21.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 285/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 14, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

data l’ampia varietà di contratti derivati OTC, è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione e i casi in cui sia necessario o opportuno evitare l’elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

Dato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni di tale regolamento si considerano rispettate se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno che le presenti norme tecniche di regolamentazione si applichino ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati in tale regolamento.

(3)

Talune informazioni su contratti conclusi da soggetti di paesi terzi sarebbero tuttavia a disposizione solo delle autorità competenti di paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell’Unione dovrebbero cooperare strettamente con tali autorità per garantire che le disposizioni pertinenti siano applicate e rispettate.

(4)

È opportuno definire i termini tecnici utilizzati nelle norme tecniche, onde garantirne la perfetta comprensione.

(5)

I contratti derivati OTC conclusi da soggetti stabiliti in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da soggetti stabiliti nell’Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell’Unione. Inoltre, dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa da controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da soggetti stabiliti in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative ed è fornita da controparti finanziarie stabilite nell’Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione.

(6)

Le controparti finanziarie stabilite in paesi terzi possono stipulare contratti derivati OTC tramite le loro succursali nell’Unione. Dato l’impatto dell’attività di tali succursali sul mercato dell’Unione, si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC conclusi tra di esse abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione.

(7)

È opportuno considerare che i contratti derivati OTC conclusi da specifiche controparti al fine precipuo di evitare l’applicazione dell’obbligo di compensazione o delle tecniche di attenuazione del rischio applicabili ai soggetti che sarebbero stati le controparti naturali del contratto eludano le norme e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 in quanto ostacolano il conseguimento di un obiettivo di tale regolamento, vale a dire l’attenuazione del rischio di controparte.

(8)

Si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC facenti parte di un accordo le cui caratteristiche non sono legate a motivazioni o finalità di carattere commerciale e avente come finalità principale l’elusione del regolamento (UE) n. 648/2012, incluse le disposizioni concernenti le condizioni di esenzione, eludono le norme e gli obblighi previsti da tale regolamento.

(9)

Le situazioni in cui i singoli elementi dell’accordo sono in contrasto con la sostanza giuridica dell’accordo nel suo insieme, in cui l’accordo è eseguito in un modo che sarebbe anormale in caso di comportamento commerciale ragionevole, in cui l’accordo o la serie di accordi includono elementi che hanno l’effetto di controbilanciare o vanificare la reciproca sostanza economica oppure in cui le operazioni sono di natura circolare dovrebbero essere considerate indici di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

(10)

È auspicabile riunire le norme tecniche relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione e le norme tecniche relative alla prevenzione dell’elusione di regole e obblighi previste nel regolamento (UE) n. 648/2012 in un unico strumento, in quanto entrambe le serie di norme tecniche riguardano l’obbligo di compensazione e le tecniche di attenuazione del rischio. Esse presentano inoltre caratteristiche comuni quali la loro applicazione ai contratti le cui controparti non sarebbero soggette all’obbligo di compensazione o alle tecniche di attenuazione del rischio se le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto v), e dell’articolo 11, paragrafo 14, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 specificate ulteriormente dal presente regolamento non fossero rispettate.

(11)

Dato che i soggetti di paesi terzi interessati dalle presenti norme tecniche di regolamentazione hanno bisogno di tempo al fine di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 se i loro contratti derivati OTC soddisfano le condizioni previste in tali norme per essere considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, è opportuno ritardare di sei mesi l’applicazione della disposizione che contiene tali condizioni.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(13)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

«garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti al beneficiario, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dal soggetto garantito se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando il soggetto garantito non ha effettuato alcun pagamento.

Articolo 2

Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione

1.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione quando almeno un soggetto di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell’Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a)

deve coprire l’intera passività di un soggetto di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un soggetto di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta;

b)

deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all’articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell’Unione che emette la garanzia.

Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non hanno un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, a meno che l’importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l’effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all’interno dell’Unione è rivalutato dal garante il giorno dell’aumento con riferimento alle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione, anche se l’importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al primo comma, lettera a), e anche quando la condizione di cui al primo comma, lettera b), è soddisfatta.

In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell’esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell’aumento della passività per la condizione di cui al primo comma, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al primo comma, lettera b).

I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l’importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell’emissione o dell’aumento di una garanzia, e successivamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione.

2.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all’interno dell’Unione quando i due soggetti stabiliti in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite le proprie succursali nell’Unione e sarebbero considerati controparti finanziarie se fossero stabiliti nell’Unione.

Articolo 3

Casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l’applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, come avente lo scopo principale di eludere l’applicazione di disposizioni di tale regolamento.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia l’obiettivo primario di eludere l’applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 se l’obiettivo primario di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l’oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 648/2012 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.

Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un’azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 10 ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).