8.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm × 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia. (Cfr. fotografie A e B) (1) |
6307 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia. La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403]. Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti letterecci ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto lettereccio. Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307. La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC 6307 90 10) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice 6307 90 98) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98. |
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A |
B |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.