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3.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 449/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni presi dalla federazione vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, una cui parte è stata assegnata alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea (2) (nel seguito, l'accordo) e nel protocollo (3) tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo (nel seguito, il protocollo). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio. |
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(2) |
A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE il Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (4) stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili ad esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di essere valido alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo. |
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(3) |
Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per le loro conclusioni, l'esperienza maturata durante l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 nei primi tre periodi contingentali ha evidenziato la necessità di modificare l'articolo 15 del regolamento, così da tener conto del basso tasso di utilizzazione dei contingenti tariffari nei primi tre periodi contingentali. È necessario sospendere la riduzione dei massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14 nel corso del periodo contingentale 2015 al fine di promuovere, in particolare tra importatori tradizionali, la piena applicazione di contingenti tariffari assegnati alle esportazioni verso l'Unione. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012. |
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(5) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
1. Qualora coesistano le condizioni necessarie a ridurre i massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14 si applicherà unicamente la riduzione più elevata (Ri o ri).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e 14 non sono applicabili durante il periodo contingentale immediatamente successivo ai primi tre.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1).
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea (GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3).
(3) Protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea (GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).