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19.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 275/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2014
che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1), in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, entro il primo anno dall’entrata in vigore di tale regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che specificano le priorità di finanziamento del trasporto che dovranno riflettersi nei programmi di lavoro per tutta la durata del meccanismo per collegare l’Europa per le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. È necessario pertanto che l’atto delegato che specifica le priorità di finanziamento del trasporto sia adottato prima dell’adozione dei programmi di lavoro. |
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(2) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, le priorità di finanziamento del trasporto devono tenere conto delle azioni ammissibili che contribuiscono ai progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), elencate all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013. |
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(3) |
Le azioni ammissibili elencate all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono descritte più dettagliatamente agli articoli 10 e 11 di detto regolamento, che stabilisce i tassi di finanziamento massimi applicabili per tali azioni. Di conseguenza è opportuno fare riferimento alle azioni elencate in tali articoli, al fine di specificare i dettagli delle priorità di finanziamento del trasporto. |
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(4) |
I progetti di interesse comune di cui alla parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ammissibili per i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento. I progetti che non figurano nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I, ma che sono ammissibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili per i programmi di lavoro annuali. |
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(5) |
Considerando che l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 fa riferimento agli obiettivi specifici del trasporto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, è opportuno far riferimento a tali obiettivi ai fini del presente regolamento. |
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(6) |
Considerando che gli strumenti finanziari riceveranno il contributo dell’UE nell’ambito dei programmi di lavoro annuali, è opportuno includere con il presente atto la priorità corrispondente. |
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(7) |
Le azioni di sostegno ai programmi elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013, che comprendono le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del meccanismo per collegare l’Europa e sono limitate all’1 % della dotazione finanziaria, non saranno coperte dai programmi di lavoro. Tuttavia, le azioni di sostegno ai programmi che contribuiscono ai progetti di interesse comune di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013 saranno coperte dai programmi di lavoro e in essi inserite con la priorità corrispondente. |
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(8) |
Tutte le risorse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, comprese le risorse trasferite dal Fondo di coesione, saranno coperte dagli stessi programmi di lavoro. A norma dell’articolo 11 di tale regolamento, le risorse trasferite dal Fondo di coesione saranno oggetto di specifici inviti a presentare proposte. |
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(9) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per permettere l’adozione in tempo utile degli atti di esecuzione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come parte VI dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1316/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 348, del 20.12.2013, pag. 129.
(2) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I al regolamento (UE) n. 1316/2013 è aggiunta la Parte VI seguente:
«PARTE VI
PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO AI FINI DEI PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALI E PLURIENNALI
1. Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro pluriennali
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1.1. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature, rafforzare l’interoperabilità ferroviaria e, in particolare, migliorare le sezioni transfrontaliere:
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1.2. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili a lungo termine, al fine di prepararsi ai flussi di trasporto previsti per il futuro, e consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:
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1.3. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo al contempo l’accessibilità delle infrastrutture di trasporto:
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1.4. |
Azioni di sostegno ai programmi |
2. Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro annuali
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2.1. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di eliminare le strozzature, rafforzare l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare i tratti transfrontalieri:
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2.2. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili a lungo termine, al fine di prepararsi ai flussi di trasporto previsti per il futuro, e consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:
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2.3. |
Priorità di finanziamento per l’obiettivo di ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto, garantendo al contempo l’accessibilità delle infrastrutture di trasporto:
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2.4. |
Strumenti finanziari del meccanismo per collegare l’Europa;
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