24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 414/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2014

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Benché i contingenti siano di norma gestiti tramite l'uso di titoli di importazione, è opportuno prevedere l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). In tal modo, gli operatori che hanno ottenuto diritti di importazione hanno la possibilità di decidere, durante il periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.

(3)

Ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(4)

Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli di importazione si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(5)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione e al momento del rilascio di un titolo di importazione.

(6)

Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti, è opportuno stabilire che tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (5).

(7)

Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3.   I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

4.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Articolo 2

Periodo contingentale

I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 3

Domande di diritti di importazione

1.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   I richiedenti di diritti di importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingentale, un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice CN 0203, a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4.   Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

5.   Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5.

7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

8.   I diritti di importazione sono validi dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2014. I diritti di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

Rilascio dei titoli d'importazione

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Le domande di titoli di importazione coprono il quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 282/2012.

3.   Il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4.   Al momento del rilascio del titolo di importazione l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo di importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.

5.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

6.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli di importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014.

Articolo 5

Comunicazione alla Commissione

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale;

b)

entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.

2.   Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).


ALLEGATO I

Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati

20 000

0


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

in ceco: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

in danese: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

in estone: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

in inglese: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

in francese: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

in croato: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

in lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

in ungherese: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

in portoghese: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

in sloveno: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

in svedese: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014