24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/67


REGOLAMENTO (UE) N. 378/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole nel 2010, 2013 e 2016. Gli Stati membri devono ricevere un contributo finanziario massimo del 75 % dall'Unione per i costi di realizzazione di tali indagini, entro determinati massimali.

(2)

La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri e ne ha fissato l'importo per il periodo 2008-2013.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1166/2008, l'importo per il periodo 2014-2018 dovrebbe essere fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.

(5)

La dotazione finanziaria proposta dovrebbe finanziare esclusivamente la realizzazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati a essa connessi di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri.

(6)

Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla struttura delle aziende agricole in tale Stato membro, è opportuno fissare un contributo massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine a motivo della sua mancata previsione nell'atto di adesione.

(7)

Il Comitato permanente di statistica agraria è stato consultato.

(8)

Èopportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole l'importo massimo per la Croazia è pari a 500 000 EUR.»;

2)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 20 650 000 EUR per il periodo 2014-2018.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione dà esecuzione al sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (4), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

(4)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).