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6.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 133/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 1 dell'allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente; le misure di cui alla voce 2 dell'allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014
Per la Commissione,
A nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8525 80 91 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 91 . Date le caratteristiche oggettive dell'apparecchio, come la sua struttura e forma, la presenza di un CCD con una bassa risoluzione di 0,8 megapixel, la capacità di registrare video di qualità DVD standard (risoluzione di 720 × 576 pixel a 50 fotogrammi al secondo) e immagini fisse di bassa qualità (risoluzione massima di 1,92 megapixel), la funzione principale dell'apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video ai sensi della nota 3 della sezione XVI [si veda anche l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 9 dicembre 2010, nella causa C-193/10, KMB Europe contro Hauptzollamt Duisburg (Raccolta 2010, pag. I-12903, paragrafi da 23 a 25)]. Il fatto che la videocamera registri video con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel non modifica la funzione principale dell'apparecchio. Pertanto, la classificazione nella sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale è esclusa. L'apparecchio consente soltanto la registrazione di suoni e immagini prese dalla telecamera, e un utente che non dispone di competenze specifiche non può attivare la possibilità di trasferire file alla videocamera dopo la visualizzazione tramite una semplice modifica dell'apparecchio. Pertanto, l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette soltanto la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera. |
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8525 80 99 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 99 . Date le caratteristiche oggettive dell'apparecchio, come la sua struttura e forma, la presenza di un CCD con una bassa risoluzione di 0,8 megapixel, la capacità di registrare video di qualità DVD standard (risoluzione di 720 × 576 pixel a 50 fotogrammi al secondo) e immagini fisse di bassa qualità (risoluzione massima di 1,92 megapixel), la funzione principale dell'apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video ai sensi della nota 3 della sezione XVI [si veda anche l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 9 dicembre 2010, nella causa C-193/10, KMB Europe contro Hauptzollamt Duisburg (Raccolta 2010, pag. I-12903, paragrafi da 23 a 25)]. Il fatto che la videocamera registri video con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel non modifica la funzione principale dell'apparecchio. Pertanto, la classificazione nella sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale è esclusa. Dato che l'apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nella sottovoce 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali. |