3.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

recante duecentotredicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 aprile 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato una richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah; d) Abou Abdullah; e) Abdullah Youssef]. Indirizzo: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Numero di identificazione nazionale: AO 2879097 (carta d'identità italiana valida fino al 30.10.2012. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non ammissibile nello spazio Schengen; c) il nome della madre è Fatima Abdaoui; d) membro di un'organizzazione che opera in Italia ed è direttamente collegata all'Organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»