18.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/34


REGOLAMENTO (UE) N. 270/2014 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (2) ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio (3) e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. La posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio (4) ha abrogato la posizione comune 2005/440/PESC. La decisione 2010/788/PESC del Consiglio ha abrogato la posizione comune 2008/369/PESC.

(2)

Con la risoluzione 2136 (2014) del 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di disporre una deroga supplementare all'embargo sulle armi.

(3)

Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 889/2005 è aggiunta la seguente lettera:

"c)

assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22).

(4)  Posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84).