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26.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/55 |
REGOLAMENTO (UE) N. 426/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2014
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 16, «Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione», possono essere prodotte attraverso la macerazione e la distillazione dei frutti o delle bacche ivi indicati. In alcuni Stati membri questo tipo di bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuto anche da altri frutti, che non figurano nell'elenco. Pertanto, è opportuno ampliare l'elenco dei frutti e delle bacche utilizzati per la produzione delle bevande spiritose di cui alla suddetta categoria. |
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(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 24 «Akvavit o aquavit» sono bevande spiritose al carvi e/o ai semi di aneto ottenute mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie. Tali bevande sono tradizionalmente prodotte utilizzando alcole etilico di origine agricola. Per la produzione delle bevande di cui alla categoria «Akvavit o aquavit» non è attualmente previsto l'obbligo di utilizzare alcole etilico. Tuttavia, l'impiego di alcole etilico è fondamentale per assicurare la qualità del prodotto. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
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1) |
Alla categoria 16, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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2) |
Alla categoria 24, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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