11.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire il campo di applicazione della sottovoce 1302 20 , del capitolo 17 e della voce 2101 della parte seconda della nomenclatura combinata per quanto riguarda le miscele di zucchero di cui al capitolo 17 con piccole quantità di altre sostanze.

(3)

Poiché le sostanze pectiche della sottovoce 1302 20 possono essere standardizzate con l'aggiunta di zucchero per garantire un'attività costante nell'uso, occorre determinare il quantitativo massimo di zucchero che può essere aggiunto affinché il prodotto mantenga il suo carattere di sostanza pectica. Una miscela costituita da zucchero al 90 % e sostanze pectiche al 10 % non ha il carattere di zucchero e andrebbe classificata nel capitolo 13. Tuttavia, i prodotti che contengono più del 90 % di zucchero hanno il carattere di zucchero e dovrebbero pertanto essere classificati nel capitolo 17. Di conseguenza, è necessario aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 13 per tenere conto di ciò.

(4)

Inoltre occorre inserire una corrispondente nuova nota complementare al capitolo 17 per far sì che le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze rimangano classificate in quel capitolo, in considerazione del fatto che la miscela ha mantenuto il carattere di zucchero.

(5)

Per quanto riguarda le preparazioni a base di caffè, tè o mate o relativi estratti, essenze e concentrati, aventi un elevato tenore di zuccheri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che il regolamento (CE) n. 306/2001 della Commissione (2), che ha classificato al codice NC 2101 20 92 due prodotti che consistono principalmente di zucchero al 90,1 % e di estratto di tè al 2,5 % e di zucchero al 58,1 % (94 % calcolato sulla materia secca) e di estratto di tè al 2,2 %, rispettivamente, di cui al codice NC 2101 20 92 , è applicabile per analogia a due miscele destinate alla produzione di bevande a base di tè, entrambe composte da zucchero cristallizzato al 64 % (97 % circa calcolato sulla sostanza secca) e da estratto di tè all'1,9 % e acqua (3).

(6)

Tuttavia, nelle preparazioni a base di caffè, tè o mate o relativi estratti, essenze e concentrati, aventi un tenore di zuccheri uguale o superiore al 97 %, calcolato sulla sostanza secca, il carattere del prodotto non è più conferito dal caffè, dal tè o dal mate o dai relativi estratti, essenze e concentrati. Tali preparati dovrebbero essere esclusi dalla classificazione nella voce 2101 . Pertanto è necessario aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 21 per chiarire la classificazione di tali prodotti.

(7)

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto riguarda le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze, dovrebbero essere inserite nuove note complementari ai capitoli 13, 17 e 21.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

1)

al capitolo 13 è inserita la seguente nota complementare n. 1:

«1.

Le miscele di sostanze pectiche e zucchero aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella sottovoce 1302 20 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17, in quanto il carattere del prodotto si considera conferito dallo zucchero.»

2)

al capitolo 17 è inserita la seguente nota complementare n. 8:

«8.

In tutta la nomenclatura combinata, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove».

3)

al capitolo 21 è inserita la seguente nota complementare n. 6:

«6.

Le preparazioni a base di caffè, tè o mate, o relativi estratti, essenze e concentrati aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o superiore a 97 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella voce 2101 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17. Si considera che il carattere di tali prodotti non è più conferito dal caffè, dal tè o dal mate o dai relativi estratti, essenze e concentrati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 306/2001 della Commissione del 12 febbraio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 44 del 15.2.2001, pag. 25).

(3)  Sentenza del 4 marzo 2004 nella causa C-130/02, Krings (Racc. 2004, pagg. I-2121).