8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm × 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia.

(Cfr. fotografie A e B) (1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia.

La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403].

Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti letterecci ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto lettereccio.

Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307.

La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC 6307 90 10) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice 6307 90 98) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98.


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A

B


(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.