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3.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2014
recante duecentotredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 15 aprile 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009). |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah; d) Abou Abdullah; e) Abdullah Youssef]. Indirizzo: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Numero di identificazione nazionale: AO 2879097 (carta d'identità italiana valida fino al 30.10.2012. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non ammissibile nello spazio Schengen; c) il nome della madre è Fatima Abdaoui; d) membro di un'organizzazione che opera in Italia ed è direttamente collegata all'Organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»