all'impianto di destinazione in cui è effettuata la combustione. Per garantire che non costituiscano un rischio per la salute degli animali in caso di deviazione dalla loro destinazione prevista, queste partite devono essere trasportate in regime di transito doganale, come indicato al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3), ed essere monitorate tramite il sistema informatico veterinario integrato TRACES dal PIF di entrata fino all'impianto di destinazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 136/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Codice ISO

Paese

AU

Australia

BY

Bielorussia (1)

CA

Canada

CH

Svizzera

CL

Cile

GL

Groenlandia

IS

Islanda

NZ

Nuova Zelanda

RS

Serbia (2)

UA

Ucraina (1)

US

Stati Uniti d'America

ZA

Sudafrica (eccetto le zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana a est della longitudine di 28°).


(1)  Unicamente paglia in pellets destinata alla combustione, trasportata direttamente in regime di transito doganale, come indicato all'articolo 4, paragrafo 16, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), e monitorata tramite il sistema TRACES dal posto d'ispezione frontaliero (PIF) d'entrata nell'Unione fino all'impianto di destinazione nell'Unione in cui è effettuata la combustione.

(2)  Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).