13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 484/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 50 bis, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 50 quater, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attualmente gli enti stabiliti nell'Unione segnalano la loro conformità ai requisiti di fondi propri su base trimestrale. Al fine di ridurre al minimo le incoerenze tra le date di riferimento stabilite per gli enti e le date stabilite per le controparti centrali (in appresso, CCP) per il calcolo e la segnalazione delle informazioni relative al capitale ipotetico, le date di riferimento stabilite per le CCP dovrebbero perlomeno includere le date di riferimento già stabilite per gli enti. Tuttavia, una frequenza più elevata di segnalazione delle informazioni relative al capitale ipotetico terrebbe conto anche del fatto che i partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi abbiano date di segnalazione diverse. Inoltre, potrebbero esservi significative variazioni dei requisiti di fondi propri; per avere una visione aggiornata di tali requisiti, i partecipanti diretti e le loro autorità competenti potrebbero voler controllare tali esposizioni con una frequenza maggiore di quella trimestrale.

(2)

In situazioni normali le date di segnalazione per le CCP non dovrebbero essere rinviate di oltre una settimana rispetto alla data di calcolo. Una settimana di tempo è sufficiente affinché le CCP possano eseguire tutti i controlli interni e completare il necessario processo di approvazione prima di segnalare i dati richiesti. Se una CCP elabora un sistema totalmente automatizzato, la data di segnalazione può approssimarsi alla data di calcolo. Attualmente però le CCP potrebbero non essere in grado di completare l'intero processo in questo periodo di tempo e pertanto è possibile che debbano sviluppare processi e infrastrutture interni per agire in tal senso. Alla luce di ciò occorrerebbe adottare una disposizione transitoria per concedere alle CCP il tempo sufficiente per sviluppare i processi e le infrastrutture interni necessari e, allo stesso tempo, per cominciare a segnalare ai loro partecipanti diretti le informazioni relative al capitale ipotetico.

(3)

Conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012, le perdite dovute a inadempimento di un partecipante diretto dovrebbero essere coperte innanzi tutto dal margine iniziale e dal contributo dello stesso membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Qualora tali coperture si rivelino insufficienti, le perdite sono coperte dalle risorse finanziarie prefinanziate apportate dalle CCP nelle rispettive linee di difesa in caso di inadempimento e dai contributi dei membri non inadempienti al fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento. Durante questo periodo, la frequenza di segnalazione dovrebbe essere aumentata al fine di tenere aggiornati gli altri partecipanti diretti non inadempienti e le autorità competenti su tutte le informazioni relative al capitale ipotetico necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri dei partecipanti diretti. Le CCP dovrebbero disporre delle capacità tecniche e dei processi interni necessari per calcolare e trasmettere le informazioni relative al capitale ipotetico in tali situazioni di stress.

(4)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, una CCP deve reintegrare entro un mese le risorse finanziarie proprie prefinanziate nelle linee di difesa in caso di inadempimento. Per tale motivo, in queste situazioni le frequenze di calcolo e segnalazione dovrebbero essere superiori alla norma. La segnalazione giornaliera delle informazioni relative al capitale ipotetico potrebbe essere meno significativa poiché la definizione dell'entità totale delle perdite dovute all'inadempimento del partecipante diretto potrebbe richiedere tempo. Data la possibilità di trovarsi di fronte a un ampio ventaglio di scenari, le autorità competenti dovrebbero anche avere la possibilità di richiedere una frequenza più elevata in periodi di stress, sulla base di una valutazione della situazione che dovrebbe tener conto del grado di esaurimento effettivo o previsto delle risorse finanziarie prefinanziate disponibili per la CCP (sia quelle apportate dalla stessa controparte centrale che quelle apportate dai partecipanti diretti). La frequenza più elevata dovrebbe applicarsi fino a quando tali risorse non sono ripristinate ai livelli previsti dalla legislazione pertinente.

(5)

L'elevata frequenza di segnalazione in periodi di stress può costituire un compito molto impegnativo, dato il requisito di segnalazione di recente introduzione. Questo può comportare difficoltà sotto il profilo dell'attuazione tecnica almeno per alcune CCP. Per attenuare questo problema è opportuno prevedere una data di applicazione successiva per i requisiti di una frequenza più elevata di segnalazione. Ciò consentirebbe alle CCP di migliorare i loro processi interni e di aggiornare i loro sistemi.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano il calcolo e la segnalazione del capitale ipotetico di una CCP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Frequenza e date del calcolo conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   La frequenza del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera.

2.   Se la frequenza del calcolo di cui al paragrafo 1 è mensile, la CCP applica quanto segue:

a)

i giorni di riferimento per il calcolo sono il:

31 gennaio, 28 febbraio (o 29 febbraio negli anni bisestili), 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre; e

b)

il giorno in cui la CCP effettua il calcolo (giorno di calcolo) è rispettivamente il:

1o febbraio, 1o marzo, 1o aprile, 1o maggio, 1o giugno, 1o luglio, 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre, 1o dicembre, 1o gennaio.

3.   Se la frequenza di cui al paragrafo 1 è settimanale o giornaliera, il giorno del primo calcolo cade il giorno successivo a quello della richiesta dell'autorità competente. Il primo giorno di riferimento è il giorno della richiesta dell'autorità competente. Per i calcoli successivi, il giorno di riferimento è il giorno precedente a quello di calcolo. In caso di calcolo con frequenza settimanale, il lasso di tempo tra i giorni di calcolo è di cinque giorni lavorativi.

4.   Se il giorno di calcolo coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, il calcolo è eseguito il giorno lavorativo successivo.

Articolo 2

Frequenza, date e formato uniforme di segnalazione conformemente all'articolo 50 quater, paragrafo 2, e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   La frequenza di segnalazione prevista all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e, se applicabile, all'articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera.

2.   Se la frequenza di segnalazione è mensile conformemente al paragrafo 1, la data di segnalazione deve essere compresa entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di calcolo stabilita all'articolo 1 o prima, se possibile.

3.   Se la frequenza di segnalazione di cui al paragrafo 1 è giornaliera o settimanale, la data di segnalazione viene fissata al giorno successivo a quello di calcolo.

4.   Se la data di segnalazione coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detta data viene fissata al giorno lavorativo successivo.

5.   Le CCP segnalano le informazioni indicate al paragrafo 1 utilizzando il modello di cui all'allegato 1 (Informazioni relative al capitale ipotetico), compilato conformemente alle istruzioni dell'allegato II (Istruzioni per la segnalazione di informazioni relative al capitale ipotetico).

Articolo 3

Condizioni per frequenze più elevate di calcolo e segnalazione conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, e all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Le autorità competenti di un ente che agisce come partecipante diretto possono richiedere a qualsiasi CCP in cui detto ente agisce come partecipante diretto di effettuare il calcolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e le segnalazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con frequenza giornaliera o settimanale in una delle seguenti situazioni:

a)

qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare una quota delle risorse finanziarie prefinanziate da essa apportata nelle linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare i contributi dei partecipanti diretti non inadempienti al fondo di garanzia in caso di inadempimento conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La autorità competenti scelgono tra frequenza giornaliera e quella settimanale ai sensi del paragrafo 1 basandosi sul grado di esaurimento effettivo o previsto delle risorse finanziarie prefinanziate.

3.   Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera a), tale frequenza più elevata si applica finché le risorse finanziarie prefinanziate apportate dalla CCP nelle linee di difesa in caso di inadempimento non sono ripristinate ai livelli previsti dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (4).

4.   Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera b), tale frequenza più elevata si applica finché i contributi dei partecipanti non inadempienti della CCP al fondo di garanzia in caso di inadempimento non sono ripristinati ai livelli stabiliti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, nel periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2014, le CCP segnalano le informazioni di cui al predetto paragrafo al massimo entro quindici giorni lavorativi dalla data di riferimento o prima, se possibile.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).


ALLEGATO I

Informazioni relative al capitale ipotetico

ID

Voce

Riferimenti giuridici

Importo

10

Controparte centrale

 

20

Identificativo del fondo di garanzia in caso di inadempimento

Articolo 50 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

 

30

Data di calcolo

Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione

 

40

Capitale ipotetico (KCCP)

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012

 

50

Somma dei contributi prefinanziati (DFCM)

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012

 

60

Importo delle risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia in caso di inadempimento (DFCCP)

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012

 

70

Numero totale dei partecipanti diretti (N)

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012

 

80

Fattore di concentrazione (β)

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012

 

90

Importo totale del margine iniziale

Articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012

 


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE IPOTETICO

1.   Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per la tabella di cui all'allegato I.

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

2.   Frequenza.

2.1.   Le segnalazioni del modello sono trasmesse con la frequenza stabilita all'articolo 1 del presente regolamento.

3.   Date d'invio.

3.1.   Le date d'invio sono stabilite all'articolo 2.

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER SINGOLO MODELLO

4.   Convenzione dei segni.

4.1.   Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive.

4.2.   Per la compilazione dei modelli si tiene conto dei seguenti formati e riferimenti giuridici:

ID del modello

Istruzioni

10

Nome della controparte centrale (CCP)

Formato

Testo, numero qualsiasi di caratteri

20

Identificativo del fondo di garanzia in caso di inadempimento

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

Istruzione

Ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, se la CCP ha più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento, notifica le informazioni di cui al primo comma di detto articolo separatamente per ciascun fondo di garanzia

Formato

Testo, numero qualsiasi di caratteri

Calcolo

Nessuno

30

Data di calcolo

Riferimenti giuridici

Articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento

Nota

Data di calcolo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento a seconda della frequenza richiesta

Formato

GG-MM-AAAA

Due cifre per il giorno — due cifre per il mese — quattro cifre per l'anno

Calcolo

Nessuno

40

Capitale ipotetico (KCCP)

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012

Istruzioni

La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 %

Formato

Codice ISO — importo

Calcolo

Il capitale ipotetico è calcolato conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

50

Somma dei contributi prefinanziati (DFCM)

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012

Calcolo

I contributi prefinanziati sono calcolati come la somma del contributo prefinanziato dei partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 308, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Istruzioni

La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 %

Formato

Codice ISO — importo

60

Importo delle risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia in caso di inadempimento (DFCCP)

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012

Calcolo

La somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della CCP è calcolata ai sensi dell'articolo 308, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Istruzioni

La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 %

Formato

Codice ISO — importo

70

Numero totale dei partecipanti diretti (N)

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012

Calcolo

Il numero dei partecipanti diretti della CCP

Formato

Numero intero

80

Fattore di concentrazione (β)

Riferimenti giuridici

Articolo 50 quater, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012

Calcolo

Il fattore di concentrazione è calcolato conformemente all'articolo 50 quinquies, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012

Istruzioni

La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 %

Formato

Codice ISO — importo

90

Importo totale del margine iniziale

Riferimenti giuridici

Articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012

Calcolo

Il margine iniziale totale ricevuto dalla CCP da parte dei suoi partecipanti diretti è calcolato conformemente agli articoli da 24 a 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione

Istruzioni

Queste informazioni sono segnalate solo se pertinenti. La valuta utilizzata per le segnalazioni è identificata attraverso l'utilizzo del codice della valuta secondo ISO 4217, seguito da uno spazio e dall'importo. Le cifre possono essere arrotondate con un margine di errore inferiore all'1 %

Formato

Codice ISO — importo