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6.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 133/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 454/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010 della Commissione (2) , come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 (3) , classifica un prodotto costituito da un unico pezzo contenente un amplificatore a bassa frequenza e un altoparlante, sotto il codice NC 8518 40 80 come amplificatore elettrico a bassa frequenza. |
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(2) |
Nel corso della sua 52a riunione del settembre 2013, il comitato del sistema armonizzato (SA) ha approvato un parere di classificazione che colloca un prodotto identico nella sottovoce 8518 22 del SA come «altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica». |
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(3) |
In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (4), l'UE è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come sistema armonizzato o SA), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come Organizzazione mondiale delle dogane o OMD). |
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(4) |
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha sostenuto che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, i pareri dell'OMD che classificano una merce nel SA costituiscono di per sé un'indicazione che, nell'ambito della classificazione di tali prodotti nella nomenclatura combinata (NC), contribuisce in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC nella misura in cui esse non sono in contrasto con la formulazione della voce rispettiva (cfr., tra l'altro, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-206/03 (5), C-15/05 (6) e C-227/11 (7)). |
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(5) |
Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione è conforme alla formulazione della sottovoce 8518 22 del SA, l'UE dovrebbe applicare tale parere di classificazione. |
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(6) |
Il regolamento (UE) n. 1066/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, dovrebbe pertanto essere abrogato. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2010 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissionew
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1066/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 304, del 20.11.2010, pag. 9).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).
(4) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(5) GU C 106 del 30.4.2005, pag. 10.